Comunicazioni medico competente

Comunicazioni medico competente: proroga termine di invio dati allegato 3B. Prorogato al 31 maggio 2024 il termine per l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2023.

Il Ministero della Salute con circolare prot. n. 0009463 del 27 marzo 2024, ha prorogato fino al 31 maggio 2024 il termine per la trasmissione telematica da parte del medico competente dei dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2023, secondo il modello allegato 3B.
In applicazione dell’art. 4, co. 1 del d.m. 9 luglio 2012, come modificato dal d.m. 6 agosto 2013 e dal successivo d.m. 12 luglio 2016, la comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica Inail “Comunicazione medico competente”, disponibile sul portale istituzionale al percorso www.inail.it>Servizi per te>Operatori della sanità>Medico competente.

Comunicazioni medico competente. proroga termine di invio dati allegato 3B. Prorogato al 31 maggio 2024 dati collettivi aggregati.

Che cos’è l’allegato 3B?

E’ un documento che riporta i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno precedente.

C’è l’obbligo di trasmissione?

Si certamente!
A chi va trasmesso e come.

L’allegato 3B deve essere obbligatoriamente trasmesso dal medico competente all’Inail, esclusivamente per via telematica.

Quando va trasmesso?

Entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di riferimento

Fonte INAIL.it


 

Macchine per cantiere e costruzioni

Macchine per cantiere e costruzioni – L’accertamento per la sicurezza delle macchine per cantiere e costruzione. INAIL 2024.

Partendo dal patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costituito e dalle competenze maturate nell’espletamento delle attività di accertamento tecnico, il documento raccoglie schede tecniche sulle macchine afferenti al tc 151 macchine per cantiere e costruzione, trattando le più significative non conformità rilevate, al fine di illustrare, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili, e promuovere un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto nella mission istituzionale.


Nel corso degli anni si è evidenziato sempre più prepotentemente il valore della diffusione delle informazioni quale strumento imprescindibile per accrescere il livello di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Le conclusioni maturate nell’ambito dell’attività di accertamento tecnico costituiscono un importante bagaglio informativo che può rendere più puntuale e tecnicamente valido il contributo offerto nell’espletamento dell’attività di vigilanza del mercato, indirizzando i soggetti preposti alla definizione di segnalazioni di presunta non conformità.

Partendo dalle informazioni ricavate dalla banca dati che Inail ha composto negli anni per gestire l’attività di accertamento tecnico per la vigilanza del mercato, si sono realizzate delle schede tecniche riferite alle macchine per cantiere e costruzione, per realizzare un archivio di pratico e immediato utilizzo tanto per gli organi di vigilanza territoriale quanto per fabbricanti, datori di lavoro/utilizzatori e distributori.

Le schede tecniche collezionate trattano le principali non conformità rilevate sulle macchine per cantiere e costruzione, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili. Naturalmente i documenti sono stati resi anonimi, recuperando esclusivamente le informazioni tecnicamente utili, senza alcun riferimento a dati sensibili (riferiti al fabbricante o alla circostanza in cui la macchina segnalata è stata rinvenuta), ma comunque garantendo un’informazione sufficiente per indirizzare eventuali interventi di approfondimento sulle macchine da verificare.

Macchine per cantiere e costruzioni. L’accertamento per la sicurezza delle macchine per cantiere e costruzione. INAIL 2024.
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Smart working fine periodo emergenziale

Fine definitiva al periodo emergenziale in materia di smart working. Smart working per legge addio, ecco cosa serve dal 1° aprile per continuare il lavoro agile.

Lo smart working esce definitiva dal regime emergenziale. A determinare un importante cambio di passo nel lavoro agile è stata la bocciatura dell’emendamento dal Decreto Milleproroghe, che avrebbe dovuto, almeno teoricamente, estendere la possibilità di usufruire dello smart working nel settore privato per i lavoratori con figli minori di 14 anni. E per i lavoratori fragili, per i quali deve esserci anche la certificazione medica.

Smart working fine periodo emergenziale. Fine definitiva al periodo emergenziale in materia di smart working. A determinare un importante.


Nel privato dal 1° aprile disciplina del lavoro agile affidata ai contratti aziendali.

