La patente a punti per le aziende edili
Il consiglio dei ministri ha approvato,” il decreto legislativo correttivo al testo unico contenente le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Lo ha comunica il ministero del Lavoro in una nota in cui sottolinea come il testo sia “rigorosamente coerente con i principi e i criteri direttivi della delega concessa dal Parlamento al Governo nella passata legislatura in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Tra le novità introdotto, la iscrizione della la contestata norma “salva manager'” l'introduzione – come recentemente affermato dal ministro Sacconi nel corso della presentazione del Rapporto Annuale INAIL 2008, a Montecitorio – della “patente a punti” per le imprese edili e una rimodulazione delle sanzioni.
Ecco, in sintesi, i dettagli dei provvedimenti.
Arriva la patente a punti nell'edilizia. Arriva la “patente a punti” nei cantieri edili, che misurerà il rispetto da parte delle imprese delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'esclusione dell'impresa dallo svolgimento dell'attività nel settore: con violazioni sistematiche zero punti e imprese fuori mercato. Nel nuovo Testo unico l'istituzione di questo strumento è rinviata a un Dpr e, ha spiegato Sacconi in conferenza stampa, “è necessaria soprattutto nel settore edile” e può portare alla cessazione dell'attività dell'impresa se si verificano infortuni e se gli standard di sicurezza dei lavoratori non sono rispettati. “Se la sperimentazione andrà bene è possibile l'estensione della patente anche ad altri ambiti produttivi”, ha aggiunto il ministro.
Più sinergia tra INAIL e Ssn. Prevista una maggiore integrazione tra le attività del Servizio Sanitario Nazionale e dell'INAIL finalizzate all'assistenza e alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni, in modo da garantirne il migliore e più rapido recupero dell'integrità psicofisica e della capacita lavorativa;
Il “ritocco” alle sanzioni. Le nuove sanzioni sono proporzionate al rischio d'impresa; prevedono ammende aumentate della metà rispetto a quelle attuali; sono solo amministrative per la violazione di obblighi formali; prevedono solo l'arresto, e non l'ammenda, per il mancato rispetto dei provvedimenti di sospensione.
Corretta la “salva-manager”. Il governo ha riscritto l'articolo 14 del decreto attuativo del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, varato nell'aprile scorso, e ribattezzato dai sindacati e dall'opposizione come norma “salvamanager”. La modifica ha lo scopo di eliminare qualsiasi discrezionalità nell'adozione del provvedimento sanzionatorio, individuando tassativamente i casi e le condizioni per l'adozione della sospensione.
Come è illustrato nella nota al documento, tra le altre linee essenziali introdotte dalla norma figurano:
la rivisitazione del potere di sospensione dell'impresa, in modo da perfezionare tale importante procedura rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano l'adozione che i casi nei quali la sospensione possa essere imposta (ad esempio, per evitare che la applicazione della norma produca risultati abnormi e vessatorie nelle microimprese;
la definizione di un corpo normativo coerente anche con la realtà e le caratteristiche delle piccole e medie imprese e con le peculiarità delle forme di lavoro atipico e temporaneo; a queste ultime viene attribuita in concreto una particolare tutela, che parte dall'obbligo del datore di lavoro di riservare una attenzione specifica a tali lavoratori in sede di valutazione del rischio;
la valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per l'innalzamento dei livelli di tutela negli ambienti di lavoro. In particolare, il correttivo stabilisce che nel settore edile, caratterizzato da alti indici infortunistici, la formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza vada favorita anche programmandola e realizzandola presso gli enti bilaterali o le casse edili e non solo nelle imprese. Inoltre, sempre a titolo di esempio, viene riservato agli organismi paritetici” il compito di verificare l'adozione e l'efficace attuazione in azienda dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza rilasciando apposita asseverazione.
fonte inail
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