Le novità  del Decreto correttivo al D lgs 81

application_up.png Tra le principali novità  del Decreto Correttivo:

√ Un'importante rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di garantire la rimodulazione degli obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti ed altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dell'effettività  dei compiti rispettivamente svolti.
√ Riscrittura dell'articolo 14, che regola la sospensione dell'attività  imprenditoriale, diretta a garantire il rispetto della regolarità  delle condizioni di tutela sul lavoro.
√ Modifica della disciplina relativa all'appalto, per cui si prevede che il DUVRI debba essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori.
√ Per quanto riguarda il Documento valutazione dei rischi “a scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità , brevità  e comprensibilità , in modo da garantirne la completezza e l'idoneità  quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”;
√ E, per quanto riguarda la data certa da apporre sul documento, viene precisato che è sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente.
√ Viene specificato nuovamente (così come era previsto nel D.Lgs 626) che le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività “.
√ Gli emendamenti all'articolo 30- Modelli di organizzazione e di gestione – sono rivolti ad affermare la centralità  delle procedure di certificazione nello sviluppo di prassi virtuose nella definizione dei modelli di organizzazione del lavoro, soprattutto con riferimento alle tipologie di lavoro atipico e ai contratti di appalto.
√ All'articolo 32- Capacità  e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni viene specificato che si consente l'esonero dai corsi di formazione unicamente a chi dimostri di avere avuto una esperienza concreta di gestione della sicurezza in ambienti di lavoro per un periodo di almeno un anno.

Il Decreto correttivo introduce anche delle novità  per il RLS:
i nominativi dei RLS vanno comunicati al sistema informativo di cui all'articolo 8, una volta operativo secondo i tempi e le previsioni del D lgs 81 e non all'INAIL come attualmente previsto e tale comunicazione va effettuata non annualmente (come è disposto attualmente) ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati.
Inoltre, in caso di mancata elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro, il quale procederà  a darne successiva comunicazione agli organismi paritetici perché questi possano procedere all'assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali (RLST).

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