SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI STUDI E NELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

LINEE GUIDA CONFPROFESSIONI

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI STUDI E NELLE ATTIVITà€ PROFESSIONALI

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI STUDI E NELLE ATTIVITà€ PROFESSIONALIIl 24 aprile 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute e le parti sociali più rappresentative, tra cui Confprofessioni, che ha aggiornato il precedente del 14 marzo 2020.” 
L’intesa costituisce un passaggio fondamentale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di datori di lavoro e lavoratori.” 
 
Si ritiene pertanto utile fornire le linee guida per l’applicazione dei contenuti del Protocollo per gli studi professionali con riferimento alle aree economica, tecnica e giuridica che presentano i medesimi profili di rischio.” 
Per quanto riguarda le professioni sanitarie verranno predisposte, di intesa con le associazioni di riferimento, specifiche linee guida.” 
Non sono state considerate nel testo le norme sulla sicurezza che i lavoratori degli studi professionali dell’area tecnica devono seguire per l’accesso nei cantieri in quanto oggetto di un protocollo ad hoc di carattere nazionale a cui per opportunità  si rinvia.” 
Seguendo l’ordine dei principi individuati dal Protocollo si segnalano quindi le principali azioni che i professionisti sono tenuti a porre in essere per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro ed ottemperare efficacemente alle misure previste dall’Autorità .
 
Il datore di lavoro è tenuto, attraverso le modalità  più idonee ed efficaci quali l’affissione in un luogo visibile dello studio o la consegna di un documento informativo, ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri in studio, circa le disposizioni delle Autorità .
 
Il datore di lavoro può, prima dell’accesso al luogo di lavoro e nel rispetto della privacy, rilevare la temperatura corporea dei dipendenti.
Qualora la temperatura risulti superiore ai 37,5, non sarà  consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Le persone in tale condizione dovranno essere momentaneamente isolate e fornite di mascherine chirurgiche.
Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma saranno tenute a contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
 
E’ necessario comunque che i lavoratori siano stati preventivamente informati con le modalità  di cui al punto 1 delle situazioni di rischio e del comportamento da tenere, inclusa la preclusione all’accesso al luogo di lavoro, in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi, di sintomi, di recenti contatti con soggetti positivi e/o di provenienza da zone considerate a rischio.
Si consiglia a tal proposito di inviare una email prima della ripresa dell’attività  lavorativa a tutti i lavoratori.

Domande e risposte sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Le informazioni contenute nella pubblicazione sono aggiornate al mese di aprile 2016

Domande e risposte sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

faqSPORTELLO INFORMATIVO INFO.SICURI – REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE SANITA’ Pubblicazione a cura della Regione Piemonte Assessorato alla Sanità , Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria Direzione Sanità 

“·” ” ” ” ” ” ” ”  Gestione generale della sicurezza

“·” ” ” ” ” ” ” ”  Luoghi di lavoro

“·” ” ” ” ” ” ” ”  Formazione

“·” ” ” ” ” ” ” ”  Sorveglianza sanitaria

“·” ” ” ” ” ” ” ”  Attrezzature di lavoro

“·” ” ” ” ” ” ” ”  Emergenze

“·” ” ” ” ” ” ” ”  Cantieri

“·” ” ” ” ” ” ” ”  Agenti fisici

“·” ” ” ” ” ” ” ”  Sostanze pericolose

INFO.SICURI è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità : datori di lavoro, responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti, informazioni utili sulla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di un vero e proprio sportello informativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, gestito in collaborazione con i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (SPreSAL) delle Aziende Sanitarie (ASL), che mettono a disposizione degli operatori per rispondere ai quesiti dell’utenza.

La pubblicazione Domande e risposte sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, costituita da una selezione dei quesiti più rilevanti pervenuti al servizio, ordinati in base ad argomenti omogenei, viene inserita annualmente nella sezione dedicata alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del sito web della Regione Piemonte

Questo Documento e’ interessante proprio per risolvere alcune controversie sempre presenti all’interno della gestione Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un esempio di risposte interessanti presenti nel documento:

3.9 I corsi e-learning sono riconosciuti dall’ASL competente ai controlli? Se sì, è necessario verificare alcuni requisiti? La modalità  e-learning è prevista dalla norma limitatamente ad alcuni percorsi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. Ad esempio è possibile effettuare in e-learning la formazione generale del lavoratore, mentre non è ammessa tale modalità  per la formazione specifica (accordo 221 – del 21/12/2011) ugualmente obbligatoria.

3.12 E’ possibile ridurre il monte ore di formazione per dirigenti e preposti come previsto dal Decreto del fare, se tali figure hanno effettuato la formazione per lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni? Il cosiddetto Decreto del fare introduce un sistema di riconoscimento di crediti formativi rimandando le modalità  di attuazione di tale sistema ad un accordo Stato-Regioni. La mancata emanazione di tale accordo rende di fatto inapplicabile tale norma.

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