IL CONTRATTO DI APPALTO

IL CONTRATTO DI APPALTO, GLI ASPETTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI INDICATORI DELLA LICEITA’

L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Il Codice civile, letto con l’iniziale serenità del primo analista, si presenta completo in ogni sfaccettatura definitoria, innanzitutto per i riferimenti più o meno impliciti agli istituti trattati nel complesso normativo di riferimento.

Il contratto, le parti, l’oggetto, l’opera o servizio ed il corrispettivo, spesso oggetto di approfondimenti sono stati esaminati e studiati senza risparmio di energie.

Si può peraltro osservare come la norma codicistica focalizzi, tra le parti, in primo luogo l’appaltatore, per porre intorno ad esso i paletti che fissano importanti indicazioni sui necessari od essenziali requisiti di carattere eminentemente soggettivo.

Indicazioni che hanno via via generato nel tempo – con immutata norma – numerosi approfondimenti sui caratteri della gestione e proprio rischio oltre che dell’organizzazione dei mezzi necessari.

Dottrina e giurisprudenza hanno approfondito caratteri, contenuti, limiti e fattispecie particolari di situazioni riferite alla figura dell’appaltatore e della sua qualificazione giuridica nel mondo imprenditoriale e del lavoro.

Gli aspetti soggettivi possono essere peraltro ulteriormente approfonditi alla luce delle evoluzioni che di fatto hanno caratterizzato la presenza di imprese, imprese artigiane, imprese familiari e lavoro autonomo nel nostro sistema socioeconomico oltre che giuridico, delle controversie insorte e rispettive soluzioni ed infine nelle impostazioni prassi e di dottrina.

Tale aspetto merita sicuramente una attenzione votata al tentativo di sistematizzare le posizioni, conoscerle nella loro completezza, individuarne le prevalenti, consolidate, le sistematicamente presenti, al fine di una conoscenza omogenea ed utile.

Quello che qui interessa, anche perchè aspetto meno trattato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è  l’approfondimento sistematico non tanto dei requisiti soggettivi necessari a chi “assume” (appaltatore) l’esecuzione dell’opera o del servizio, quanto approfondire gli aspetti oggettivi inerenti all’opera o al servizio tentando di circoscrivere anche sotto questo profilo i confini di rispondenza alla norma e, in definitiva, di liceità dei comportamenti e di qualificazione giuridica dei contratti.

In particolare si deve osservare che la norma non si sofferma nella descrizione del soggetto appaltante, se non, in sottinteso, quale soggetto obbligato a corrispondere il corrispettivo, in denaro.

Al contrario propone, all’indicazione del soggetto appaltatore, numerosi requisiti, direttamente espressi o rinvenibili dal riferimento codicistico o, in generale del complesso delle norme.

Il riferimento all’organizzazione dei mezzi necessari con gestione a proprio rischio,  ed il condizionare il compimento di un’opera o di un servizio alla necessaria previsione di un corrispettivo in danaro, indicano requisiti al di fuori dei quali, e per il tono tassativo dell’enunciato, non pare potersi ipotizzare la fattispecie e, per ovvia conseguenza, il regime giuridico che da essa discende.

Il riferimento è chiaramente all’art. 2082 ed alla figura ivi descritta dell’imprenditore, si tratta di una norma, come è noto, di forte centralità e che fornisce la nozione generale quale soggetto dell’attività economica che costituisce il presupposto per l’applicabilità della disciplina prevista dall’ordinamento per ogni tipo di imprenditore.

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Fondo impresa femminile

l Fondo impresa femminile è l’incentivo del Ministero dello sviluppo economico che sostiene la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da donne attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.

La misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a circa 200 milioni di euro, di cui 160 milioni di euro di risorse PNRR e 40 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2021.

In questa prima fase il Fondo prevede l’apertura di sportelli online e l’attivazione di azioni di accompagnamento, formazione e valorizzazione della cultura imprenditoriale delle donne.

Le agevolazioni saranno concesse per programmi di investimento nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.

La misura rientra nel pacchetto di interventi promossi dal Ministero a sostegno della impresa femminile, indicati come prioritari nella missione “Inclusione e coesione” del PNRR che ha messo a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 400 milioni di euro.

