Reddito di cittadinanza nel triennio 2019-2021

È debole l’attaccamento al mercato del lavoro dei beneficiati del reddito di cittadinanza.

L’analisi dell’Inps condotta sui percettori nel trimestre aprile-giugno 2019 ha evidenziato che, su 100 soggetti beneficiari del Rdc, quelli “teoricamente occupabili” sono poco meno di 60, di cui 15 non sono mai stati occupati, 25 lo sono stati in passato, e meno di 20 sono ready to work (hanno posizione contributiva recente, in molti casi NASpI e part-time).

È una delle evidenze più significative del paper “I primi tre anni di reddito e pensione di cittadinanza. Analisi 2019-2021”, che sembra confermare la necessità di ripensare l’istituto come strumento di politica attiva del lavoro, anche in considerazione del suo costo: complessivamente sono stati spesi 18,83 miliardi per finanziare un assegno mensile medio (nel triennio) di 577 euro a 2.559.211 persone nel 2019, oltre 3.521.232 nel 2020 e quasi 3.747.474 mila nel 2021. I nuclei con disabili sono il 20%, quelli monocomponenti il 31%,

L’analisi ha evidenziato che circa il 70% dei nuclei beneficiari nel corso del 2019 ancora fruisce dell’ammortizzatori a fine 2021. Sei nuclei su dieci hanno percepito più di 18 mensilità.

La persistenza dei beneficiari sembra essere legata soprattutto alla nazionalità del richiedente, alla composizione del nucleo, all’area geografica di residenza, a indicatori economici. In particolare, si riscontra che tra i nuclei persistenti è più alta la percentuale di richiedenti italiani e più basso o quasi nullo l’attaccamento al mercato del lavoro.

Uno dei requisiti necessari ai fini dell’erogazione e del mantenimento del beneficio è che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore a 9.360 euro.

Tale indicatore, ricavato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) viene verificato al momento della presentazione della domanda e deve persistere per tutta la durata della prestazione, pena decadenza della stessa.

Questo requisito determina una diminuzione a febbraio di ciascun anno del numero dei beneficiari, in quanto una parte degli stessi non risulta più possedere i requisiti al momento della presentazione della nuova DSU.

Un altro momento di “caduta” del numero di beneficiari si ha al termine del ciclo dei 18 mesi (per il Rdc) quando è prevista la sospensione di un mese, al termine della quale è comunque possibile presentare nuovamente la domanda, mantenendo l’ISEE in corso di validità, per ricominciare a percepire il beneficio.

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Fondi Paritetici Interprofessionali ai tempi del Covid

Documento ANPAL

All’inizio del 2021 l’Anpal ha avvertito l’esigenza di intraprendere una ricognizione sulle attività dei Fondi Paritetici Interprofessionali, specie alla luce della crisi profonda che stava investendo il sistema socio-economico e allo stesso tempo con la consapevolezza che tali organismi possano rappresentare uno degli snodi attraverso cui rafforzare il processo di ammodernamento delle imprese italiane.

L’occasione è stata colta anche per comprendere a che punto fossero alcuni cambiamenti implementati negli anni passati e che prendevano avvio anche dal corpus regolamentativo definito in precedenza dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente dall’Anpal stessa.

In particolare, ci si riferisce ai processi legati alla programmazione della formazione per competenze e i suoi risvolti sull’identificazione, validazione e certificazione delle competenze legate alla formazione finanziata, ma anche alle esperienze di lavoro dei dipendenti e allo stesso tempo alla necessità di mutare obiettivi e temi della formazione aziendale aprendola soprattutto alle nuove traiettorie di sviluppo legate alla sostenibilità economica e sociale.

Rispetto a quest’ultimo aspetto l’attenzione è stata posta alla sintonia tra programmazione e finanziamenti dei temi formativi implementabili dai Fondi Interprofessionali nelle prossime annualità e gli obiettivi contenuti anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Entrando nel merito dei temi su cui si è polarizzata la ricognizione, sono stati:

A. Impatto del Covid, con particolare attenzione a:
– le adesioni e sui flussi finanziari;
– il rapporto con le imprese e le esigenze di riprogrammazione, partendo dalla didattica, dai contenuti, dai metodi, dal tema delle disparità/diseguaglianze di accesso alla formazione a distanza e altri temi legati alla programmazione durante il Covid;
– i rapporti con le istituzioni.

