Riguardo il bonus pubblicità, i compensi per l'agenzia pubblicitaria sono fuori dal credito d'imposta. E’ la sintesi della risposta all’interpello n. 548 del 4/11/2022 da parte dell'Agenzia delle entrate. Possono fruire dell'agevolazione i contribuenti che hanno realizzato un investimento nel 2022, di cui all'articolo 57-bis del decreto legge n. 50 del 2017, come modificato dall'art. 67 comma 10 del dl 73/2021 in “campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali” affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria a un intermediario

bonus pubblicità Agenzia delle entrate

Agenzia delle entrate: chiarimenti sul bonus pubblicità

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Riguardo il bonus pubblicità, i compensi per l’agenzia pubblicitaria sono fuori dal credito d’imposta. E’ la sintesi della risposta all’interpello n. 548 del 4/11/2022 da parte dell’Agenzia delle entrate. Possono fruire dell’agevolazione i contribuenti che hanno realizzato un investimento nel 2022, di cui all’articolo 57-bis del decreto legge n. 50 del 2017, come modificato dall’art. 67 comma 10 del dl 73/2021 in “campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali” affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria a un intermediario. Detti costi sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se a esso funzionale o connessa.


QUESITO

La società ALFA SRL (di seguito, anche, “Società” o “Istante”), in premessa dichiara di essere “una qualificata agenzia di pubblicità, grafica e web” che si occupa di ideare, realizzare e pianificare campagne pubblicitarie. In quanto azienda operante nel settore chiede chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 57-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017 n. 96 e s.m.i., che disciplina gli «incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione».

Più in particolare, l’istante evidenzia che intende fatturare i mezzi pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici precedentemente acquistati dagli organi di informazione alla propria clientela offrendo contemporaneamente servizi ancillari e complementari rispetto ai servizi agevolati.

L’istante, dopo aver riportato alcune delle modifiche normative che hanno interessato la disciplina agevolativa in commento, con riferimento all’ambito oggettivo della misura agevolativa, chiede di sapere se il cliente finale possa procedere alla richiesta di contribuzione di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per i soli servizi agevolabili «anche se questi ultimi vengono forniti per tramite di agenzie di marketing (come ad esempio la società istante) e non direttamente da emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e da giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile».

interpello n. 548 del 4/11/2022

incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione»
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