Con prossimi provvedimenti ministeriali verranno infine rifinanziate le altre misure già avviate come Imprese ON (Oltre Nuove Imprese a Tasso zero), a supporto della creazione di piccole e medie imprese e auto imprenditoria, e Smart&Start, a supporto di startup e PMI innovative.


A partire da maggio prende il via il Fondo impresa femminile che incentiva le donne ad avviare e rafforzare nuove attività per realizzare progetti innovativi nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.

Le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati potranno essere presentate secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli:

  • per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 5 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2022;
  • per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 24 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022.

Il Fondo dispone di 160 milioni di euro di risorse PNRR che hanno integrato i 40 milioni di euro già stanziati nella legge di bilancio 2021.

Gli sportelli online per la presentazione delle domande saranno gestiti da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico.

Normativa

Nuova Classificazione Ateco 2007 aggiornamento 2022

Con la nota informativa del 29 dicembre 2021 l’ISTAT ha comunicato la pubblicazione della nuova Classificazione Ateco 2007 aggiornamento 2022, decorrente dal 1° gennaio 2022 e recepita a livello amministrativo dal 1° aprile 2022


L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 20/E del 4 maggio 2022, comunica la nuova classificazione Ateco 2007 decorrente dal 1° gennaio 2022 e recepita a livello amministrativo dal 1° aprile 2022.

Gli aggiornamenti interessano 11 sezioni della classificazione, su un totale di 21, sono introdotti 20 nuovi codici e aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione.

Le sezioni interessate dalla modifica sono le seguenti:

Sezione A – Divisione 01

Sezione C – Classe 10.89 – Classe 16.23 – Classe 24.33 – Classe 27.40

Sezione F – Classe 43.21 – Classe 43.29

Sezione G – Classe 45.20 – Categoria 46.18.3 – Classe 46.90

Sezione I – Classe 55.20 – Classe 56.10

Sezione K – Classe 66.19

Sezione M – Classe 69.20 – Classe 71.20 – Classe 73.11 – Classe 74.90

Sezione N – Classe 77.39

Sezione R – Classe 90.01 – Classe 92.00 – Gruppo 93.2

Sezione S – Classe 96.01

Sezione T – Classe 97.00

In particolare, gli aggiornamenti consistono nelle seguenti tipologie:

  • eliminazione di codici Ateco e loro sostituzione con nuovi codici
  • istituzione di nuovi codici Ateco
  • modifica descrizione/contenuto di codici Ateco esistenti
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I contribuenti sono tenuti a valutare, in base alla nuova Classificazione Ateco 2007 pubblicata dall’ISTAT, se il codice comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione.

Tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad
utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.

Sicurezza delle macchine per imballaggio

Prodotto: Volume Edizioni: Inail – 2022

L’Inail è stato individuato dal legislatore come organo tecnico delle autorità preposte alla sorveglianza del mercato dei prodotti immessi sul mercato ai sensi della direttiva macchine; in tale contesto l’Istituto predispone pareri tecnici anche sulla conformità delle macchine per imballaggio, verificando il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza individuati come carenti in fase di avvio dell’iter di sorveglianza.

Nel corso degli anni è emerso sempre più prepotentemente come la condivisione delle informazioni possa rendere più efficace l’attività di controllo del mercato, evitando di replicare azioni già intraprese ovvero evidenziando situazioni pericolose che necessitano di particolare attenzione da parte delle figure preposte alla vigilanza, e aiutare datori di lavoro/utilizzatori e distributori nella fase di scelta dei prodotti da mettere a disposizione dei lavoratori.

In tale ottica, partendo dalla banca dati che Inail negli anni ha composto per gestire l’attività di accertamento tecnico, con questo documento si è inteso collezionare delle schede tecniche sulle macchine afferenti al comitato tecnico normativo – TC 146 macchine per imballaggio, che trattano le più significative non conformità rilevate, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili, al fine di promuovere un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto nella mission istituzionale.

