Credito imposta sanificazione e Dpi, provvedimento modelli e istruzioni

Sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

Agenzia delle Entrate

Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Agenzia delle Entrate il provvedimento n.191910 del 15 luglio

Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 32.

I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta di cui al punto 1 comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal
contribuente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

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Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

La voce Motivazioni del provvedimento, ricorda che la misure riguarda sia l’acquisto di Dpi e sanificazione, sia le spese per la somministrazione di tamponi Covid seguendo quanto indicato dall’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

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