Interpello nomina RSPP

Interpello nomina RSPP

Interpello n. 3/ 2022

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “nomina RSPP”. Seduta della Commissione del 15 dicembre 2022.


Il Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) e il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (SULPL) hanno formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: “un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione?”

Al riguardo, premesso che:

– l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera f) definisce il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” come: “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi” e alla successiva lettera l) definisce il “servizio di prevenzione e protezione dai rischi” come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”;

– il medesimo articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 1, lettera t), definisce l’“unità produttiva” come “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;

– l’articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 rubricato “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” al comma 1 dispone che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”;

– l’articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Servizio di prevenzione e protezione”, al comma 1, stabilisce che: “Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo”;

– il medesimo articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 8, prevede che “Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile” la Commissione ritiene che la citata normativa preveda la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP).

Nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall’art. 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 81/08), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

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FAQ Avviso formazione 2022

Inail finanzia la realizzazione ed erogazione di interventi formativi tematici a contenuto prevenzionale, attraverso la pubblicazione di singoli avvisi pubblici regionali/provinciali, in attuazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché del disposto dell’art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Finalità

Il presente Avviso si propone di diffondere e implementare la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nell’intero territorio nazionale.

Destinatari dei finanziamenti

I destinatari delle attività formative sono:
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
  • responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
  • lavoratori

FAQ formazione

Sono disponibili le domande frequenti sull’Avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di interventi formativi ed aggiornamenti tematici a contenuto prevenzionale ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. organizzate per le seguenti aree tematiche:
Requisiti dei soggetti proponenti e condizioni di ammissibilità
Requisiti di ammissibilità dei progetti
Importo ammesso a finanziamento
Modalità di presentazione delle domande
Rendicontazione

1) Quesito: Quali sono le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentati nell’ambito della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.?

Risposta: per la individuazione dei Soggetti proponenti di cui all’art. 5, lett b) dell’Avviso si rimanda al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-24-del04022021-Ricostituzione-Commissione-consultiva-permanente-salute-e-sicurezza.pdf e s.m.i.

2) Quesito: Quali sono gli organismi paritetici di cui all’art. 5 lett. d) dell’Avviso?

Risposta: L’art. 2 del d.lgs. 81/08 definisce gli Organismi paritetici quegli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. L’art. 51 del d.lgs. 81/08 assegna a questi soggetti compiti importanti. Da ultimo il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 171 dell’11 ottobre 2022 ha stabilito i requisiti necessari per
l’iscrizione nel repertorio nazionale.
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DM-171-del-11102022-istituzione-repertorio-nazionale-organismi-paritetici.pdf

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Vedi anche INAIL Avviso formazione 2022

Malattie asbesto correlate

Pubblicazione INAIL 2022 Analisi statistica

L’opuscolo nasce dalla necessità di divulgare dati statistici riguardanti le malattie asbesto-correlate riconosciute dall’ Inail e le rendite a favore dei soggetti colpiti dalle suddette malattie e dei loro superstiti, nonché le prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto.

Amianto o asbesto

L’amianto o asbesto è un insieme di minerali del gruppo degli inosilicati (serie degli anfiboli) e del gruppo dei fillosilicati (serie del serpentino) di consistenza fibrosa e cancerogeni.

Per diventare amianto i minerali di partenza devono subire particolari processi idrotermali di bassa pressione e bassa temperatura. È tipicamente formato da singole fibre più lunghe di 5 μm e con rapporto lunghezza / larghezza di almeno 3:1.

Malattie asbesto correlate

Si fa presente che i dati degli anni più recenti ed in special modo il 2021, non possono ritenersi consolidati, poiché il riconoscimento della malattia professionale necessita di congrui tempi tecnici per la gestione e la definizione della pratica e i postumi delle malattie asbesto correlate sono fortemente influenzati dal periodo di tempo che intercorre tra la data di contrazione della patologia e la data di osservazione del fenomeno. I dati esposti, pertanto, sono soggetti a variazione in funzione della data di aggiornamento.