B. Prospettive del Fondo nel post pandemia rispetto a:
– azioni a sostegno del Fondo Nuove Competenze;
– programmazione futura dei Fondi in rapporto ai temi e alle opportunità poste dal PNRR.

C. Avanzamento del processo di programmazione per competenze e certificazione.

Su questo impianto concettuale si snoda il lavoro di analisi contenuto in queste pagine.

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Formazione professionali Regime IVA

Con la risoluzione n. 51 del 03 agosto 2021 la Direzione Centrale Grandi Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate (AdE) chiarisce che sono esenti da Iva i corsi di formazione professionale svolti da enti accreditati e finanziati dai Fondi Interprofessionali.

Sono stati chiesti chiarimenti alla scrivente in merito al regime IVA applicabile ai servizi di formazione professionale finanziati dal Fondo X, sottoposto alla vigilanza dell’Agenzia nazionale Politiche Attive del Lavoro (in precedenza, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), erogati da una società (i.e. Ente di formazione) accreditata presso il medesimo fondo.

Si osserva, in via preliminare, che l’art. 10, primo comma, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l’applicazione dell’esenzione da IVA, fra l’altro, per «le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (…)».

Al riguardo, con specifico riferimento al trattamento IVA dei corsi di formazione finanziati dal Fondo X, si evidenzia che detto Fondo svolge la propria attività sotto la vigilanza dell’Agenzia nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), in precedenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, trovando la sua fonte normativa attuale nell’articolo 12 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Il Fondo, autorizzato all’esercizio delle attività con decreto del predetto Ministero il quale esercitava la vigilanza e controllo sulla gestione dei fondi, attualmente passata all’ANPAL, è finanziato tramite il contributo pari al 4 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori in somministrazione ed ha le seguenti finalità:

– la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego;
– la previsione di specifiche misure di carattere previdenziale a favore dei lavoratori somministrati.

L’accreditamento viene richiesto dall’Ente di Formazione che intende svolgere il ruolo di soggetto attuatore nei progetti formativi finanziati dal Fondo, con la responsabilità delle funzioni di «direzione e coordinamento» dei corsi che sono a titolo gratuito e non prevedono quote di alcun genere a carico dei partecipanti.

Tenendo presente le considerazioni sopra esposte, si ritiene, quindi, che ai corsi di formazione professionale svolti dagli enti accreditati e finanziati dal Fondo X con risorse aventi natura pubblica, su richiesta delle Agenzie per il lavoro, debba applicarsi l’esenzione da IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972.

Si ritiene integrato, infatti, il requisito del «riconoscimento» in quanto, nel caso di specie, in base alla circolare n. 22 del 2008, sono presenti sia l’accreditamento presso un ente, avente marcati indici di pubblicità, sottoposto alla vigilanza dell’ANPAL, sia il finanziamento con risorse aventi natura pubblica effettuati dal Fondo nei confronti degli Enti di formazione.

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dPR n. 633 del 1972. articolo 10, primo comma, n. 20

Le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventu’ e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche’ fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche’ le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.

Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1; (70) (94) (185) (186a) (187a) (199)

Fondo nuove competenze, riaperte le istruttorie

ANPAL: Fondo nuove competenze, riaperte le istruttorie delle istanze presentate fino al 25 maggio 2021

Decreto n. 64 del 16 settembre 2021

Possibile il finanziamento per oltre 700 aziende

Si fa seguito al precedente comunicato del 16 giugno 2021 con il quale si rendeva noto l’impegno totale delle risorse programmate per il Fondo nuove competenze con il finanziamento delle istanze pervenute fino alla data del 13 maggio ore 18:29.