Ciascuna scheda si compone di tre parti principali:

– una prima parte descrittiva nella quale è individuata la tipologia di macchina, riportandone la denominazione specificata dal fabbricante nella dichiarazione CE di conformità e una sintetica descrizione che definisce la destinazione d’uso e le modalità di utilizzo; è inoltre specificato l’anno di fabbricazione della macchina (da intendersi coincidente con l’anno di immissione sul mercato) al fine di definire lo stato dell’arte di riferimento e quindi individuare le soluzioni che potrebbero ritenersi accettabili; l’indicazione di tale data è utile anche in relazione all’eventuale norma tecnica di riferimento disponibile;

– una parte dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento: questa sezione non è sempre presente, perché ovviamente dipende dalla disponibilità di riferimenti tecnici pertinenti; si è riportata, ove disponibile, la norma armonizzata di tipo C (o eventualmente altre norme di ausilio alla definizione del parere tecnico illustrato nel seguito), indicandone la versione e la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale.

– una parte denominata “accertamento tecnico” che si compone a sua volta di
due sotto sezioni:
• una dedicata alla segnalazione di presunta non conformità, nella quale viene descritta la situazione di pericolo ravvisata, evidenziando in modo chiaro e sintetico quanto riscontrato sull’esemplare oggetto di segnalazione, con riferimento alla parte della macchina coinvolta e alla situazione di utilizzo considerata. Per rendere maggiormente intellegibile la situazione riscontrata, ove disponibili, sono state inseriti foto e/o schemi. Sempre in questa parte si è collegata la situazione pericolosa alla carenza rispetto al requisito essenziale di sicurezza prescritto dalla direttiva, cercando di correlare la problematica al mancato rispetto delle prescrizioni dell’allegato I, indicando il requisito essenziale di sicurezza (RES) ritenuto non rispettato;
• un’altra incentrata sul parere tecnico, nella quale, limitatamente alle carenze segnalate e quindi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) ritenuti presumibilmente non conformi, si è illustrato l’esito dell’accertamento tecnico condotto da Inail, sulla base della documentazione fornita dai fabbricanti, di pareri già espressi dall’autorità di sorveglianza del mercato, di posizioni assunte nei consessi comunitari, nonché dello stato dell’arte di riferimento.

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Corsi di formazione misure Gazzetta ufficiale

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del Ministero della Salute del 1 aprile 2022 Adozione delle «LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI»
Misure specifiche per i singoli settori di attività:
– Ristorazione e cerimonie.
– Attività turistiche e ricettive.
– Cinema e spettacoli dal vivo.
– Piscine termali e centri benessere.
– Servizi alla persona.
– Commercio.
– Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre.
– Parchi tematici e di divertimento.
– Circoli culturali, centri sociali e ricreativi.
– Convegni, congressi e grandi eventi fieristici.
– Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
– Sagre e fiere locali.
– Corsi di formazione.
– Sale da ballo e discoteche.


CORSI DI FORMAZIONE.

Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative, diverse dalle attività scolastiche, educative, formative e universitarie di cui al decreto-legge n. 52/2021 e s.m.i., da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali.

Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.

Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.

Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.

Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), anche in relazione alle specificità del corso.

Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attività.

La postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti. Dovrà essere garantita la regolare igienizzazione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack ).

Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla igienizzazione frequente delle mani o dei guanti (se previsti).

Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/ protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

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Rapporto annuale 2021 RAEE

La 14° edizione del Rapporto annuale presenta i dati ufficiali sulla raccolta dei rifiuti elettronici domestici in Italia nel 2021.

Volumi complessivi in crescita rispetto al 2020, quantitativi pro capite, risultati regionali, premi di efficienza sono parte di una cornice più ampia che comprende la lettera del presidente, Bruno Rebolini, con le proposte rivolte all’intera filiera per incrementare la raccolta e un’illustrazione del sistema RAEE e della struttura del CdC RAEE.

I DATI UFFICIALI SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI IN ITALIA

I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono oggetti che possono essere riciclati, di conseguenza vanno raccolti come rifiuti differenziati. Per questo motivo sono identificati dal simbolo del cassonetto barrato.

Il Decreto legislativo 49/2014, che regolamenta la raccolta e la filiera del riciclo dei RAEE, prevede la responsabilità diretta di molteplici attori: i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), i distributori, i Comuni, i consumatori. Ognuno ha compiti specifici per garantire
la gestione eco-sostenibile del sistema e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.

raee

Ogni cittadino può portare gratuitamente i propri RAEE nei centri di raccolta comunali oppure consegnarli a un rivenditore usufruendo del servizio “1 contro 1” o “1 contro 0”.

