La responsabilità è… sicurezza sul lavoro

Dall’Inail un applicativo web per i mediatori culturali

Il progetto rilancia e aggiorna il percorso informativo e didattico ideato per favorire la diffusione delle nozioni base di prevenzione tra i lavoratori stranieri in Italia e per contribuire al contrasto del caporalato.

La prima immagine, in apertura, riproduce una scena di lavoro frequente: un gruppo di lavoratori stranieri impegnato a raccogliere frutta in un campo agricolo. A seguire, la descrizione di obiettivi, contenuti e struttura del prodotto, di facile lettura e comprensibilità.

Si presenta sinteticamente così “La responsabilità è… sicurezza sul lavoro”, il nuovo prodotto multimediale realizzato dall’Inail e destinato alla figura del mediatore culturale quale punto di riferimento per l’integrazione dei lavoratori immigrati nel nostro Paese e la convivenza tra culture diverse.

Un percorso che va dalla legalità alla sicurezza sul lavoro. Realizzato in sinergia dalla Direzione centrale prevenzione, dalla Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale (Contarp) e dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila), il percorso informativo è pienamente fruibile via web e può facilmente raggiungere una platea molto vasta di lavoratori stranieri presenti in Italia. Il prodotto rappresenta una delle iniziative informative messe in campo dall’Istituto per il contrasto al fenomeno del caporalato ed è strutturato in quattro moduli: il concetto di legalità nella legislazione italiana, la funzione del mediatore interculturale, l’integrazione socio-lavorativa degli immigrati in Italia, fino al modulo contenente le principali tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro.

“Pillole informative” con rimandi e approfondimenti. Il progetto, sviluppato attraverso l’applicativo Sway e condivisibile anche sui principali social, è caratterizzato da multimedialità e semplicità di utilizzo: ogni modulo è suddiviso in “pillole informative” di immediata comprensione, composte da schermate illustrative e commento audio, riferite ognuna a specifici argomenti e dotate, ove opportuno, di collegamenti a documenti di approfondimento. Ad esempio, nel modulo 4, di estrema utilità non solo per il mediatore interculturale ma anche per il singolo lavoratore, dopo l’introduzione al decreto legislativo 81/2008, sono descritti il sistema istituzionale, le figure principali della prevenzione nei luoghi di lavoro, le misure principali di protezione, le cause di infortuni e malattie professionali.

Un aggiornamento di un precedente progetto formativo Inail. “La responsabilità è… sicurezza sul lavoro” rielabora un percorso didattico realizzato dall’Inail nell’ambito del progetto “La responsabilità è legalità” all’interno del Programma operativo nazionale (PON) “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013”. Questo percorso, svolto sotto la titolarità del Ministero dell’interno, aveva come obiettivo quello di incrementare specificamente i livelli di sicurezza nelle regioni rientranti nell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

A tal fine l’Inail, per la realizzazione del prodotto, ha fatto riferimento al progetto “La responsabilità è legalità”, destinato alla figura del mediatore interculturale, realizzato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013”, a titolarità del Ministero dell’Interno.

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DECRETO-LEGGE Sicurezza lavoro

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00157) (GU Serie Generale n.252 del 21-10-2021)

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2021

Misure urgenti in materia fiscale
Misure urgenti in materia di lavoro
Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Misure finanziarie urgenti
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 13 Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni…

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EVENTI LESIVI DELLE AZIENDE ASSOCIATE A UTILITALIA

TUTTI I SETTORI INAIL 2020

Pubblicazione realizzata da INAIL
Consulenza Statistico Attuariale (CSA)
Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp)
Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale (DiMEILA)

Il tema della salute e sicurezza sul lavoro nei vari settori economici del Paese rappresenta un impegno costante dell’Istituto.

‘esigenza è quella di mettere in campo iniziative in grado di aumentare la capacità di percepire i rischi negli ambienti di lavoro e nel contempo garantire sicurezza, efficienza e qualità in tutti cicli di lavorazione.