Considerato che la Commissione europea ha adottato la decisione di approvazione della riprogrammazione del Pon Spao a valere sulle risorse del Programma React-Eu, sarà possibile nelle prossime settimane rifinanziare il Fondo.

Ad ogni modo, nelle more del rifinanziamento, sulla base dei dati di attuazione della misura, allo stato sono emerse economie derivanti da rinunce o minori rendicontazioni presentate dalle aziende.

A valere su tali risorse è stato pertanto già possibile emanare il Decreto n. 64 del 16 settembre 2021 con il quale si dispone la riapertura, in ordine cronologico, dell’istruttoria delle istanze presentate fino al 25 maggio 2021 h. 10:38.
Ne consegue l’immediata possibilità di finanziamento per oltre 700 aziende.

Reddito di cittadinanza ultimi dati

Al 30 giugno 2021 i percettori di reddito di cittadinanza tenuti alla sottoscrizione del patto per il lavoro sono 1.150.152.

Di questi, il 34,1% è stato preso in carico in quanto ha sottoscritto con il centro per l’impiego un patto per il lavoro o dispone di un patto di servizio in corso di validità.

Si tratta di un valore assoluto pari a 392.292 persone, a cui se ne aggiungono 3.727 impegnate in tirocinio.

La maggiore presenza di beneficiari si rileva nel sud e nelle isole, dove risiede il 70,5% del totale delle persone soggette al patto per il lavoro.

Per quel che concerne l’età, si conferma la riduzione dell’età della popolazione di beneficiari soggetti al patto per il lavoro: in particolare, la classe di età degli under 29 a livello nazionale costituisce il 38,6% di tutti i beneficiari.

La Nota di luglio riporta un approfondimento sulla storia lavorativa pregressa delle persone beneficiarie del reddito di cittadinanza tenute al patto per il lavoro: quasi 435mila beneficiari (il 37,8% del totale) hanno avuto un contratto alle dipendenze o parasubordinato negli ultimi 24 mesi.

Tale quota risulta particolarmente differenziata in base al territorio di residenza e al genere. Le beneficiarie donne (che rappresentano il 52,7% del totale) fanno rilevare una quota di persone con esperienze occupazionali pregresse inferiore di 15 punti percentuali rispetto ai beneficiari uomini.

Tra gli under 30, solo poco più di un terzo fa registrare un periodo di occupazione nei due anni precedenti.

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Leggi la nota n. 5/2021

L’Anpal – Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – è stata istituita dal d.lgs. 150/2015 con lo scopo di coordinare la rete dei servizi per le politiche del lavoro, la gestione delle politiche attive del lavoro, di promuovere l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all’elevazione professionale, mediante interventi e servizi che migliorino l’efficienza del mercato del lavoro.

Tramite le proprie strutture di ricerca, l’Agenzia svolge anche analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche attive e dei servizi per il lavoro.

La nota mensile è a cura della Struttura di ricerca e consulenza tecnico-scientifica IV Analisi del contesto occupazionale (responsabile Alessandro Chiozza) nell’ambito delle Azioni di sistema per il rafforzamento dei servizi per l’impiego e le politiche attive – Asse occupazione – Priorità 8vii – Monitoraggio e valutazione dei servizi per l’impiego e delle politiche, cofinanziato dal Fse – Pon Spao 2014-20.

Sono autori del testo: Guido Baronio, Alessandro Chiozza, Luca Mattei, Benedetta Torchia.

Fondo nuove competenze, esaurimento delle risorse

Fondo nuove competenze è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19.

Permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario alla formazione.

Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del Fse – Pon Spao, gestito da Anpal.


Si fa seguito al precedente comunicato del 27 aprile 2021, con il quale si rendeva noto, sulla base del flusso di domande pervenute, l’imminente esaurimento delle risorse del Fondo nuove competenze disponibili, di cui all’avviso del 4 novembre 2020.

Effettuata l’istruttoria e la conseguente valutazione dei progetti, si comunica che le risorse risultano totalmente impegnate alla data del 13 maggio con l’istanza pervenuta alle ore 18:29.