Sono passati trent’anni da quando l’Italia ha messo al bando l’amianto con la legge 257/92 e, nonostante ciò, i danni che questo materiale provoca sulla salute dell’uomo sono ancora evidenti. Il processo di sviluppo delle malattie asbesto correlate, infatti, è estremamente lungo: il periodo di latenza supera generalmente i 25 anni e le patologie possono manifestarsi anche dopo 40 anni dall’inizio dell’esposizione all’amianto.

Fondo per le vittime dell’amianto

Per garantire una maggior tutela ai malati affetti da patologie legate all’amianto, la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge di stabilità 2008) ha istituito presso l’Inail il “Fondo per le vittime dell’amianto”. I beneficiari del Fondo sono i titolari di rendita diretta ai quali sia stata riconosciuta dall’Inail una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto e i titolari di rendita a superstiti dei lavoratori vittime dell’amianto individuati ai sensi dell’art. 85 del Testo Unico e successive modifiche ed integrazioni.

L’art.1, comma 116, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha esteso le prestazioni del Fondo, in via sperimentale, ai malati affetti da mesotelioma riconducibile a esposizione ambientale o familiare all’amianto. La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha reso stabili tali benefici.

La questione amianto

Poiché la “questione amianto” è considerata ancora attuale, la Consulenza statistico attuariale dell’Inail ha predisposto un’analisi statistica riguardante le malattie professionali asbesto-correlate, le rendite per malattie asbesto-correlate erogate dall’Inail, la platea dei beneficiari professionali del Fondo per le vittime dell’amianto e le prestazioni una tantum per mesoteliomi non professionali previste dallo stesso fondo.

Indice

1. Le malattie professionali asbesto-correlate riconosciute dall’Inail, quinquennio di protocollo 2017-2021
2. Le rendite di inabilità permanente e a superstiti per malattie professionali asbesto-correlate, anni 2017-2021
3. Le prestazioni del Fondo vittime dell’amianto ai malati professionali e loro superstiti
4. Prestazioni una tantum a favore dei malati di mesotelioma di origine non professionale e dei loro eredi

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SICUREZZA NELLE BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI

Il Progetto europeo RES URBIS

INAIL 2022

Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, pprodotti e insediamenti antropici (Dit) Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp)

Ricerca

L’attività di ricerca del Dipartimento Innovazioni Tecnologiche (Dit) dell’Inail nel settore delle biotecnologie industriali (white biotech) è focalizzata sulla salute e sicurezza sul lavoro ed esamina, in particolar modo, gli impianti ed i processi biotecnologici. Il successo sul mercato di nuovi processi tecnologici è decretato dal raggiungimento del connubio tra massimizzazione delle efficienze produttive, minimizzazione dell’impatto ambientale e miglioramento del livello di sicurezza.

Quest’ultimo aspetto è oggetto delle ricerche svolte nel contesto del risanamento ambientale, in un’ottica di economia circolare e di sviluppo sostenibile, secondo quanto previsto dal quadro di riferimento europeo. L’applicazione di queste tecniche può permettere di innovare settori maturi come quelli delle materie prime, della produzione di energia e intermedi, aderendo ai principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, che sono i pilastri portanti della bioeconomia.

Quest’ultima fonda sull’impiego delle risorse rinnovabili di origine biologica e sull’adozione di una logica circolare, che valorizza le opportunità di riutilizzo attraverso l’innovazione tecnologica.

Sicurezza

L’adozione di standard di sicurezza efficaci, reattivi e responsabili può aumentare la fiducia dell’opinione pubblica e promuovere lo sviluppo degli impianti di nuova generazione (bioraffinerie).

In tal senso, il primo passo dovrebbe essere la sostituzione dell’attuale paradigma basato sulla valutazione e gestione del rischio a valle dello sviluppo industriale, con un approccio proattivo applicato all’inizio della progettazione del processo e dell’impianto. Sebbene i rischi per l’ambiente e la salute, posti dalle bioraffinerie, siano generalmente considerati inferiori rispetto a quelli dei tradizionali processi chimici e petrolchimici, si riscontra una carenza informativa sugli aspetti di salute e sicurezza delle bioraffinerie, in particolare per i nuovi bioprocessi in fase di sviluppo.

