COVID-19 E RITORNO AL LAVORO

Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori
Aggiornamento: dicembre 2020

Contesto e ambito di applicazione degli orientamenti I seguenti orientamenti di carattere non vincolante mirano ad aiutare datori di lavoro e lavoratori a
mantenere la sicurezza e la salute in un ambiente di lavoro che ha subito notevoli cambiamenti a seguito della pandemia di COVID-19.

Essi forniscono consiglio in merito a: Valutazione del rischio e misure adeguate
–  Riduzione al minimo dell’esposizione alla COVID-19
–  Ripresa del lavoro dopo un periodo di chiusura
–  Gestione di un alto tasso di assenze
–  Gestione dei lavoratori in telelavoro da casa

Coinvolgimento dei lavoratori
Attenzione nei confronti dei lavoratori che sono stati malati
Pianificazione e apprendimento per il futuro
Buona informazione
Informazioni per i settori e le occupazioni

Gli orientamenti includono esempi di misure generali che, in base alla situazione lavorativa specifica, possono aiutare i datori di lavoro a creare un ambiente lavorativo sicuro e sano adeguato al momento di intraprendere o riprendere le attività.

Il presente documento fornisce link a informazioni pertinenti dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e include un elenco di risorse provenienti da vari fornitori e rivolte a diverse industrie e professioni varie.

Si fa presente che le informazioni contenute in questo orientamento non si riferiscono all’ambiente sanitario, per il quale sono disponibili raccomandazioni specifiche (ad es. del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, dell’Organizzazione mondiale della sanità e del Centro per il controllo delle malattie).

Per domande o perplessità specifiche non trattate in questo documento, si rimanda alle informazioni fornite dagli enti locali, come il servizio sanitario o l’ispettorato del lavoro.

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Covid19 – la sicurezza e la salute in un ambiente di lavoro

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA AGENTI FISICI

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA AGENTI FISICI: FACCIAMO IL PUNTO

Iole Pinto
A.U.S.L. Toscana Sud Est
Laboratorio di Sanità Pubblica Siena
Laboratorio Agenti Fisici
Centro LAT Acustica n.164

Articolo 181
Valutazione dei rischi in modo da identificare i rischi e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

Comma 3
Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate.

OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE
NON E’ LA MERA QUANTIFICAZIONE (MISURA) DELL’ESPOSIZIONE /RISCHIO MA LA SUA RIDUZIONE.
E’ LA MESSA IN ATTO DI ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE PER TUTTE LE LAVORATRICI E I LAVORATORI ESPOSTI O POTENZIALMENTE ESPOSTI NEL CORSO DEL TEMPO

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEVE INCLUDERE ALMENO:

CRITERI PER L’ACQUISTO/MANUTENZIONE/GESTIONE DI CIASCUN APPARATO/MACCHINARIO SORGENTE DI RISCHIO

SPECIFICHE MISURE DI TUTELA/PROCEDURE DI LAVORO PER LE DIVERSE CATEGORIE DI SOGGETTI POTENZIALEMENTE ESPOSTI IN RELAZIONE AI POSSIBILI SCENARI ESPOSITIVI

DELIMITAZIONE AREE AD ACCESSO REGOLAMENTATO E CRITERI DI ACCESSO

CRITERI DI SCELTA, METODI DI UTILIZZO E MANUTENZIONE DPI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI LAVORATORI/ATTIVITA’

FORMAZIONE/INFORMAZIONE ANCHE IN RELAZIONE AL RICONOSCIMENTO/CONSAPEVOLEZZA DELL’INSORGENZA DI CONDIZIONI DI SUSCETTIBILITA’ INDIVIDUALE

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Agenti Fisici

La valutazione del rischio da Agenti Fisici ed il Portale  Agenti Fisici: facciamo il punto.

Pietro Nataletti

Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, INAIL, Roma

Seminario Il Portale Agenti Fisici: report attività e presentazione dei risultati

Negli ultimi dieci anni malattie professionali denunciate sono raddoppiate

Come mai aumentano le malattie professionali denunciate?