L’Istituto ha stipulato il 13 marzo 2018 un protocollo d’intesa con Utilitalia per promuovere attività di prevenzione e di tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro.
Tale protocollo prevede l’impegno delle parti a definire piani operativi e a identificare prodotti e azioni in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza dell’ambiente di lavoro.

Questa nuova pubblicazione sull’analisi del fenomeno infortunistico e tecnopatico nei settori rappresentati da Utilitalia segue la pubblicazione uscita a giugno 2020 e relativa al solo settore Ambiente.

Sempre grazie alla collaborazione della Fondazione Rubes Triva e di Utilitalia sono state analizzate il complesso delle aziende associate a Utilitalia nel 2018 per i vari settori che la compongono (Ambiente, Energia, Gas, Acqua e Funerari) e di queste è stata effettuata un’approfondita analisi degli infortuni occorsi in occasione di lavoro per frequenza, gravità e modalità di accadimento.

Lo scopo di questa analisi statistica, così come di quelle condotte nei diversi anni, è quello di indagare la sinistrosità infortunistica e le malattie professionali delle aziende associate a Utilitalia con il fine di ricercare l’esistenza di rischiosità specifiche dei vari settori da combattere con interventi prevenzionali mirati.

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Blocco dei licenziamenti Covid – 19

ABC della Sicurezza ad uso dei lavoratori

A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm Nazionale
Versione Gennaio 2021 –Versione 1

Per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica daCovid-19, il governo ha varato una serie di misure volte a tutelare i lavoratori dipendenti, tra cui i Decreti:
D.L. n. 18/2020 (Cura Italia) dal 17 Marzo al 17 Maggio 2020;
D.L. n. 34/2020 (Rilancio) dal 18 Maggio al 17 Agosto 2020;
D.L. n.104/2020 (Decreto Agosto) dal 18 Agosto fino al verificarsi di eccezioni
D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) proroga il blocco dei licenziamenti sino al 31 gennaio 2021;
Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio2021) proroga il blocco dei licenziamenti sino al 31 marzo2021

La differenza normativa con il passare dei mesi ha spostato l’effetto del blocco dei licenziamenti da generalizzato a flessibile. Il tutto ha avuto inizio dal 17 di Marzo al 17 di agosto con un blocco generalizzato valevole cioè per tutti i licenziamenti, collettivi e individuali, per motivi economici, ora invece il divieto diventa “flessibile”.

Decreto Cura Italia
Schema di illustrativo.

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Applicativo Excel e Access agenti chimici pericolosi e agenti cancerogeni e mutageni

Manuale per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageni

Applicativo Excel e Access agenti chimici pericolosi e agenti cancerogeni e mutageni

valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageniDocumento realizzato dal Centro interagenziale “Igiene e Sicurezza del Lavoro” quale rete dei referenti del tema Sicurezza del Lavoro, Linea 8, Area D1 delle attività  del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).

Il gruppo di lavoro che ha realizzato il manuale è composto da ARPA Basilicata, ARPA Emilia-Romagna, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Lazio, ARPA Liguria (Agenzia coordinatrice), ARPA Lombardia, ARPA Marche, ARPA Sicilia, ARPA Valle d’Aosta, ISPRA con la collaborazione di INAIL – Direzione Regionale Liguria.

Questo manuale, aggiornato ai nuovi regolamenti europei REACH e CLP ed agli interventi della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sulla gestione del rischio chimico, tratta in maniera esaustiva e aggiornata gli aspetti riguardanti la valutazione, le misure di mitigazione e la gestione del rischio chimico cui sono esposti gli operatori dei laboratori di ISPRA e delle Agenzie Ambientali.