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STRESS LAVORO-CORRELATO settore sanitario

STRESS LAVORO-CORRELATO

Modulo contestualizzato al settore sanitario INAIL 2022

LA METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale


I cambiamenti che hanno interessato, negli ultimi decenni, il mondo del lavoro e la correlata necessità di trasformazioni – anche sostanziali – nelle modalità in cui il lavoro è organizzato e gestito, possono determinare l’emersione di ulteriori nuovi rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Il recente Quadro strategico dell’Unione europea in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 2021-2027 identifica, tra le priorità, la necessità di sviluppare strategie e azioni congiunte, finalizzate ad anticipare gli aspetti emergenti collegati ai cambiamenti del mondo del lavoro che possono avere un potenziale impatto sulla salute psicofisica e il benessere dei lavoratori.

ruolo della ricerca

In tale scenario, risulta fondamentale il ruolo della ricerca nel contribuire ad intercettare le problematiche emergenti ed individuare i settori e le professioni maggiormente a rischio, favorendo altresì la predisposizione e la fruibilità di strumenti e risorse specifiche a supporto delle aziende nelle attività di prevenzione e gestione dei rischi.

A partire dalla pubblicazione nel 2011 – e relativo aggiornamento, sulla base degli sviluppi di ricerca, nel 2017 – della metodologia Inail per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, concepita e sviluppata al fine di fornire una risorsa operativa alle aziende italiane per fronteggiare e gestire questa tipologia di rischio attraverso un percorso sostenibile e scientificamente fondato e valido, nel tempo sono state implementate le attività di ricerca sul rischio stress lavoro-correlato e i rischi psicosociali.

gli sviluppi

Negli ultimi anni, gli sviluppi di ricerca sul tema si stanno orientando nella definizione di settori e target di lavoratori maggiormente a rischio, al fine di identificare le aree di rischio psicosociale specifiche ed integrare gli strumenti esistenti con misure contestualizzate e risorse operative rispondenti alle specifiche necessità delle aziende utilizzatrici.

Sulla base dell’esperienza maturata nel tempo e delle attività di rete e di collaborazioni nazionali ed internazionali, il Laboratorio rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila), ha sviluppato un modulo contestualizzato al settore sanitario all’interno della suddetta Metodologia Inail, comprensivo di strumenti di valutazione integrati e risorse specifiche.

L’opportunità di offrire alle aziende sanitarie strumenti e risorse contestualizzati è evidente in considerazione dei fattori di rischio intrinseci di tale contesto, tra i quali il lavoro in emergenza ed il contatto diretto con la sofferenza e la malattia. La gestione della recente emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19 ha altresì determinato repentini e significativi cambiamenti nell’organizzazione del lavoro nei contesti sanitari, esponendo gli operatori ad un sovraccarico emotivo ed operativo, con potenziali conseguenze negative sulla salute psicofisica.

contesto sanitario

Il contesto sanitario sarà nel prossimo futuro interessato da ulteriori trasformazioni e cambiamenti, grazie ai fondi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finalizzati a potenziarne la capacità di assistenza, prevenzione e cura a beneficio di tutti i cittadini. In questo scenario, la gestione efficace dei rischi psicosociali acquista oggi un ruolo ancor più strategico, delineandosi come strumento cruciale per la tutela della salute e sicurezza dei professionisti sanitari e per contribuire al miglioramento dei servizi erogati alla comunità.

Questo monografico illustra i risultati delle attività di ricerca e di sperimentazione sul campo effettuate con la collaborazione di tre grandi strutture sanitarie afferenti al Servizio sanitario nazionale (Ssn), che hanno portato allo sviluppo del Modulo contestualizzato al settore sanitario della Metodologia Inail per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. Vengono inoltre offerti strumenti di valutazione e gestione integrati finalizzati a supportare operativamente le aziende sanitarie nella gestione di tale rischio, con l’auspicio di poter contribuire al miglioramento delle condizioni lavorative delle professioni sanitarie nell’ottica di un miglioramento continuo della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

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sorveglianza sanitaria interpello

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 2 del 26 ottobre 2022, con il quale ha fornito, alla Regione Lazio, alcuni chiarimenti in merito al seguente quesito:

“(…) se l’obbligo di sorveglianza sanitaria: 1) sia da collegarsi rigidamente all’interno delle previsioni di cui all’articolo 41 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all’articolo 18 siano connessi esclusivamente con l’applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione in essi contenute, 2) ovvero se, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all’articolo 41”.