I produttori di AEE, tramite i Sistemi Collettivi, si fanno carico del finanziamento e della gestione dell’intero sistema di riciclo dei rifiuti elettronici. L’attività dei Sistemi Collettivi è sovvenzionata con l’eco-contributo RAEE versato dal consumatore al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.

Raggruppamenti RAEE

Pubblicato il Rapporto annuale del Centro di Coordinamento RAEE che raccoglie i dati ufficiali sui volumi di RAEE raccolti in Italia nel 2021, nell’edizione di quest’anno i dati sono disponibili in versione digitale e per la prima volta anche in un video infografica. La 14a edizione del rapporto evidenzia che anche lo scorso anno la raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non si è fermata, registrando una crescita del 5,3% rispetto al 2020.
Nel 2021 in Italia sono state raccolte oltre 385mila tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). È quanto emerge dal Rapporto Annuale 2021 del Centro di Coordinamento RAEE giunto quest’anno alla sua 14a edizione. Il report raccoglie e sintetizza i risultati conseguiti da tutti i Sistemi Collettivi che si occupano del ritiro presso i centri di raccolta e i luoghi di raggruppamento organizzati dalla distribuzione per la gestione dei rifiuti tecnologici in Italia, ed è pertanto l’unico in grado di fotografare l’andamento della raccolta di RAEE domestici nella sua totalità a livello nazionale. Si tratta di un risultato ancora una volta migliorativo, in crescita del 5,3% rispetto al 2020 che conferma il trend emerso negli ultimi otto anni.
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MUD 2022

E’ stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il DPCM 17 dicembre 2021 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022”, che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2021.
Si evidenzia che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 21 gennaio 2022, pertanto il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), di cui all’articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogato al 21 maggio 2022 (120 giorni a decorrere dalla pubblicazione in GU del decreto).

DPCM 17 dicembre 2021


FAQ

Alcune richieste di chiarimento necessarie al fine di definire le modalità di compilazione della dichiarazione MUD 2022:

1) I rifiuti da pulizia manutentiva sono disciplinati dall’ articolo 230 comma 5.

Lo spurghista è sia produttore del rifiuto sia trasportatore professionale (ai sensi dell’art. 212 comma 5 e con mezzi immatricolati conto terzi).

Domande:

  • Quale figura prevale nella predisposizione del MUD?
  • Come va compilato?

Ai sensi della normativa vigente, lo spurghista è un soggetto obbligato alla compilazione della dichiarazione MUD. Per evitare una duplicazione delle informazioni, lo spurghista comunica le quantità ricevute, trasportate, destinate attraverso:

  • la scheda RIF per codice EER con indicate le quantità trasportate dal dichiarante
  • modulo RT – un unico modulo dove si indica ricevuto dal trasportatore stesso e come indicazione di provenienza la propria sede
  • modulo DR – si indica impianto di destinazione

2) Centri di raccolta

I Centri di Raccolta (CdR) a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 116/2020 hanno l’obbligo di predisporre il registro di carico e scarico limitatamente ai rifiuti pericolosi (art. 190 comma 9 D.lgs. 152/06). 

Domanda

Per effetto delle modifiche normative hanno l’obbligo di presentare il MUD per la sede del CdR stesso?

  • I Centri di Raccolta in quanto Enti/Imprese che gestiscono rifiuti rientrano fra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD, limitatamente ai soli rifiuti pericolosi.
    • Compileranno la Comunicazione Rifiuti e ad ogni scheda RIF allegheranno uno o più moduli RT indicando il/i Comune/i di provenienza del rifiuto ed uno o più moduli DR indicando l’impianto di destinazione.

3) Comunicazione VFU – scheda AUT

Quando l’impianto fa sia messa in sicurezza che rottamazione compila la dichiarazione MUD usando la sola scheda AUT (come da istruzioni pag. 34).