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Inoltre affronta e risolve alcune criticità  presenti nelle versioni precedenti. Il manuale è corredato da un applicativo in formato Excel e Access per il calcolo automatico dei livelli d’esposizione agli agenti chimici pericolosi e di efficacia delle misure di tutela per gli agenti cancerogeni e mutageni. ISPRA, Manuali e Linee Guida 164/2017.Ottobre 2017

PREFAZIONE:

I nuovi regolamenti europei (REACH e CLP); l’intervento della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 del D.lsg 81/08) sulla gestione del rischio chimico; l’esperienza derivante dalla applicazione decennale dei criteri di valutazione del rischio chimico delle edizioni precedenti di questa linea guida (2006 e 2011), che ha permesso di testare bontà  dell’algoritmo e i punti di forza e debolezza; sono queste le principali motivazioni che hanno spinto il Centro Interagenziale Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro a occuparsi di nuovo del tema del rischio chimico, cancerogeno e mutageno connesso con le attività  del neo Sistema nazionale a rete delle agenzie di protezione ambientale (SNPA).

Il manuale prodotto tratta in maniera esaustiva e aggiornata gli aspetti riguardanti la valutazione, le misure di mitigazione e la gestione in ottica di SGSL del rischio chimico cui sono esposti gli operatori dei laboratori di ISPRA e delle Agenzie Ambientali. Affronta e risolve alcune criticità  delle versioni precedenti, evidenziati dalla lunga esperienza applicativa del metodo, come la difficoltà  di reperimento dei TLV e la valutazione dell’efficacia delle misure per minimizzare il rischio cancerogeno e mutageno.

Il manuale è impreziosito da un comodo e utilissimo applicativo in formato Excel e Access per il calcolo automatico dei livelli d’esposizione agli agenti chimici pericolosi e di efficacia delle misure di tutela per gli agenti cancerogeni e mutageni, che, una volta immesse le informazioni sulle sostanze e miscele impiegate, diventa un efficace strumento di progetto, verifica e gestione delle misure di sicurezza applicate e/o applicabili per ridurre e gestire l’esposizione dei operatori.

Ringrazio personalmente tutti i colleghi per l’ottimo lavoro svolto, i collaboratori esterni al SNPA e l’INAIL (Direzione regionale della Liguria), nonché ARPAL per l’efficienza del coordinamento del tavolo e ARPA Valle d’Aosta per l’applicazione software che dona al prodotto un enorme valore aggiunto. Le indicazioni riportate nel presente manuale devono essere adattate alle specificità  di ciascuna realtà  agenziale o altra organizzazione pubblica e privata che intenda applicarlo, e devono essere confrontate in ogni caso con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro; pertanto devono essere considerate solo un utile riferimento sia per chi effettua operativamente la valutazione del rischio chimico che per tutti i soggetti garanti della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

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valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageniApplicativo in formato Excel

valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageniApplicativo in formato Access

indicazioni operative accordo stato regioni 7 luglio 2016

EDIZIONE DICEMBRE 2016 Regione Piemonte

indicazioni operative accordo stato regioni 7 luglio 2016

accordo stato regioni 2016L’Accordo Stato Regioni 128/2016 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA FORMAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL DLGS 81/08 E SMI DGR 17-4345 del 12/12/2016.

La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono certamente fra gli indicatori principali del grado di civiltà  di un paese e la formazione può costituire, se ben progettata e realizzata, uno strumento di notevole efficacia per accrescere conoscenze e competenze di tutte le figure a vario titolo coinvolte nella gestione dei processi che creano sicurezza.

Negli ultimi anni, infatti, il legislatore ha voluto dare un segnale inequivocabile in tal senso, estendendo notevolmente l’obbligo formativo ed entrando nel dettaglio della definizione dei percorsi formativi stessi, coinvolgendo spesso la conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Se da un lato, però, questa consistente produzione di atti di indirizzo costituisce un importante supporto per tutti coloro che erogano o usufruiscono della formazione, nonché per le amministrazioni deputate al controllo, dall’altro è indubbia la necessità  di indicazioni operative che diano omogeneità  a tale impianto normativo, oltre che chiarezza nelle modalità  per adempiere correttamente ad alcuni obblighi.

