I TRABATTELLI

Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili. INAIL 2022,  TRABATTELLI.

Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici.

Introduzione

I trabattelli vengono utilizzati in molteplici attività effettuate nei cantieri temporanei o mobili quando ci sia la necessità di spostarsi rapidamente nel luogo di lavoro e si debbano eseguire attività ad altezze non elevate.

Il datore di lavoro sceglie il trabattello più idoneo alla natura dei lavori da eseguire ed alle sollecitazioni prevedibili considerando:

Le dimensioni dell’impalcato,
L’altezza massima in base alla presenza o all’assenza di vento,
La classe di carico,
Il tipo di accesso agli impalcati: scala a rampa, scala a gradini, scala a pioli inclinata, scala a pioli verticale,
I carichi orizzontali e verticali che possono contribuire a rovesciarlo,
Le condizioni del terreno,
L’uso di stabilizzatori, sporgenze esterne e/o zavorre,
La necessità degli ancoraggi.

Nelle immagini il lavoratore indossa sempre i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto, in generale necessari nelle fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio del trabattello.

Questo non è necessario se il trabattello è conforme alla UNI EN 1004-1:2021 o alla UNI 11764:2019. Le due norme infatti richiedono che il trabattello debba poter essere montato, trasformato e smontato senza la necessità di utilizzare dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. La dotazione di una protezione laterale in tutte le fasi, assolve a tale requisito.

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Cosa sono

Trabattello: Struttura temporanea costituita da elementi prefabbricati che dispone di stabilità propria, dimensioni fissate dal progetto, quattro piedini con ruote e una o più piattaforme. Piccolo trabattello: Struttura temporanea costituita da elementi prefabbricati che dispone di stabilità propria, dimensioni fissate dal progetto, due piedini, due ruote e una o due piattaforme.

Corso Antincendio Livello 3

DM 2 settembre 2021 Corso Antincendio Livello 3

Indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio

Corsi per addetti antincendio di cui al D.Lgs. 81/08 e al D.M. 2/9/2021

Supporti didattici per lo svolgimento dell’attività formativa Corso di tipo 3-FOR


Questa dispensa è stata predisposta quale supporto didattico per lo svolgimento dei corsi di formazione 3-FOR per gli addetti antincendio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della Legge 28 novembre 1996, n. 609, con le modalità di cui al D.M. 2 settembre 2021, al D.M. 14 ottobre 1996 ed alla nota DCPREV 8274 del 31/05/2022.

La formazione è uno degli aspetti più qualificanti dell’attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tra quelli che vengono subito dopo la missione principale del soccorso tecnico urgente. Il massimo coinvolgimento di tutto il personale nella formazione degli addetti antincendio è garanzia di un rapido ulteriore innalzamento del livello di conoscenze e competenze dell’intera Organizzazione e, attraverso i formatori del CNVVF, dei lavoratori, a vantaggio della sicurezza sociale.

Con queste dispense, redatte da un apposito gruppo di lavoro composto da Dirigenti e Funzionari del C.N.VV.F., si è pensato di riunire in forma organica ed opportunamente revisionata ed aggiornata tutte quelle informazioni e quei dati che servono per illustrare i contenuti principali dei corsi di formazione ed addestramento per gli addetti antincendio di livello 3-FOR, ai sensi del D.M. 2/9/2021.

Di seguito vi riassumiamo le principali del decreto:

definiti nuovi requisiti per i docenti che possono svolgere la formazione;

indicata una nuova periodicità dei corsi di aggiornamento che diventa quinquennale, e non più triennale come considerata finora;

confermata la possibilità di erogare la sola formazione teorica in modalità FAD di tipo sincrono, ossia in videoconferenza;

introdotta anche per i corsi a rischio basso l’obbligatorietà della prova pratica;

per i corsi di formazione a rischio alto non è più previsto lo svolgimento dell’esame finale presso i Vigili del Fuoco.

Corso Antincendio Livello 3: percorso formativo di 16 ore – 12 ore di parte teorica e 4 ore di prova pratica.
Corso di Aggiornamento Antincendio Livello 3: percorso formativo di 8 ore – 5 ore di parte teorica e 3 ore di prova pratica;

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Vedi Anche:

Corso Antincendio Livello 1

Corso Antincendio Livello 2

Corso Antincendio Livello 2

Corso per addetti antincendio di cui al D.Lgs. 81/08 e al D.M. 2/9/2021

Supporti didattici per lo svolgimento dell’attività formativa Corso di tipo 2 -FOR

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica


supporto didattico

Questa dispensa è stata predisposta quale supporto didattico per lo svolgimento dei corsi di formazione 2-FOR per gli addetti antincendio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della Legge 28 novembre 1996, n. 609, con le modalità di cui al D.M. 2 settembre 2021, al D.M. 14 ottobre 1996 ed alla nota DCPREV 8274 del 31/05/2022.

