Genitori e prestatori di assistenza

Priorità del Lavoro Agile per genitori e prestatori di assistenza.

Con Nota n. 2414 del 6 dicembre 2022 l’Ispettorato nazionale torna sul Decreto 105/2022 che regola l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158.


Oggetto:

D.Lgs. n. 105/2022 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio” – sistema sanzionatorio.

Si fa seguito alla nota prot. n. 9550 del 6 settembre u.s. al fine di fornire specifiche indicazioni al personale ispettivo – condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 9699 del 17 novembre e 10147 del 2 dicembre 2022 – in ordine alla corretta applicazione ed ai profili di carattere sanzionatorio della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 105/2022 che, nel modificare, fra l’altro, il D.Lgs. n. 151/2001 e la L. n. 104/1992, ha introdotto misure dirette a realizzare un migliore contemperamento tra l’attività lavorativa e professionale e la vita familiare dei genitori e dei prestatori di assistenza (c.d. caregiver familiari), nonché una più equa condivisione tra uomini e donne delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Decreto 105/22 e modifiche alla disciplina del lavoro agile

Il D.Lgs. n.105/2022 introduce (art.3) nella Legge 104 (all’art.33) la priorità nell’accesso al lavoro agile (regolata all’art. 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81) o ad altre forme di lavoro flessibile per i lavoratori/lavoratrici che godono dei benefici assistenziali (previsti ai commi 2 e 3 dell’art.33).

Il D.Lgs. n.105/22 (art.5) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 18, comma 3-bis e l’introduzione del comma 3-ter all’art. 18 della Legge 81/2017 sullo Smart Working., ai sensi del quale sono disciplinati i criteri di prelazione per la concessione del lavoro agile.

Priorità di lavoro agile: da quando è concessa?

decorrere dal 13 agosto 2022, la priorità di lavoro agile è estesa:

  • alle lavoratrici e ai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità (art.3, comma 3, della L. n. 104/1992). Ricordiamo che per tali soggetti vige ancora la proroga al 31 dicembre 2022 dello Smart Working “semplificato” (ai sensi dell’art. 23-bis del D.L. n. 115/2022, introdotto in sede di conversione dalla L. n. 142/2022 recante la “proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14”);
  • ai lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. n. 104/1992 o che siano caregivers ai sensi dell’art. 1, comma 255, della L. n. 205/2017.
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Rifiuti, Lavoro agile, Amianto, Radioprotezione

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Lavoro agile comunicazioni semplificate

 

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Lavoro agile, pannelli fotovoltaici, Interpello, aerazione

 

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Newsletter 32 del 7 Settembre 2022

Rifiuti, Lavoro agile, Amianto, Radioprotezione

Lavoro agile comunicazioni semplificate

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ha emanato il decreto ministeriale di attuazione della norma contenuta nel Dl Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto, con cui si prevede che il datore di lavoro comunichi in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Si tratta di una importante disposizione che rende strutturale la semplificazione del lavoro agile.

Con la modifica si prevede la riformulazione della rubrica dell’articolo 23 della legge 22 maggio 2017 e del primo comma della medesima disposizione.

Il precedente obbligo di comunicazione dell’accordo individuale sarà sostituito quindi, con decorrenza dal 1° settembre, da una mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, da trasmettersi in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

E’ un primo passo con il quale si rendono più semplici gli obblighi di comunicazione relativi al lavoro agile anche alla luce dell’esperienza maturata durante la pandemia e si risponde ad una specifica richiesta fatta dalle parti sociali nel Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile per il settore privato sottoscritto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle parti sociali il 7 dicembre 2021.

“L’esigenza di semplificazione degli obblighi di comunicazione nasce dalla necessità di rendere strutturale una procedura già ampiamente sperimentata nel periodo emergenziale – dichiara il Ministro Andrea Orlando – in considerazione di un sempre maggiore utilizzo di questa modalità di svolgimento del lavoro. In questo modo si snelliscono le procedure per i datori di lavoro e non si aggravano gli uffici ministeriali di adempimenti amministrativi ritenuti non necessari”.


Accordo di Lavoro agile

Lavoro agile, pannelli fotovoltaici, Interpello, aerazione

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Smaltimento dei pannelli fotovoltaici

 

Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati (ai sensi dell’art.40 del D.lgs. 49/2014 e dell’art.1 del D.lgs. 118/2020 e ss.mm.ii) Il Decreto Legislativo 49/2014 (di …LEGGI TUTTO


Accordo di Lavoro agile

 

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FAQ Scuola e Covid

 

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Interpello

 

Interpello n. 1/ 2022 Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) Oggetto: Interpello ai sensi …LEGGI TUTTO


Regione Lombardia sicurezza nei luoghi di lavoro

 