• Emersione delle malattie “perdute” (lunghi periodi di latenza, “sottodenuncia” a parte degli interessati, maggiore consapevolezza dei lavoratori, dei DdL, maggiore professionalità dei MC)
• Le malattie muscolo -scheletriche nelle nuove “tabelle” delle malattie professionali (D.M. 9.4.2008)
• Denunce “plurime” (un quarto delle 61.000 denunce 2018 sono plurime, corrispondenti a 43.700 ammalati; es: fino a sei denunce per il rischio da vibrazioni mano -braccio)
• Tutti gli agenti di rischio noti normati (da ultimo i CEM nel D.Lgs. 159/2016 che ha modificato il Titolo VIII del Testo Unico)
• Migliori conoscenze e strumenti operativi per la valutazione dei rischi, tra cui il PAF!
• Migliori opera di prevenzione dei Dipartimenti di Prevenzione!

C’è un problema di sotto denuncia delle malattie professionali?

• 200.000 lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria da ROA a fronte di 100 malattie dell’occhio nel 2017, non c’è stato un aumento a seguito dell’entrata in vigore del capo V del Titolo VIII del D.Lgs.81 /08
• 250.000 lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria da RON a fronte di pochi casi di melanomi maligni della cute (30) e cheratosi attiniche (84) nel 2018, distribuzione delle denunce a ‘macchia di leopardo’ e non correlata all’esposizione sul campo

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Bollettino trimestrale sui finanziamenti alla ricerca

Finanziamenti alla ricerca

Lo scorso marzo la Commissione europea ha adottato un nuovo piano d’azione per l’economia circolare, uno dei principali elementi del Green Deal europeo, il nuovo programma per la crescita sostenibile in Europa.

Periodici tecnici 1 / 2020 ISPRA

Prevedendo misure lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti, il nuovo piano mira a rendere la nostra economia più adatta a un futuro verde, a rafforzarne la competitività proteggendo nel contempo l’ambiente e a sancire nuovi diritti per i consumatori.

Prendendo le mosse dai lavori svolti a partire dal 2015 si concentra su una progettazione e una produzione funzionali all’economia circolare, con l’obiettivo di garantire che le risorse utilizzate siano mantenute il più a lungo possibile nell’economia dell’UE.

Il piano e le sue iniziative saranno sviluppati in stretta collaborazione con le imprese e tutti i portatori di interessi.

ISPRA
Periodici tecnici
(Periodici tecnici) PRUE
1/2020
 2037-4070

Finanziamenti alla ricerca

La Direttiva Macchine Dubbi e Perplessità

La Direttiva Macchine Dubbi e Perplessità

ABC della Sicurezza ad uso dei lavoratori

A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm Nazionale
Versione Gennaio 2021

Con questo contenuto, vogliamo porre le nostra attenzione alle macchine immesse sul mercato dopo l’anno 1996 domandandoci come dev’essere effettuata la marcatura CE.

Prendendo in considerazione l’articolo 12 della Direttiva Macchina, le macchine post 1996 vengono suddivise in due tipologie:
1. Macchine elencate in allegato IV, ritenute più pericolose, per le quali il processo di marcatura è più cautelativo
2. Macchine escluse dall’allegato IV.

Per le prime, il fabbricante è tenuto a seguire una tra le seguenti procedure:
• Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione
• Procedura di esame per la certificazione CE e controllo interno sulla fabbricazione della
macchina
• Procedura di garanzia qualità totale

Tuttavia, queste procedure sono applicabili se si verificano tutte le seguenti condizioni:
• Esistono norme di tipo C applicabili alla macchina presa in analisi
• Sono applicate, alla macchina, una o più norme di tipo C
• Sono soddisfatti tutti i RES, requisiti essenziali di sicurezza

Nel caso in cui le condizioni qui sopra elencate non siano rispettate, il fabbricante deve seguire una delle successive due procedure riportate, che prevedono il coinvolgimento di un organismo notificato:
• Procedura di esame per la certificazione CE e controllo interno sulla fabbricazione della
macchina
• Procedura di garanzia di qualità totale

Per le seconde, ovvero macchine non elencate in allegato IV, il fabbricante o mandatario deve applicare la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione.

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Videosorveglianza domande più frequenti

ABC della Sicurezza ad uso dei lavoratori
Videosorveglianza domande più frequenti
Faq garante per la protezione dei dati personali

Quali sono le regole da rispettare per installare sistemi di videosorveglianza?
L’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili: ad esempio, le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori.

Va sottolineato, in particolare, che l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento.

I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

È bene ricordare inoltre che il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” allo scopo di fornire indicazioni sull’applicazione del Regolamento in relazione al trattamento di dati personali attraverso dispositivi video, inclusa la videosorveglianza.

A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza UilmNazionale
Versione Gennaio 2021

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