Domanda

Nel MUD le quantità prodotte del 160106 vanno considerate solo quelle prodotte a seguito della messa in sicurezza (A) o è doveroso considerare la somma nelle diverse fasi in cui si produce (messa in sicurezza A+ rottamazione B)?

  • MUD comunicazione VFU scheda AUT (messa in sicurezza + rottamazione nella stessa unità locale)
    • Nella scheda RIFIUTO PRODOTTO per il codice 160106 indicare la quantità complessiva che ha origine sia nella fase dalla messa in sicurezza del mezzo (A)sia nella fase di rottamazione (B)
    • Nel modulo RT per il codice 160106 indicare la quantità ricevuta
    • Nel modulo MGper il codice 160106indicarela quantità trattata
    • Nel modulo DR per il codice 160106 la quantità destinata ad altro impianto

 4) I liberi professionisti non essendo più ricompresi nell’elenco dei soggetti esonerati nel DPCM 17/12/2021 devono presentare la dichiarazione MUD?

  • Sulla base di quanto indicato all’art. 190 comma 6 del D.lgs. 152/06, i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di Ente o Impresa, quando obbligati alla tenuta del registro di c/s, possono adempiere all’obbligo in una delle modalità indicate all’articolo stesso. Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all’art. 189 D.lgs. 152/06.

5) Il soggetto che svolge l’attività di manutenzione ai sensi dell’art. 230 comma 1 e 193 comma 19del D.lgs. 152/06 come deve predisporre la dichiarazione MUD?

  • La dichiarazione MUD va presentata così come indicato nelle istruzioni allegate al DPCM del 17/12/2021 al punto 6.2.2 – modulo RE. Va indicato sul modulo RE il comune ove il dichiarante ha prodotto il rifiuto derivante dalle proprie attività di manutenzione, bonifica dei beni contenenti amianto, assistenza sanitaria, cantieri temporanei mobili.

6) Il DPCM 17/12/2021 dispone che sono tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani, i soggetti che per effetto dell’art. 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani ( 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche. Sempre il DPCM dispone che “Per le altre tipologie di rifiuto non rientranti nella casistica sopra riportata tali soggetti faranno riferimento alle altre pertinenti sezioni del MUD”.

  • In tale contesto il trasportatore dovrà compilare la Comunicazione rifiuti urbani per le tipologie raccolte ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, ma non dovrà ricompilare per tali rifiuti anche la Comunicazione Rifiuti. In quest’ultima dovranno essere dichiarate le tipologie non ricomprese nella casistica di cui all’art. 198, comma 2-bis.

7) La Comunicazione IMB distingue per i rifiuti oggetto di tale comunicazione una provenienza da “superfice urbana” da una provenienza da “superfice privata”. Per la compilazione della scheda RIC, nelle istruzioni del MUD si precisa che: i rifiuti di imballaggio provenienti da superfici pubbliche, ossia da raccolta differenziata dei rifiuti urbani, vanno ricompresi sia nella quota dei rifiuti urbani, che in quella dei rifiuti di imballaggio.

Domanda

I rifiuti di imballaggio, urbani ai sensi dell’articolo art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) raccolti presso le utenze non domestiche, e quindi su superficie privata, dove vanno conteggiati nella scheda RIC?

  • Gli imballaggi provenienti da utenze non domestiche ma simili per natura e composizione ai rifiuti di provenienza domestica consegnati a un soggetto privato, ossia i rifiuti rientranti nella casistica dell’articolo 198, comma 2-bis, vanno conteggiati:
    • nella comunicazione IMB come imballaggi provenienza “superficie pubblica”, essendo specificato al punto 8.2.1 del DPCM 17/12/2021 “Per imballaggi da superfici pubbliche si intendono gli imballaggi derivanti dalla raccolta dei rifiuti urbani e simili”
    • nella scheda RIC vanno considerati sia nel riquadro rifiuti di imballaggi sianel riquadro rifiuti urbani

8) Cosa si intende nelle istruzioni al DPCM 17/12/2021 con la frase (paragrafo 5.3.3):

Se l’impianto gestisce solo rifiuti di imballaggio,…….., i quantitativi riportati in questa sezione della scheda corrisponderanno a quelli riportati nella sezione “Rifiuto totale trattato”?

  • Trattasi di un refuso. La frase non va presa in considerazione.

