bonus pubblicità Agenzia delle entrate

Agenzia delle entrate: chiarimenti sul bonus pubblicità

bonus pubblicità

Riguardo il bonus pubblicità, i compensi per l’agenzia pubblicitaria sono fuori dal credito d’imposta. E’ la sintesi della risposta all’interpello n. 548 del 4/11/2022 da parte dell’Agenzia delle entrate. Possono fruire dell’agevolazione i contribuenti che hanno realizzato un investimento nel 2022, di cui all’articolo 57-bis del decreto legge n. 50 del 2017, come modificato dall’art. 67 comma 10 del dl 73/2021 in “campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali” affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria a un intermediario. Detti costi sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se a esso funzionale o connessa.


QUESITO

La società ALFA SRL (di seguito, anche, “Società” o “Istante”), in premessa dichiara di essere “una qualificata agenzia di pubblicità, grafica e web” che si occupa di ideare, realizzare e pianificare campagne pubblicitarie. In quanto azienda operante nel settore chiede chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 57-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017 n. 96 e s.m.i., che disciplina gli «incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione».

Più in particolare, l’istante evidenzia che intende fatturare i mezzi pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici precedentemente acquistati dagli organi di informazione alla propria clientela offrendo contemporaneamente servizi ancillari e complementari rispetto ai servizi agevolati.

L’istante, dopo aver riportato alcune delle modifiche normative che hanno interessato la disciplina agevolativa in commento, con riferimento all’ambito oggettivo della misura agevolativa, chiede di sapere se il cliente finale possa procedere alla richiesta di contribuzione di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per i soli servizi agevolabili «anche se questi ultimi vengono forniti per tramite di agenzie di marketing (come ad esempio la società istante) e non direttamente da emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e da giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile».

interpello n. 548 del 4/11/2022

incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione»
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Crediti energia e gas le istruzioni

energia e gas

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022.


L’agenzia delle Entrate in data 30 settembre ha pubblicato la Risoluzione n 54 contenente i codici tributo per l’utilizzo in F24 entro il 31 marzo 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Decreto Aiuti-bis

A seguito del perdurare della situazione di crisi causata dagli aumenti dei prezzi nel settore energetico, il Decreto Aiuti-bis ha esteso l’applicazione dei crediti d’imposta energetici anche al terzo trimestre 2022, a favore delle imprese “energivore” o “non energivore”, pari rispettivamente al 25% e 15% per la componente energetica del terzo trimestre 2022 e a favore delle imprese “gasivore” o “non gasivore”, pari al 25% per la componente energetica del terzo trimestre 2022


  1. articolo 1, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  2. articolo 1, comma 2, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  3. articolo 1, comma 3, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  4. articolo 1, comma 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  5. articolo 2, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022. Il successivo comma 2 riconosce il contributo di cui al comma 1 anche alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali

Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta suddetti tramite il modello F24 sono stati quindi istituiti i codici tributo:

  • “6983” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
  • “6984” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144
  • “6985” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
  • “6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
  • “6987” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella
sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il
contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a
debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della
spesa, nel formato “AAAA”.

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Rimborso spese per l’acquisto di Laptop/Tablet

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 294 del 24 maggio 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità, da parte del datore di lavoro, di rimborsare le spese per l’acquisto di laptop/tablet e per il test d’ingresso sostenuto dai propri dipendenti appartenenti alla categoria dei “transferred employees” per la frequenza degli istituti scolastici da parte dei propri figli e se detto rimborso non concorra alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).


La società istante (di seguito anche Istante) nell’ambito delle politiche di Gruppo volte a sostenere i dipendenti trasferiti in Paesi stranieri (cd. “transferred employees”) con figli in età scolare, al fine di promuovere la loro istruzione, la loro formazione nonché l’inserimento nella nuova realtà nazionale, ha intenzione di introdurre a favore di tale categoria di lavoratori la possibilità di ottenere il rimborso delle seguenti spese sostenute a favore dei figli iscritti in istituti scolastici:
– acquisto di laptop/tablet come parte integrante del materiale didattico;
– contributo per il test d’ingresso il cui superamento è condizione per l’ammissione alla scuola.


La Risposta dell’Agenzia delle Entrate

Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

La predetta disposizione sancisce il c.d. principio di onnicomprensività nel concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante in forza del quale sia gli emolumenti in denaro e sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, ovvero da terzi costituiscono, in generale, redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Il medesimo articolo 51 individua, tuttavia, ai commi successivi, specifiche deroghe al suddetto principio, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.

In particolare, il comma 2 prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l’altro:….

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Formazione professionali Regime IVA

Con la risoluzione n. 51 del 03 agosto 2021 la Direzione Centrale Grandi Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate (AdE) chiarisce che sono esenti da Iva i corsi di formazione professionale svolti da enti accreditati e finanziati dai Fondi Interprofessionali.

Sono stati chiesti chiarimenti alla scrivente in merito al regime IVA applicabile ai servizi di formazione professionale finanziati dal Fondo X, sottoposto alla vigilanza dell’Agenzia nazionale Politiche Attive del Lavoro (in precedenza, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), erogati da una società (i.e. Ente di formazione) accreditata presso il medesimo fondo.

Si osserva, in via preliminare, che l’art. 10, primo comma, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l’applicazione dell’esenzione da IVA, fra l’altro, per «le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (…)».