Regione Lombardia, con delibera n. XI/6869 del 02/08/2022, il Piano Regionale 2022-2025 per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il nuovo Piano consolida la più …LEGGI TUTTO


Scuola: Linee guida impianti fissi aerazione

 

SCUOLA: Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualita’ dell’aria negli ambienti scolastici e …LEGGI TUTTO


INAIL Relazione annuale 2021

 

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Uso dei DPI

 

CRITERI DI SCELTA ED USO DEI DPI Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146. Art. 13: modifiche all’art. 79 comma 2 bis del D.Lgs. 81/08 con il riferimento alle NORME…LEGGI TUTTO


Spreco alimentare, Buono Fiere, OT23 2023, D lgs 81 Agosto 2022

 

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Newsletter 31 del 30 Agosto 2022

Lavoro agile, pannelli fotovoltaici, Interpello, aerazione

Accordo di Lavoro agile

Lavoro agile

DM n.149 del 22 agosto 2022


Definizioni

Lavoro agile: modalità della prestazione lavorativa svolta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, definita in accordo sottoscritto da datore di lavoro e lavoratore.

Comunicazione di Lavoro agile: comunicazione, strutturata secondo il modello illustrato per lo svolgimento del lavoro agile.

In attuazione dell’articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 e successive modificazioni, è adottato il modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile di cui all’allegato 1 al presente decreto, da trasmettere con le modalità telematiche di cui all’allegato 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il modulo di cui all’allegato 1 è messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali attraverso il portale dei servizi on-line, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, https://servizi.lavoro.gov.it.

Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.


Ai sensi di quanto previsto all’articolo 19, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il datore di lavoro conserva l’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.

Le disposizioni del presente decreto si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022.

L’accesso alle funzionalità per la trasmissione delle comunicazioni relative agli accordi per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità lavoro agile è consentito dal portale lavoro.gov.it a coloro che:

Sono in possesso delle credenziali SPID, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati dall’AgID

Sono in possesso di una Carta d’Identità Elettronica (CIE).

In entrambi i casi, agli utenti è consentito l’accesso alle funzionalità di trasmissione scegliendo uno tra i seguenti profili:
Referente aziendale: può inviare comunicazioni solo per un’azienda, indicata successivamente all’autenticazione utilizzando le regole del portale dei servizi digitali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (https://servizi.lavoro.gov.it).
Soggetto Abilitato: nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende, indicate durate la fase di compilazione.

DM n.149 del 22 agosto 2022 lavoro agile

Lavoratori fragili, tutela previdenziale, quarantena, lavoro agile

Messaggio n° 1126 del 11-03-2022 INPS

1. Quadro normativo

Come illustrato nel messaggio n. 679/2022, in merito al riconoscimento della tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili, il comma 1 dell’articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, ha previsto la proroga delle sole disposizioni inerenti alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, di cui al comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 17 ha disposto l’adozione di un apposito decreto interministeriale finalizzato a individuare “le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità”, in presenza delle quali la prestazione lavorativa, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, viene effettuata in “modalità agile,anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento”, secondo la disciplina contenuta nel contratto di riferimento.

In applicazione di quanto sopra, è stato pubblicato il decreto 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e per la Pubblica amministrazione, recante “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2022.

Successivamente, in sede di conversione del decreto-legge n. 221/2021, la legge 18 febbraio 2022, n. 11, ha modificato l’articolo 17 del medesimo decreto-legge disponendo la proroga al 31 marzo 2022 delle disposizioni contenute:

  • nel comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, inerente, come anticipato, allo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità individuati ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022;
  • nel comma 2 del medesimo articolo 26, relativo all’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica.

Il comma 3 bis dell’articolo 17, introdotto dalla legge di conversione n. 11/2022, stabilisce altresì che gli oneri a carico dell’INPS, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, connessi con le tutele previdenziali di cui al citato comma 2 dell’articolo 26, sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa indicato in norma, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.

La norma affida all’INPS anche il monitoraggio dello stanziamento, affinché l’Istituto non prenda in considerazione ulteriori domande, qualora il limite massimo di spesa ivi individuato, anche in via prospettica, venga raggiunto.

Per quanto sopra esposto, quindi, la tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS è riconosciuta dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

In merito, invece, all’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, prevista dal comma 1 dell’articolo 26 in argomento, non è stata prevista, ad oggi, alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell’INPS, il cui termine rimane fissato al 31 dicembre 2021,sono confermate le indicazioni contenute nel citato messaggio n. 679/2022.