9) Gli impianti, pur essendo autorizzati ad effettuare operazioni preliminari e operazioni finali di riciclaggio, es. R12 e R3 sui rifiuti di carta, utilizzano l’operazione R12 quando non effettuano le operazioni definitive di recupero e trasferiscono i rifiuti prodotti ad altri impianti per il recupero finale (es. 191201).
Utilizzano invece l’operazione di recupero R3 quando ottengono l’EOW.

Domanda

Nei casi descritti è corretto compilare il rigo relativo alla quantità trattata nell’operazione finale di riciclaggio e la quantità di scarti generati dall’operazione finale di riciclaggio, ricomprendendo anche gli scarti che derivano da trattamenti preliminari effettuati dall’impianto nell’ambito dell’operazione di recupero R3?

  • Gli scarti delle operazioni preliminari generati dall’impianto che effettua operazioni con R3 andranno conteggiati nella riga “Quantità di scarti generati da trattamenti preliminari all’operazione finale di riciclaggio”, mentre quelli derivanti dall’operazione finale, dalla quale si genera l’EoW andranno contabilizzati nella riga “Quantità di scarti generati dall’operazione finale di riciclaggio”. In assenza di informazioni di dettaglio si può ricorrere, come riportato nelle istruzioni, a stime realizzate con la miglior accuratezza possibile. I quantitativi di rifiuti sottoposti unicamente all’operazione R12 e che successivamente vengono trasferiti ad altri impianti per il recupero finale non dovranno essere ricompresi nella scheda RIC.

10) Sul tema della compilazione dei moduli MG (caso esemplificativo):

Un impianto è autorizzato a ricevere R13 e a sottoporre a recupero R12 i rifiuti identificati dai codici 200133 e 200134.

  • Nel corso del 2021 ha ricevuto in R13 con il codice 200133 kg 1.100, di cui Kg 900 sono stati conferiti a terzi per il successivo recupero e 200 kg sono rimasti in giacenza.
  • Nel corso del 2021 ha ricevuto in R13 con il codice 200134 kg 3.000, conferiti tutti a terzi per il successivo recupero e la giacenza al 31/12 è 0.

Dal quesito posto si evince che l’impianto è un “Impianto di trattamento preliminare al recupero da R1 a R11 (R12)” e che per l’anno 2021 ha ricevuto rifiuti per poi destinarli in parte o del tutto a terzi ai fini del recupero.
Tale casistica ricade nel punto IV delle istruzioni MUD, pagina 30:

“il rigo R13 non va compilato neppure dai soggetti autorizzati che sulla base di un’unica autorizzazione possono in parte effettuare l’operazione R13 per poi avviare ad altri impianti, e in parte effettuare altre operazioni di recupero (da R1 a R12). Va compilato il rigo relativo alla giacenza al 31/12 da avviare a recupero, qualora presenti quantità di rifiuti rimasti nell’impianto a fine anno”.
Conseguentemente, in entrambi i casi, di seguito riportati, il rigo R13 non va compilato.

11) I soggetti che per effetto dell’articolo 198, comma 2-bis del D.lgs. 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b ter, punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche, limitatamente a tali tipologie, devono fare il MUD RU indicando le seguenti informazioni relative all’anno precedente:

  1. le quantità di rifiuti raccolti presso le utenze non domestiche;
  2. i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
  3. l’elenco delle utenze non domestiche presso cui sono stati raccolti i rifiuti.

Domanda

I soggetti sopra descritti, oltre a fare il MUD Comunicazione Rifiuti per i rifiuti speciali trasportati, dovranno entrare con SPID in www.mudcomuni.it, crearsi un utente e dichiarare le informazioni di cui sopra compilando la Comunicazione Rifiuti Urbani per i rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera b ter, punto 2) raccolti presso le utenze non domestiche?

  • Si ritiene che l’interpretazione data sia corretta, inoltre la dichiarazione farà riferimento alla sede del dichiarante e sul modulo RT-NonPub (uno per ciascun rifiuto) saranno riportati il codice fiscale, ragione sociale e provincia dell’utenza non domestica presso cui il rifiuto urbano è stato raccolto.

Fonte www.isprambiente.gov.it