Le istanze pervenute successivamente saranno comunque esaminate in ordine cronologico per accedere ad un eventuale finanziamento solo a fronte di eventuali risparmi derivanti da rinunce o da rendicontazioni di importo inferiori rispetto a quanto riconosciuto in fase di ammissione.

Ad ogni modo, come già annunciato, si prevede il rifinanziamento del Fondo a valere sulle risorse del Programma React-Eu. Le attività propedeutiche all’acquisizione delle risorse, pari ad un miliardo di euro, sono in via di finalizzazione.

fonte ANPAL

GARANZIA GIOVANI

INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE GARANZIA GIOVANI. Un’analisi valutativa.

Il lavoro rientra nelle attività previste dal Piano triennale ANPAL realizzate dalla Struttura di ricerca e consulenza tecnico-scientifica I – Monitoraggio e valutazione dei servizi per l’impiego e delle politiche occupazionali (responsabile Paola Stocco).

Il presente lavoro approfondisce l’attuazione e i risultati degli incentivi occupazionali finanziati dal Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (IOG) a titolarità di ANPAL.

Il PON IOG, approvato nel 2014, rappresenta il principale strumento, sia finanziario che di governance, per l’attuazione del Piano Italiano sulla Garanzia Giovani (d’ora in avanti anche Piano) che accoglie la raccomandazione del Consiglio Europeo sull’istituzione della Youth Guarantee (YG)2.

L’attuazione del Piano ha visto una prima fase di implementazione della governance con l’istituzione della Struttura di Missione, presieduta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), con compiti di regia dell’attuazione del Piano e di un tavolo permanente per la gestione delle politiche attive tra ANPAL, Regioni e parti sociali.

Nel pacchetto di misure previste dal Piano vi è l’incentivo occupazionale, ovvero un contributo finanziario o economico (decontribuzione) destinato alle imprese e legato all’assunzione di un giovane NEET iscritto al Programma Garanzia Giovani.

Lo strumento, attivato nel 2015, ha avuto continui rifinanziamenti fino al 2019. Gli aspetti in comune tra le diverse forme di incentivazione sono:
– le assunzioni riguardano giovani NEET iscritti e presi in carico dal Programma Garanzia Giovani;
– le assunzioni coprono l’intero territorio nazionale, ad esclusione delle imprese con sede nella PA di Bolzano;
– l’incentivo è finanziato con risorse europee destinate alla IOG;
– la gestione operativa dello strumento è in capo all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
Rispetto a queste caratteristiche, gli strumenti che si sono via via avvicendati dal 2015 al 2019, presentano alcuni aspetti normativi che li differenziano l’uno dall’altro.

La tavola sinottica che segue, riporta le principali caratteristiche dei diversi strumenti di incentivazione attuati nel quinquennio all’interno della Garanzia Giovani, suddivisi in tre gruppi:
– incentivo occupazionale Garanzia Giovani (cd. bonus occupazionale o GAGI, e superbonus per la trasformazione dei tirocini), finanziato nei primi due anni, 2015 e 2016;
– incentivo Occupazione GIOvani (OGIO), finanziato nel 2017;
– incentivo NEET finanziato negli ultimi due anni di osservazione, 2018 e 2019.

Nella stessa tavola sinottica, le colonne riportano gli ambiti operativi dello strumento, così come sono disciplinati dai decreti attuativi di ANPAL e dalle circolari dell’INPS:
– applicabilità: definisce i contorni geografici e di tipologia di impresa per cui lo strumento è applicabile;
– rapporti di lavoro incentivati: definisce le tipologie di rapporto di lavoro (natura e durata) per cui è prevista la forma di incentivazione;
– importo finanziario/economico: definisce i criteri di determinazione dell’importo finanziario e/o economico legato all’assunzione;
– condizionalità: definisce i requisiti che l’impresa e il giovane NEET assunto devono soddisfare per l’ammissibilità al beneficio;
– coordinamento con altre forme di incentivazione: definisce i limiti di cumulabilità del beneficio finanziario con altre forme di incentivazione di cui l’impresa risulti già beneficiaria.

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