Dal 1° aprile nel settore privato verrà meno qualsiasi criterio di priorità nell’accesso al lavoro agile, il cui svolgimento potrà essere negato o concesso dal datore di lavoro in funzione delle proprie esigenze. Torna a essere centrale insomma l’accordo tra datore di lavoro e dipendente. Ma il lavoro agile è considerato sempre più un fattore d’appeal per un’impresa, intenzionata ad attrarre e mantenere talenti. E sono molte le realtà produttive in cui la disciplina del lavoro agile è stata demandata ad accordi collettivi aziendali che definiscono i giorni in cui i dipendenti lavorano in presenza e quelli in cui lavorano da remoto.

Come si devono muovere aziende e lavoratori.

Dal 1° aprile 2024 per poter continuare a utilizzare lo smart working è necessario che venga sottoscritto un accordo individuale tra il datore di lavoro e il dipendente, così come è previsto dall’articolo 19 della Legge n. 81/2017. Nessuna categoria di lavoratori potrà accedere al regime semplificato: in altre parole non sono previste vie brevi e non è possibile passare al lavoro agile senza un accordo.

Da sottolineare che questo cambio di passo non comporta la perdita delle tutele per i lavoratori fragili. Volendo sintetizzare al massimo, si può affermare che vengono semplicemente uniformate le regole. Devono essere effettuate, quindi, tutte le comunicazioni di attivazione: l’operazione deve essere effettuata in via telematica, utilizzando il canale ordinario. In caso contrario scattano delle sanzioni.

Amianto lavoratori rischi connessi all’esposizione

Amianto, in Gazzetta UE la Direttiva 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione. Il testo della Direttiva (UE) 2023/2668, volta a fornire maggiore protezione ai lavoratori esposti all’amianto, modifica considerevolmente le disposizioni della Direttiva 2009/148/CE. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L del 30/11/2023.

Amianto in greco (Amiantos) significa immacolato, ma anche incorruttibile. il termine asbesto equivale ad amianto, e in greco significa perpetuo, inestinguibile.

L’amianto è un minerale naturale a struttura microcristallina e di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. Si ottiene a seguito di un’attività estrattiva, e il suo nome deriva dalla parola Asbesto che tradotto significa “Che non si spegne mai”.

La direttiva 203/2668 del 22/11/23 definisce i nuovi obbiettivi per gli Stati Europei in materia di protezione dei lavoratori nei confronti dei manufatti contenenti amianto.

La Direttiva definisce l’ambito di applicazione: tutte le attività, ivi compresi i lavori di costruzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l’attività estrattiva e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro.
Le nuove norme riducono in modo considerevole gli attuali valori limite per l’amianto e prevedono modalità più accurate per misurare i livelli di esposizione basate sulla microscopia elettronica, un metodo più moderno e sensibile.
Prevedono inoltre misure di prevenzione e protezione rafforzate, quali l’ottenimento di autorizzazioni speciali per la rimozione dell’amianto e la verifica dell’eventuale presenza di amianto negli edifici più vecchi prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di manutenzione. Questo passo è particolarmente importante alla luce dell’obiettivo dell’UE di promuovere le ristrutturazioni energetiche nell’UE, che potrebbe comportare la ristrutturazione di 35 milioni di edifici entro il 2030.

All’articolo 11, il primo comma recita :

«Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione in locali costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto degli Stati membri relativo all’amianto, i datori di lavoro adottano ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, in particolare chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti.

Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro garantisce l’esame della presenza di materiali contenenti amianto da parte di un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e ottiene il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all’obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell’ambito di tale esame.»

DIRETTIVA (UE) 2023/2668 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 novembre 2023 che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro
Download DIRETTIVA (UE) 2023/2668

Percolato da discarica

Quesito del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo alla gestione del percolato prodotto dalle discariche.

Quesito del Mase alla Commissione europea

Gestione del percolato prodotto dalle discariche – Quesito.

A livello nazionale la gestione delle discariche è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 36 del 2003, modificato dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121 in attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE.

Il richiamato Decreto Legislativo n. 36 del 2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.121/2020, definisce, alla lettera m) dell’art. 2 il percolato come “qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all’interno di essa” e, ai fini della corretta gestione dello stesso, con riferimento alle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Quesito


Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimento pervenute relativamente al rilascio di un titolo autorizzativo per il trattamento in situ del percolato di discarica e la reimmissione del concentrato di percolato così ottenuto nell’invaso della discarica, dopo l’emanazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.121, al fine di fornire i necessari elementi, si rappresenta quanto nel seguito.

