Rimborso spese per l’acquisto di Laptop/Tablet

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 294 del 24 maggio 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità, da parte del datore di lavoro, di rimborsare le spese per l’acquisto di laptop/tablet e per il test d’ingresso sostenuto dai propri dipendenti appartenenti alla categoria dei “transferred employees” per la frequenza degli istituti scolastici da parte dei propri figli e se detto rimborso non concorra alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).


La società istante (di seguito anche Istante) nell’ambito delle politiche di Gruppo volte a sostenere i dipendenti trasferiti in Paesi stranieri (cd. “transferred employees”) con figli in età scolare, al fine di promuovere la loro istruzione, la loro formazione nonché l’inserimento nella nuova realtà nazionale, ha intenzione di introdurre a favore di tale categoria di lavoratori la possibilità di ottenere il rimborso delle seguenti spese sostenute a favore dei figli iscritti in istituti scolastici:
– acquisto di laptop/tablet come parte integrante del materiale didattico;
– contributo per il test d’ingresso il cui superamento è condizione per l’ammissione alla scuola.


La Risposta dell’Agenzia delle Entrate

Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

La predetta disposizione sancisce il c.d. principio di onnicomprensività nel concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante in forza del quale sia gli emolumenti in denaro e sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, ovvero da terzi costituiscono, in generale, redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Il medesimo articolo 51 individua, tuttavia, ai commi successivi, specifiche deroghe al suddetto principio, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.

In particolare, il comma 2 prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l’altro:….

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