A ciò si aggiunge il fatto che le indicazioni nazionali necessitano di essere calate nelle diverse realtà  regionali, anche perché la Costituzione attribuisce alle Regioni potestà  di legislazione concorrente con lo Stato in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di legislazione esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.

La stessa Regione Piemonte ha provveduto ad emanare nel corso degli anni vari documenti, per regolare la formazione diretta alle diverse figure per le quali il legislatore nazionale definiva, di volta in volta, l’obbligo formativo.

Le Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, redatte sulla base del lavoro svolto da un apposito gruppo, costituito in seno al Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08, rappresentativo delle forze sociali, degli enti e degli organi di vigilanza a vario titolo impegnati nel campo della formazione, definiscono un quadro generale complessivo della normativa di riferimento.

Alla stesura del documento hanno collaborato in particolare: Graziella Silipo (CGIL), Giuseppe Baffert e Aldo Celestino (CISL), Giovanni Romano (UGL), Ezio Benetello (UIL), Roberto Giobergia (Coldiretti), Gabriele Muzio (ConfAPI), Adriano Bruno Damiano (Confcooperative), Roberto Rinaldi (Confindustria), Marco Parola e Lino Fioratti (Confartigianato, C.N.A., Casartigiani), Flaminio Cicconi (SPreSAL ASL NO), Oscar Argentero (SPreSAL ASL TO5), Maria Gullo (INAIL), Giovanni Ciccorelli (VVF), Gianluca Manzato (Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale), Alessandro Palese (Regione Piemonte – Direzione Sanità ).

Le Indicazioni operative per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro contengono informazioni utili alla progettazione, alla realizzazione, alla fruizione e al controllo dei corsi di formazione previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, riconfermano la Commissione per la verifica dei soggetti formatori, definiscono le modalità  di inserimento negli elenchi dei soggetti formatori, definiscono alcune procedure per l’effettuazione dei corsi finalizzate a garantire la qualità  della formazione erogata.

Tale documento potrà  essere oggetto di revisioni e integrazioni, sia relativamente a corsi di formazione per i quali già  oggi esistono indicazioni normative (decreti o accordi della Conferenza Stato Regioni), sia per quanto riguarda corsi di formazione che dovessero essere definiti in futuro.

Indice
Premessa Pag. 2
Campo di applicazione Pag. 2
Abrogazioni Pag. 3
Definizioni Pag. 4
Raccordo delle presenti indicazioni con le regole della formazione professionale Pag. 6
Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori Pag. 6
Elenchi dei soggetti formatori abilitati all’erogazione dei corsi Pag. 7
Corso di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti Pag. 10
Corso di formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e RLS territoriali (RLST) Pag. 13
Corso di formazione per responsabili e addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP e ASPP) Pag. 15
Corso di formazione per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (DL RSPP) Pag. 20
Corso di formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi e per lavoratori e preposti addetti all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi Pag. 25
Corso di formazione per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità  particolari Pag. 30
Corso di formazione per coordinatori per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori Pag. 36