La formazione è uno degli aspetti più qualificanti dell’attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tra quelli che vengono subito dopo la missione principale del soccorso tecnico urgente. Il massimo coinvolgimento di tutto il personale nella formazione degli addetti antincendio è garanzia di un rapido ulteriore innalzamento del livello di conoscenze e competenze dell’intera

Organizzazione e, attraverso i formatori del CNVVF, dei lavoratori, a vantaggio della sicurezza sociale.

Con queste dispense, redatte da un apposito gruppo di lavoro composto da Dirigenti e Funzionari del C.N.VV.F., si è pensato di riunire in forma organica ed opportunamente revisionata ed aggiornata tutte quelle informazioni e quei dati che servono per illustrare i contenuti principali dei corsi di formazione ed addestramento per gli addetti antincendio di livello 2-FOR, ai sensi del D.M. 2/9/2021.

materiale didattico

Le dispense sono strutturate in modo da essere utilizzate anche come materiale didattico da distribuire ai partecipanti ai corsi di formazione.

Gli obiettivi didattici derivano dall’attenta analisi dei contenuti da erogare alle figure che sono oggetto dell’intervento formativo. Come per gli altri moduli didattici i contenuti sono stati sviluppati con riferimento alla figura dell’addetto antincendio che assolve, oltre alle sue mansioni specifiche proprie dell’ambito lavorativo, compiti per la gestione della sicurezza in esercizio ed in emergenza. I diversi temi dei moduli didattici, da quelli prettamente teorici, quali quelli relativi ai principi della combustione, a quelli più tecnici della strategia antincendio, a quelli pratici relativi all’utilizzo delle attrezzature di estinzione e di protezione, sono stati trattati non dal punto di vista tecnico, ma con metodologia prestazionale, cercando per ciascun argomento di approfondirne soprattutto la rilevanza ai fini della strategia antincendio complessiva, anche con riferimento alle procedure di emergenza.

Riferimenti normativi

I principali riferimenti per la trattazione delle misure antincendio sono stati il Codice di
prevenzione incendi e i decreti attuativi dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. 81/08 (D.M. 1/9/2021, D.M. 2/9/2021, D.M. 3/9/2021) che, oltre a costituire la base per l’illustrazione degli argomenti, sono utilizzati direttamente in alcune parti ed integrati nella dispensa, come elementi sostanziali degli argomenti trattati. L’utilizzo degli strumenti normativi quale base per lo sviluppo degli argomenti è garanzia di conformità dei corsi agli indirizzi dell’amministrazione.
La trattazione è stata corredata di numerosi esempi e di approfondimenti, che vengono forniti sotto forma di note, e che sono complementi utili all’ulteriore sviluppo di esempi da parte dei docenti e ad una migliore comprensione da parte dei discenti.

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Corso Antincendio Livello 2: percorso formativo di 8 ore – 5 ore di parte teorica e 3 ore di prova pratica;
Corso di Aggiornamento Antincendio Livello 2: percorso formativo di 5 ore – 2 ore di parte teorica e 3 ore di prova pratica;

Di seguito vi riassumiamo le principali:

  • definiti nuovi requisiti per i docenti che possono svolgere la formazione;
  • indicata una nuova periodicità dei corsi di aggiornamento che diventa quinquennale, e non più triennale come considerata finora;
  • confermata la possibilità di erogare la sola formazione teorica in modalità FAD di tipo sincrono, ossia in videoconferenza;
  • introdotta anche per i corsi a rischio basso l’obbligatorietà della prova pratica;
  • per i corsi di formazione a rischio alto non è più previsto lo svolgimento dell’esame finale presso i Vigili del Fuoco.

Vedi Anche:

Corso Antincendio Livello 1

Corso Antincendio Livello 3

Corso D.M. 2/9/2021

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Corsi per addetti antincendio di cui al D.Lgs. 81/08 e al D.M. 2/9/2021. Supporti didattici per lo svolgimento dell’attività formativa Corso di tipo 1 -FOR


corso di livello 1

Questa dispensa è stata predisposta quale supporto didattico per lo svolgimento dei corsi di formazione 1-FOR per gli addetti antincendio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della Legge 28 novembre 1996, n. 609, con le modalità di cui al D.M. 2 settembre 2021, al D.M. 14 ottobre 1996 ed alla nota DCPREV 8274 del 31/05/2022, al fine di riunire in forma organica tutte quelle informazioni e quei dati che possono servire per illustrare i contenuti principali dei corsi di formazione ed addestramento per gli addetti antincendio di livello 1-FOR, ai sensi del D.M. 2/9/2021.

