Tenendo presente le considerazioni sopra esposte, si ritiene, quindi, che ai corsi di formazione professionale svolti dagli enti accreditati e finanziati dal Fondo X con risorse aventi natura pubblica, su richiesta delle Agenzie per il lavoro, debba applicarsi l'esenzione da IVA prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972

Formazione professionali Regime IVA

Con la risoluzione n. 51 del 03 agosto 2021 la Direzione Centrale Grandi Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate (AdE) chiarisce che sono esenti da Iva i corsi di formazione professionale svolti da enti accreditati e finanziati dai Fondi Interprofessionali.

Sono stati chiesti chiarimenti alla scrivente in merito al regime IVA applicabile ai servizi di formazione professionale finanziati dal Fondo X, sottoposto alla vigilanza dell’Agenzia nazionale Politiche Attive del Lavoro (in precedenza, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), erogati da una società (i.e. Ente di formazione) accreditata presso il medesimo fondo.

Si osserva, in via preliminare, che l’art. 10, primo comma, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l’applicazione dell’esenzione da IVA, fra l’altro, per «le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (…)».

Al riguardo, con specifico riferimento al trattamento IVA dei corsi di formazione finanziati dal Fondo X, si evidenzia che detto Fondo svolge la propria attività sotto la vigilanza dell’Agenzia nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), in precedenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, trovando la sua fonte normativa attuale nell’articolo 12 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Il Fondo, autorizzato all’esercizio delle attività con decreto del predetto Ministero il quale esercitava la vigilanza e controllo sulla gestione dei fondi, attualmente passata all’ANPAL, è finanziato tramite il contributo pari al 4 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori in somministrazione ed ha le seguenti finalità:

– la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego;
– la previsione di specifiche misure di carattere previdenziale a favore dei lavoratori somministrati.

L’accreditamento viene richiesto dall’Ente di Formazione che intende svolgere il ruolo di soggetto attuatore nei progetti formativi finanziati dal Fondo, con la responsabilità delle funzioni di «direzione e coordinamento» dei corsi che sono a titolo gratuito e non prevedono quote di alcun genere a carico dei partecipanti.

Tenendo presente le considerazioni sopra esposte, si ritiene, quindi, che ai corsi di formazione professionale svolti dagli enti accreditati e finanziati dal Fondo X con risorse aventi natura pubblica, su richiesta delle Agenzie per il lavoro, debba applicarsi l’esenzione da IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972.

Si ritiene integrato, infatti, il requisito del «riconoscimento» in quanto, nel caso di specie, in base alla circolare n. 22 del 2008, sono presenti sia l’accreditamento presso un ente, avente marcati indici di pubblicità, sottoposto alla vigilanza dell’ANPAL, sia il finanziamento con risorse aventi natura pubblica effettuati dal Fondo nei confronti degli Enti di formazione.

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dPR n. 633 del 1972. articolo 10, primo comma, n. 20

Le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventu’ e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche’ fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche’ le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.

Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1; (70) (94) (185) (186a) (187a) (199)

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