E-learningindicazioni operative accordo stato regioni 7 luglio 2016

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è disciplinato dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 che, al comma 2 rimanda agli Accordi Stato Regioni, richiama esplicitamente l’Accordo del 26 gennaio 2006 pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006. Una forzatura, secondo alcuni che immette uno specifico accordo all’interno di una legge cui si rimedia con la possibilità  delle successive modificazioni allo stesso accordo.
Il nuovo Accordo approvato il 7 luglio 2016, infatti, nelle disposizioni finali, da leggere prima, prevede l’abrogazione degli Accordi del 26 gennaio 2006 e del 5 ottobre 2006. Transitoriamente, per un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo, i corsi per RSPP e ASPP possono ancora svolgersi secondo quanto previsto dall’accordo del 26 gennaio 2006.
L’Accordo ridefinisce innanzitutto la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi Rspp e Aspp rivedendo quindi quelli del 21 gennaio 2006 e introduce inoltre nuove disposizioni che andranno a modificare gli Accordi del 21 dicembre 2011 per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza sul lavoro, ex articoli 34 commi 2 e 3 e 37 comma 2 del Testo Unico sicurezza lavoro, gli Accordi 22 febbraio 2012 ex articolo 73 per quanto riguarda le attrezzature da lavoro.
L’entrata in vigore del provvedimento è prevista entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In prima applicazione e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore possono essere ancora avviati corsi di formazione Rspp e Aspp che seguano l’Accordo del 2006.
Per quanto riguarda i percorsi formativi Rspp e Aspp vengono in primo luogo individuati gli ulteriori titoli di studio validi all’esonero dei corsi di formazione. Elencati in dettaglio le classi di laurea magistrale e specialistica, i diplomi di laurea vecchio ordinamento, il superamento di esami specifici o i corsi universitari di specializzazione che consentono l’esonero.
Il documento individua quindi ed elenca i soggetti formatori e i sistemi di accreditamento, i requisiti dei docenti e l’organizzazione dei corsi, che dovranno indicare il responsabile, i docenti, dovranno avere il limite massimo di 35 partecipanti ed essere frequentati almeno nel 90% delle ore previste.
Per quanto riguarda la metodologia di insegnamento e apprendimento un allegato, il II, viene riservato alla disciplina dell’uso dell’e-learning e vengono ridisegnanti in dettaglio ore, unità  didattiche, obiettivi, progettazione, articolazione; Ateco, settori produttivi, moduli di specializzazione. Ovvero contenuti, articolazione, verifica, verbali dei nuovi moduli A, B e C.
Dettagliate le indicazioni sulla formazione pregressa ex Accordi del 2006. Le indicazioni riguardano in particolare Aspp e Rspp che non hanno cambiato settore produttivo, e il riconoscimento nel cambio al nuovo modulo B per chi invece ha cambiato settore produttivo. Affrontati anche gli adeguamenti riguardanti la fase di prima applicazione del nuovo Accordo, per un periodo non superiore al quinquennio.
Ancora l’aggiornamento. Decorrenza quinquennale per frequentanti corsi o esonerati. Ore minime nel quinquennio per Rspp e Aspp, la partecipazione a convegni e seminari e i soggetti che possono organizzarli e l’aggiornamento non riconosciuto nel caso si seguano corsi come antincedio, preposti, gestione emergenze o alcuni moduli di specializzazione del Modulo B. Il riconoscimento dei crediti formativi da percorso formativo di contenuto analogo, attuazione dell’articolo 32 comma 1 lettera c della Legge 98/2013.
Come anticipato, l’Accordo riporta quindi oltre alle disposizioni per Rspp e Aspp una serie di disposizioni integrative e correttive per altri aspetti riguardanti la formazione alla sicurezza sul lavoro.
Vengono inserite modifiche all’allegato XIV del Dlgs 81/08 in merito al numero di partecipanti dei convegni validi per l’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori.
I requisiti dei docenti in materia sicurezza sul lavoro e il datore di lavoro Rspp che può formare i propri dipendenti. Condizioni particolari per la formazione del datori di lavoro Rspp secondo i macro settori di rischio Ateco. L’esonero della formazione per i lavoratori del Medico competente dipendente d’azienda. Ancora l’e-learning e il mutuo riconoscimento dell’elearning per la formazione articolo 37 Accordo Stato Regioni dicembre 2011. Organizzazione dei corsi di formazione sicurezza sul lavoro. Modifiche all’accordo attrezzature del 22 febbraio 2012 per quanto riguarda la formazione pregressa.
La Tabella V del nuovo Accordo, riassume in dettaglio tutti i criteri per la formazione di tutti i soggetti della prevenzione.