Al riguardo, con specifico riferimento al trattamento IVA dei corsi di formazione finanziati dal Fondo X, si evidenzia che detto Fondo svolge la propria attività sotto la vigilanza dell’Agenzia nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), in precedenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, trovando la sua fonte normativa attuale nell’articolo 12 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Il Fondo, autorizzato all’esercizio delle attività con decreto del predetto Ministero il quale esercitava la vigilanza e controllo sulla gestione dei fondi, attualmente passata all’ANPAL, è finanziato tramite il contributo pari al 4 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori in somministrazione ed ha le seguenti finalità:

– la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego;
– la previsione di specifiche misure di carattere previdenziale a favore dei lavoratori somministrati.

L’accreditamento viene richiesto dall’Ente di Formazione che intende svolgere il ruolo di soggetto attuatore nei progetti formativi finanziati dal Fondo, con la responsabilità delle funzioni di «direzione e coordinamento» dei corsi che sono a titolo gratuito e non prevedono quote di alcun genere a carico dei partecipanti.

Tenendo presente le considerazioni sopra esposte, si ritiene, quindi, che ai corsi di formazione professionale svolti dagli enti accreditati e finanziati dal Fondo X con risorse aventi natura pubblica, su richiesta delle Agenzie per il lavoro, debba applicarsi l’esenzione da IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972.

Si ritiene integrato, infatti, il requisito del «riconoscimento» in quanto, nel caso di specie, in base alla circolare n. 22 del 2008, sono presenti sia l’accreditamento presso un ente, avente marcati indici di pubblicità, sottoposto alla vigilanza dell’ANPAL, sia il finanziamento con risorse aventi natura pubblica effettuati dal Fondo nei confronti degli Enti di formazione.

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dPR n. 633 del 1972. articolo 10, primo comma, n. 20

Le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventu’ e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche’ fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche’ le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.

Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1; (70) (94) (185) (186a) (187a) (199)

Sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

Agenzia delle Entrate

Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Agenzia delle Entrate il provvedimento n.191910 del 15 luglio

Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 32.

I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta di cui al punto 1 comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal
contribuente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

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portale consulenti Agenzia delle Entrate il provvedimento n.191910 del 15 luglio

Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

La voce Motivazioni del provvedimento, ricorda che la misure riguarda sia l’acquisto di Dpi e sanificazione, sia le spese per la somministrazione di tamponi Covid seguendo quanto indicato dall’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Guida Superbonus

Guida Superbonus

Questa la nuova guida rilasciata dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2021 con chiarimenti per aziende e cittadini per l’utilizzo dei contributi per la ricostruzione post sisma 2016/2017 insieme ai recenti incentivi per edilizia e riqualificazione.

Con questa guida operativa il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione
post sisma 2016/2017 e l’Agenzia delle entrate intendono mettere a disposizione dei cittadini, dei professionisti e degli operatori economici gli strumenti operativi e i chiarimenti per l’utilizzo combinato del Superbonus e degli altri incentivi fiscali vigenti con il contributo per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016/2017, e imprimere così un’ulteriore accelerazione al processo di ricostruzione.

Frutto di un approfondito confronto tra il Commissario e l’Agenzia delle entrate, che ha
coinvolto anche il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per gli aspetti di sua competenza, la guida illustra nel dettaglio le modalità di applicazione del Superbonus nell’ambito dei progetti di ricostruzione, le procedure per accedervi, la rendicontazione e la modalità di fatturazione degli interventi.

Essa, pertanto, fornisce specifici chiarimenti delle norme e delle disposizioni regolatorie già contenute nel decreto legge n. 34/2020 e nelle Ordinanze commissariali n. 108/2020 e n. 111/2020.

L’obiettivo della guida è duplice. Su un piano generale definire le modalità di coordinamento degli incentivi fiscali e del contributo per la ricostruzione post sisma previsto dall’art. 5 del decreto legge n. 189/2016, ottimizzando e rendendo più efficace l’utilizzo delle cospicue risorse pubbliche che sono state stanziate per tali primari obiettivi.

Dall’altra parte, la messa a punto di procedure tecniche, amministrative e fiscali condivise permetterà di semplificare l’attività dei professionisti e delle imprese impegnate nella ricostruzione, massimizzando il beneficio per i cittadini, atteso che il Superbonus spetta ai proprietari degli immobili danneggiati dal terremoto con riferimento alla parte di spesa eccedente il contributo pubblico per la ricostruzione.

Sarà possibile, in particolare, semplificare gli adempimenti presentando agli uffici speciali, attraverso i tecnici, una sola istanza, con un progetto unico, con procedure semplificate e flessibili per la fatturazione e la rendicontazione, sia ai fini della concessione dei contributi pubblici che delle detrazioni.

Queste ultime, peraltro, nell’ambito di un progetto unitario spettano anche sulle spese per le opere di completamento di interventi cosiddetti “trainanti” e “trainati” ammissibili al Superbonus già finanziati dai contributi per la ricostruzione.

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Indice:

  • Introduzione,
  • Il concorso tra il contributo per il sisma e le agevolazioni fiscali,
  • Aspetti procedurali,
  • La rendicontazione e la fatturazione,
  • Il superbonus per i lavori in corso d’opera al 1° luglio 2020,
  • La conformità urbanistica nella ricostruzione post sisma,
  • I tempi di conclusione dei lavori,
  • Il superbonus negli aggregati edilizi,
  • Il superbonus rafforzato,
  • gli ulteriori incentivi fiscali.