Sul punto è stato richiesto apposito parere alla Commissione Europea, finalizzato a fornire la corretta interpretazione normativa della gestione del percolato e la sua compatibilità con la disciplina comunitaria.

Chiarimenti


Con lettera n° 01811752 del 10 novembre 2023, il Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto ai servizi della Commissione di fornire indicazioni sulla compatibilità con la disciplina comunitaria delle seguenti soluzioni mirate a gestire il percolato prodotto dalle discariche:

a- è possibile gestire il percolato prodotto dalle discariche mediante il ricircolo dello stesso sul corpo rifiuti?

b- è possibile prevedere la reimmissione diretta nel corpo della discarica del concentrato ottenuto dal trattamento di filtrazione del percolato o se è necessaria, prima della reimmissione, la caratterizzazione di base nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti per la specifica categoria di discarica del rifiuto ottenuto dal trattamento di filtrazione?

Riscontro 

Intelligenza artificiale, Garante privacy

Intelligenza artificiale: il Garante privacy scrive a Parlamento e Governo. Necessario individuare Autorità di vigilanza indipendenti e imparziali.

Il Garante per la protezione dei dati personali possiede i requisiti di competenza e indipendenza necessari per attuare il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale coerentemente con l’obiettivo di un livello elevato di tutela dei diritti fondamentali.

È quanto scrive il Presidente, Pasquale Stanzione, in una segnalazione inviata nei giorni scorsi ai Presidenti di Senato e Camera e al Presidente del Consiglio.

La recente approvazione dell’AI Act da parte del Parlamento europeo – spiega il Presidente dell’Autorità – “impone agli Stati membri alcune scelte essenziali sulle norme di adeguamento degli ordinamenti interni”.

L’incidenza dell’IA sui diritti suggerisce di attribuirne la competenza ad Autorità caratterizzate da requisiti d’indipendenza stringenti, come le Authority per la privacy, anche in ragione della stretta interrelazione tra intelligenza artificiale e protezione dati e della competenza già acquisita in materia di processo decisionale automatizzato.

L’AI Act – ricorda il Garante – si fonda sull’articolo 16 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che è la base giuridica della normativa di protezione dei dati, e lo stesso Regolamento sull’intelligenza artificiale prevede il controllo delle Autorità di protezione dei dati personali su processi algoritmici che utilizzino dati personali.

La sinergia tra le due discipline e la loro applicazione da parte di un’unica Autorità è quindi determinante per l’effettività dei diritti e delle garanzie sanciti – conclude Stanzione – suggerendo in proposito una riflessione a Parlamento e Governo.

Segnalazione al Parlamento e al Governo sull'Autorità per l'i. a.

Aiuti imprese attive nei piccoli comuni

L’Agenzia sarda delle Entrate (ASE), per conto della Regione Autonoma della Sardegna, intende incentivare e sostenere le iniziatve imprenditoriali e professionali, mediante il riconoscimento di un’agevolazione “a sportello”, da fruire secondo il regime “de minimis”, con l’obiettivo di rafforzare e favorire lo sviluppo e la crescita dei piccoli comuni.

La misura si inserisce nel programma delle attività di contrasto allo spopolamento ed è rivolta alle imprese che operano in comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti alla data del 31 dicembre 2020.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta subordinato all’emanazione di apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate che determina il codice tributo da utilizzare e le modalità operative.

L’istanza di concessione del credito di imposta va presentata tramite procedura telematica attraverso la piattaforma SIPES, accessibile dal sito istituzionale dell’Agenzia sarda delle entrate al seguente link a partire dal 15 aprile 2024 ed entro il 25 settembre 2024.

Possono usufruire del credito d’imposta, le imprese che risultano aver fissato il proprio domicilio fiscale in Sardegna e avere costituito almeno un’unità operativa attiva nel territorio di un piccolo comune della Sardegna entro la data del 31.12.2022.

Le imprese richiedenti devono dichiarare:

  • di essere attive e regolarmente iscritte alla camera di commercio;
  • di avere domicilio fiscale in Sardegna;
  • di non incorrere in causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia;
  • di non aver commesso violazioni gravi o essere interdette;
  • di non avere debiti nei confronti della Regione;
  • di adempiere al corretto versamento dei contributi previdenziali.

Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 10.00 del 15.04.2024 fino alle ore 17.00 del 25.09.2024.

Direttive di Attuazione Delibera n.44-16 del 14.12.2023 – Allegato 1