2. Istruzioni operative

A fronte del nuovo quadro normativo, vengono ribadite le istruzioni già fornite agli Uffici medico legali territorialmente competenti, che sono tenuti a proseguire con la consueta trattazione dei certificati trasmessi dai lavoratori del settore privato (inclusi i lavoratori marittimi) assicurati per la malattia INPS afferenti alle tutele di cui all’articolo 26 (commi 1, 2 e 6), e agli operatori amministrativi con funzioni sanitarie, che debbono provvedere all’acquisizione manuale degli eventuali certificati cartacei ricevuti. La suddetta attività riveste particolare importanza per consentire all’Istituto, come già precisato nel citato messaggio n. 679/2022, la corretta individuazione dei certificati afferenti alle tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, prodotti dai lavoratori in argomento.

Per la gestione delle pratiche a pagamento diretto con certificati afferenti alla tutela di cui al comma 2 (lavoratori in condizione di fragilità) dell’articolo 26, le Strutture territoriali INPS provvederanno, sulla base delle suddette valutazioni medico legali, all’istruttoria amministrativa degli eventi verificatisi nel 2022 fino alla data, già indicata al precedente paragrafo, del 31 marzo 2022.

Allo scopo di recepire le descritte disposizioni normative, gli applicativi gestionali in uso per i pagamenti diretti sono stati adeguatamente aggiornati.

>>> Scarica il messaggio in formato pdf

Smart working quale fenomeno di riorganizzazione del lavoro

Il Gruppo di studio, con la Relazione di cui si tratta, prende spunto dalle indagini predisposte a riguardo a livello nazionale, nonché dalle esperienze di altri Paesi dell’Unione europea.

Ciò ha consentito di predisporre un questionario diretto ad acquisire informazioni sulle principali criticità sorte relativamente allo smart working, soprattutto durante la regolamentazione emergenziale del biennio 2020-2021.

Se tale modalità di svolgimento del lavoro, prima della pandemia, ha riguardato soprattutto professioni e mansioni particolari, successivamente con la legislazione emergenziale viene imposta la modalità agile in gran parte dei settori pubblici e privati.

Emerge quindi come il lavoro agile della post-pandemia possa diventare uno dei temi prioritari nella contrattazione collettiva, sia a livello aziendale, che a livello nazionale di categoria.

Un primo dato emerso dall’indagine è che il grado di adozione del lavoro agile aumentato in misura considerevole rispetto al periodo pre-pandemico. Durante la pandemia, infatti, ha interessato una quota tra il 28% e il 35% della forza lavoro, a fronte delle modeste percentuali rilevate alla vigilia del lockdown.

La consultazione delle parti sociali e l’analisi dei contratti collettivi che hanno regolato lo svolgimento del lavoro in modalità agile, sia nella fase pre-pandemica sia nella fase emergenziale, ha poi confermato che il lavoro agile, dopo una prima fase di adattamento, sembra essere oramai diventato un importante tassello dell’organizzazione del lavoro, specie in quei settori produttivi e dei servizi che meglio si prestano all’esecuzione della prestazione anche da remoto.

Non può affermarsi con certezza se e in che misura questa tendenza si consoliderà nel prossimo futuro, ma, senza dubbio, l’indagine ha accertato una importante diffusione dei contratti collettivi diretti a disciplinare il lavoro agile.

A ciò si aggiunga che nella fase storica attuale stiamo assistendo a grandi trasformazioni che stanno innescando mutamenti molto veloci. Il processo globale di digitalizzazione sta creando le condizioni per un’importante trasformazione dell’organizzazione del lavoro e delle modalità di prestazione dell’attività.

Sempre più alta è l’attenzione alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, di impiego di risorse rispettose della sostenibilità ambientale e del benessere collettivo, attraverso la riduzione degli spostamenti casa-lavoro e, conseguentemente, dell’utilizzo dei mezzi pubblici e di quelli personali, favorendo, allo stesso tempo, il contenimento delle emissioni di agenti inquinanti.

In tale scenario, è emersa, con tutta evidenza, l’esigenza di procedere a una ridefinizione della disciplina del lavoro agile. Non è un caso che già a partire da novembre 2019 siano state depositate diverse proposte di disegno di legge (due al Senato e otto alla Camera dei Deputati), proprio per il riordino della disciplina in materia di lavoro agile.

Tuttavia, nel corso dei lavori del Gruppo di studio è emerso, altrettanto chiaramente, come la ridefinizione di nuove regole non possa avvenire senza tener presente che i processi di trasformazione non sono ancora del tutto delineati. Dunque, le ipotesi da mettere in campo ben possono trovare il loro terreno ideale nel dialogo sociale e, cioè, nel confronto con le parti sociali.

Di tutto questo si è riferito al Ministro Orlando che ha dato mandato al Gruppo di studio di esaminare le possibili azioni condivise da mettere in pratica con le parti sociali per verificare la possibilità di definire, in via negoziale, una cornice di regole del lavoro agile post-pandemico, individuare, cioè, linee di indirizzo che possano rappresentare un efficace quadro di riferimento per la contrattazione collettiva, senza, al contempo, creare schemi troppo rigidi.

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