Al riguardo, premesso che:

l’articolo 2, del decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, rubricato «Definizioni», al comma 1, lettera m), definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;
l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato «Obblighi del datore di lavoro e del dirigente», al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”;
lo stesso articolo 18, comma 1, lettera c), stabilisce che il datore di lavoro “nell’affidare i compiti ai lavoratori” ha l’obbligo di “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, e la successiva lettera bb) prevede, altresì, che il medesimo ha l’obbligo di: “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”, inoltre, la lettera z) stabilisce che, lo stesso datore di lavoro ha l’obbligo di: “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”;
l’articolo 20, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato «Obblighi dei lavoratori», secondo il quale: “I lavoratori devono in particolare: (…) i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente”;
l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato «Obblighi del medico competente», al comma 1, lettera a), stabilisce che il medico competente: “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale», inoltre la lettera b) dello stesso comma prevede che il medico competente “programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”;
l’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato «Oggetto della valutazione dei rischi», al comma 1, stabilisce che “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”. Il medesimo articolo, al comma 2, lettera b), prevede che il conseguente documento di valutazione dei rischi deve contenere: “l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) ”;
l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato «Sorveglianza sanitaria», al comma 1, prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”. Lo stesso articolo, al comma 2, prevede in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica preventiva “intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica” e una visita medica periodica “per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno (…)”

La Commissione ritiene che le citate disposizioni prevedano precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l’articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41.

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Repertorio nazionale organismi paritetici

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 13 ottobre 2022, ha pubblicato il Decreto n. 171 dell’11 ottobre 2022, concernente l’istituzione, presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, del repertorio nazionale degli organismi paritetici.

Il Decreto regola l’istituzione del Repertorio e la sua costituzione ai sensi del Testo Unico (art.1), indicando i requisiti per l’iscrizione (art.2).

L’iscrizione attesta la rispondenza ai suddetti requisiti e la possibilità di svolgere le attività previste dall’art.51 (art.5). Il Decreto regola quindi la Domanda di iscrizione (art.3) da presentare da  parte dell’Organismo in regola e le pratiche di Iscrizione e cancellazione (art.4).


Iscrizione organismi paritetici

Per l’iscrizione nel Repertorio di cui all’articolo 1 del presente decreto, l’organismo paritetico deve possedere i seguenti requisiti:

essere costituito da almeno una o più associazioni sindacali dei datori di lavoro ed una o più associazioni dei lavoratori firmatarie, purché non per mera adesione, di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico.
essere costituito da associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori la cui rappresentatività, ai sensi del comma 1, è valutata sulla base dei seguenti requisiti: i) la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole; ii) la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; iii) il numero complessivo dei CCNL sottoscritti; iv) i maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico, ove
essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
svolgere nei confronti dei propri RLS e RLST funzioni di supporto per l’esercizio della loro attività, nell’ambito del settore  e del territorio  di  riferimento;
svolgere attività di assistenza ai datori di lavoro nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 3

Ai sensi dell’art. 3 del DM 11 ottobre 2022 gli OP che abbiano i requisiti (di cui al comma 2.2) presentano domanda di iscrizione, esclusivamente tramite posta elettronica  certificata,  alla Direzione generale  per  la salute e la sicurezza nei luoghi  di lavoro allegando:

una copia dell’atto costitutivo;
una copia dello Statuto;
una copia del regolamento;
un elenco dettagliato delle sedi in cui operano;
l’autorizzazione al trattamento  dei dati trasmessi;
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo  2, comma 2, lettere a) e b).

Scarica Decreto n. 171 11 ottobre 2022

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