Le dispense sono strutturate in modo da essere utilizzate anche come materiale didattico da distribuire ai partecipanti ai corsi di formazione.

obiettivi didattici

Gli obiettivi didattici derivano dall’attenta analisi dei contenuti da erogare alle figure che sono oggetto dell’intervento formativo. Come per gli altri moduli didattici i contenuti sono stati sviluppati con riferimento alla figura dell’addetto antincendio che assolve, oltre alle sue mansioni specifiche proprie dell’ambito lavorativo, compiti per la gestione della sicurezza in esercizio ed in emergenza.

I diversi temi dei moduli didattici, da quelli prettamente teorici, quali quelli relativi ai principi della combustione, a quelli più tecnici della strategia antincendio, a quelli pratici relativi all’utilizzo delle attrezzature di estinzione e di protezione, sono stati trattati non dal punto di vista tecnico, ma con metodologia prestazionale, cercando per ciascun argomento di approfondirne soprattutto la rilevanza ai fini della strategia antincendio complessiva, anche con riferimento alle procedure di emergenza.

In questa ottica le dispense per i corsi di livello 1 sono state elaborate con riferimento alle misure previste per i “luoghi a basso rischio di incendio”, in conformità al decreto del Ministero dell’Interno del 3 settembre 2021.

D.Lgs. 81/08

I principali riferimenti per la trattazione delle misure antincendio, trattandosi di corsi destinati ad addetti antincendio di attività con rischi di incendio ridotti, in generale non soggette ai controlli di prevenzione incendi, sono stati i decreti attuativi dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. 81/08 (D.M. 1/9/2021, D.M. 2/9/2021, D.M. 3/9/2021) che, oltre a costituire la base per l’illustrazione degli argomenti, sono utilizzati direttamente in alcune parti ed integrati nella dispensa, come elementi sostanziali degli argomenti trattati, con il supporto, per le definizioni e le finalità delle misure antincendio, delle corrispondenti definizioni date dal D.M. 3/8/2015.

L’utilizzo degli strumenti normativi quale base per lo sviluppo degli argomenti è garanzia di conformità dei corsi agli indirizzi dell’amministrazione.

La trattazione è stata corredata di alcuni esempi e di approfondimenti, che vengono forniti sotto forma di note, e che sono complementi utili all’ulteriore sviluppo di esempi da parte dei docenti e ad una migliore comprensione da parte dei discenti.

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Corso D.M. 2/9/2021


Vedi Anche:

Corso Antincendio Livello 2

Corso Antincendio Livello 3

LAVORO E ALCOL

ALCOL E LAVORO: ALCUNI RISULTATI DI UN’INDAGINE CONOSCITIVA TRA LAVORATORI DEI SETTORI TRASPORTI E COSTRUZIONI

INAIL 2022


Secondo stime dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l’uso dannoso di alcol ha
causato, nel 2016, circa 3 milioni di decessi a livello globale, pari a circa il 5,3% del totale dei decessi e 132,6 milioni di DALYs (anni di vita persi per disabilità o morte prematura), ossia il 5,1% di tutti i DALYs dell’anno.

In particolare circa il 28,7% dei decessi attribuibili all’alcol sono causati da infortuni, a seguire il 21,3% da malattie dell’apparato digerente, il 19,0% da quelle cardiovascolari.

Il consumo di alcol è un rilevante fattore di rischio per la salute della popolazione in quanto influisce sul determinismo di circa 230 malattie, comprese malattie infettive, malattie non trasmissibili (MNT) e infortuni.

Dal quadro epidemiologico sul fenomeno alcol in Italia aggiornato al 2020 e trasmesso dal Ministro della salute al Parlamento a marzo 2022, emerge stabile, rispetto all’anno precedente, il consumo nell’anno (66,8% nel 2019 e 66,4% nel 2020); analogo andamento per il consumo giornaliero (20,2% nel 2019 e 20,6% nel 2020), mentre continua ad aumentare il consumo fuori pasto (30,6% nel 2019 e 31,7% nel 2020) ed in lieve diminuzione il consumo occasionale (46,6% nel 2019 e 45,7% nel 2020).

La letteratura scientifica ha descritto, tra l’altro, anche l’associazione tra infortuni sul lavoro e consumo di sostanze alcoliche; i settori lavorativi costruzioni, miniere e trasporti sono risultati essere quelli con più alto tasso di decessi causati da infortuni alcol correlati.

L’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) e l’Oms stimano che una percentuale compresa tra il 4 ed il 20% degli infortuni sul lavoro ha tra le cause il consumo di bevande alcoliche.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Con la Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (l. 125/2001) è stato introdotto il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per alcune attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro – successivamente individuate – attraverso ‘controlli alcolimetrici’; il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha altresì previsto la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza durante la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente (MC).

