Sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

Agenzia delle Entrate

Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Agenzia delle Entrate il provvedimento n.191910 del 15 luglio

Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 32.

I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta di cui al punto 1 comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal
contribuente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

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Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

La voce Motivazioni del provvedimento, ricorda che la misure riguarda sia l’acquisto di Dpi e sanificazione, sia le spese per la somministrazione di tamponi Covid seguendo quanto indicato dall’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Marcature DPI

ABC dei Lavoratori Elenco Organismi Notificati CE per i Dispositivi di
Protezione Individuale UNI EN 149:2009
A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm Nazionale
Versione marzo 2021

Elenco degli Organismi notificati CE XXXXX (XXXX numero Organismo Notificato) per la Marcatura CE dei DPI per le vie respiratorie (ai sensi degli allegati V, VII e VIII del Regolamento (UE) 2016/425). L’intento è quello di riportare una modalità per rintracciare, dal numero presente sul DPI (tipo CE XXXX), il nome ed i riferimenti dell’Organismo Notificato. I riferimenti di confronto allegati degli ON sono quelli presenti nella banca dati dell’Unione Europea (Nando).

In allegato, inoltre, Documento di sintesi ed analisi dei percorsi di conformità necessari alla Marcatura CE di un DPI per la protezione delle vie respiratorie rientranti nel campo di applicazione della norma UNI EN 149:2009 in accordo al Regolamento (UE) 2016/425.

Le semi maschere filtranti antipolvere rientrano in categoria III dell’Allegato I del Regolamento (UE) 2016/425.

UNI EN 149:2009 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Semi maschere filtranti antipolvere – Requisiti, prove, marcatura”

Data entrata in vigore: 22 ottobre 2009
Recepisce: EN 149:2001+A1:2009
Norma tecnica armonizzata Regolamento (UE) 2016/425 L’applicazione della norma dà la presunzione di conformità ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RESS – Allegato II Regolamento (UE) 2016/425) (Vedi Allegato ZA della norma UNI EN 149:2009) e, di conseguenza, l’applicazione determina l’apposizione corretta della Marcatura CE.
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 24 Requisiti relativi agli organismi notificati

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