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D lgs 81 Gennaio 2023

EDIZIONE GENNAIO 2023

VERSIONE CURATA E AGGIORNATA DAGLI INGG. AMATO E DI FIORE

Novità in questa versione:

  • Corretto il refuso all’allegato XXXVIII riguardante la classificazione CAS dell’ammoniaca anidra;
  • Inserito il Decreto Ministeriale 28 settembre 2021 recante “Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell’articolo 26-bis, comma 5, del d.lgs. n. 139/2006”
  • Modificato l’art. 14, comma 1, come disposto dall’art. 12-sexies, comma 1 del D.L. 21/03/2022, n. 21 (G.U. 21/03/2022, n. 67) convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (G.U. 20/05/2022, n. 117);
  • Inserito l’Accordo Stato Regioni rep. n. 142/CSR del 27.07.2022, recante “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante le misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 02 del 20 gennaio 2021 con il Decreto Direttoriale n. 63 del 01 agosto 2022 – Decimo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO);
  • Inseriti gli interpelli n. 1 del 19/07/2022, n. 2 del 26/10/2022 e n. 3 del 15/12/2022;
  • Inserite le modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, operate dal Decreto del Ministero dell’Interno del 15/09/2022 (G.U. n. 224 del 24/09/2022, in vigore dal 25/09/2022);
  • Inserito il Decreto Interministeriale 30/09/2022 sulla definizione di criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1, del medesimo Decreto legislativo n. 81 del 2008 (Comunicato pubblicato sulla G.U. del 15/10/2022 n. 242);
  • Inserito il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 171 del 11.10.2022, sull’istituzione del repertorio nazionale degli organismi paritetici;
  • Inserita la nota DCPREV prot. n. 12301 del 07/09/2022 avente ad oggetto: DM 2 settembre 2021 «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». Ulteriori indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio;
  • Inserita la circolare VVF prot.16579 del 07/11/2022 avente ad oggetto: “decreto 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81”.
  • Inserito il collegamento esterno alla nota MLPS prot. 10912 del 24.11.2022, riguardante l’aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII e dell’art. 71, comma 11;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 62 del 29 luglio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 116 del 19 dicembre 2022 – Trentacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO);
  • Inserite le modifiche introdotte dal Decreto 29 settembre 2022, n. 192 (G.U. 13/12/2022, n. 290, entrata in vigore del provvedimento 27/12/2022) agli artt. 1 e 2 e l’inserimento dell’art. 5-bis al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37.

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SICUREZZA DEI TOMOGRAFI

CONNOTAZIONI TECNOLOGICHE E DI SICUREZZA DEI TOMOGRAFI SUPERCONDUTTORI PER RISONANZA MAGNETICA A BASSO CONTENUTO DI ELIO

INAIL 2022


I magneti superconduttori sono i più utilizzati nella diagnostica medica per immagini a Risonanza Magnetica in quanto consentono di ottenere livelli di campo magnetico statico significativamente più alti rispetto ai magneti di tipo resistivo e permanente.

Il fenomeno della superconduzione si verifica nel momento in cui l’avvolgimento conduttore viene portato e mantenuto al di sotto di una determinata temperatura critica prossima allo zero assoluto (0 K). Al fine di garantire il mantenimento di questa condizione si utilizza come sistema refrigerante l’elio liquido che, in tale stato fisico, rappresenta la materia più fredda a disposizione sulla terra.

Recentemente sono apparse sul mercato apparecchiature superconduttive di nuova generazione caratterizzate da un basso contenuto di elio (BCE), alle quali si vuole dedicare la trattazione che segue, la quale va ovviamente ritenuta valida solo ed esclusivamente per quello che è – in materia – lo stato dell’arte tecnologico al momento della pubblicazione.

DEFINIZIONE DEL PROBLEMA SICUREZZA DEI TOMOGRAFI

Tutte le apparecchiature RM dotate di magnete superconduttore tradizionali, ovvero precedenti alle nuove apparecchiature a BCE, necessitavano di ingenti quantitativi di elio liquido quale sistema utile a mantenere stabile lo stato di superconduzione dei magneti utilizzati.

Le prime apparecchiature erano equipaggiate di un’ulteriore camicia di azoto liquido, che contornava quella di elio (come ancora attualmente negli spettrometri NMR utilizzati nella ricerca scientifica tipicamente non clinica), utile a garantire un basso punto di boil off (evaporazione spontanea) e ridurre quindi la necessità di continuo rabbocco dell’elio.

Tale soluzione costruttiva nel tempo è stata sostituita dall’utilizzo di una camicia isolante di vuoto spinto, fermo restando l’immutato scenario di rischio correlato all’ingente presenza di elio liquido quale fluido criogenico.

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