indicazioni operative accordo stato regioni 7 luglio 2016

EDIZIONE DICEMBRE 2016 Regione Piemonte

indicazioni operative accordo stato regioni 7 luglio 2016

accordo stato regioni 2016L’Accordo Stato Regioni 128/2016 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA FORMAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL DLGS 81/08 E SMI DGR 17-4345 del 12/12/2016.

La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono certamente fra gli indicatori principali del grado di civiltà  di un paese e la formazione può costituire, se ben progettata e realizzata, uno strumento di notevole efficacia per accrescere conoscenze e competenze di tutte le figure a vario titolo coinvolte nella gestione dei processi che creano sicurezza.

Negli ultimi anni, infatti, il legislatore ha voluto dare un segnale inequivocabile in tal senso, estendendo notevolmente l’obbligo formativo ed entrando nel dettaglio della definizione dei percorsi formativi stessi, coinvolgendo spesso la conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Se da un lato, però, questa consistente produzione di atti di indirizzo costituisce un importante supporto per tutti coloro che erogano o usufruiscono della formazione, nonché per le amministrazioni deputate al controllo, dall’altro è indubbia la necessità  di indicazioni operative che diano omogeneità  a tale impianto normativo, oltre che chiarezza nelle modalità  per adempiere correttamente ad alcuni obblighi.

A ciò si aggiunge il fatto che le indicazioni nazionali necessitano di essere calate nelle diverse realtà  regionali, anche perché la Costituzione attribuisce alle Regioni potestà  di legislazione concorrente con lo Stato in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di legislazione esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.

La stessa Regione Piemonte ha provveduto ad emanare nel corso degli anni vari documenti, per regolare la formazione diretta alle diverse figure per le quali il legislatore nazionale definiva, di volta in volta, l’obbligo formativo.

Le Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, redatte sulla base del lavoro svolto da un apposito gruppo, costituito in seno al Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08, rappresentativo delle forze sociali, degli enti e degli organi di vigilanza a vario titolo impegnati nel campo della formazione, definiscono un quadro generale complessivo della normativa di riferimento.

Alla stesura del documento hanno collaborato in particolare: Graziella Silipo (CGIL), Giuseppe Baffert e Aldo Celestino (CISL), Giovanni Romano (UGL), Ezio Benetello (UIL), Roberto Giobergia (Coldiretti), Gabriele Muzio (ConfAPI), Adriano Bruno Damiano (Confcooperative), Roberto Rinaldi (Confindustria), Marco Parola e Lino Fioratti (Confartigianato, C.N.A., Casartigiani), Flaminio Cicconi (SPreSAL ASL NO), Oscar Argentero (SPreSAL ASL TO5), Maria Gullo (INAIL), Giovanni Ciccorelli (VVF), Gianluca Manzato (Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale), Alessandro Palese (Regione Piemonte – Direzione Sanità ).

Le Indicazioni operative per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro contengono informazioni utili alla progettazione, alla realizzazione, alla fruizione e al controllo dei corsi di formazione previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, riconfermano la Commissione per la verifica dei soggetti formatori, definiscono le modalità  di inserimento negli elenchi dei soggetti formatori, definiscono alcune procedure per l’effettuazione dei corsi finalizzate a garantire la qualità  della formazione erogata.

Tale documento potrà  essere oggetto di revisioni e integrazioni, sia relativamente a corsi di formazione per i quali già  oggi esistono indicazioni normative (decreti o accordi della Conferenza Stato Regioni), sia per quanto riguarda corsi di formazione che dovessero essere definiti in futuro.

Indice
Premessa Pag. 2
Campo di applicazione Pag. 2
Abrogazioni Pag. 3
Definizioni Pag. 4
Raccordo delle presenti indicazioni con le regole della formazione professionale Pag. 6
Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori Pag. 6
Elenchi dei soggetti formatori abilitati all’erogazione dei corsi Pag. 7
Corso di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti Pag. 10
Corso di formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e RLS territoriali (RLST) Pag. 13
Corso di formazione per responsabili e addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP e ASPP) Pag. 15
Corso di formazione per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (DL RSPP) Pag. 20
Corso di formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi e per lavoratori e preposti addetti all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi Pag. 25
Corso di formazione per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità  particolari Pag. 30
Corso di formazione per coordinatori per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori Pag. 36

E-learningindicazioni operative accordo stato regioni 7 luglio 2016

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è disciplinato dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 che, al comma 2 rimanda agli Accordi Stato Regioni, richiama esplicitamente l’Accordo del 26 gennaio 2006 pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006. Una forzatura, secondo alcuni che immette uno specifico accordo all’interno di una legge cui si rimedia con la possibilità  delle successive modificazioni allo stesso accordo.
Il nuovo Accordo approvato il 7 luglio 2016, infatti, nelle disposizioni finali, da leggere prima, prevede l’abrogazione degli Accordi del 26 gennaio 2006 e del 5 ottobre 2006. Transitoriamente, per un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo, i corsi per RSPP e ASPP possono ancora svolgersi secondo quanto previsto dall’accordo del 26 gennaio 2006.
L’Accordo ridefinisce innanzitutto la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi Rspp e Aspp rivedendo quindi quelli del 21 gennaio 2006 e introduce inoltre nuove disposizioni che andranno a modificare gli Accordi del 21 dicembre 2011 per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza sul lavoro, ex articoli 34 commi 2 e 3 e 37 comma 2 del Testo Unico sicurezza lavoro, gli Accordi 22 febbraio 2012 ex articolo 73 per quanto riguarda le attrezzature da lavoro.
L’entrata in vigore del provvedimento è prevista entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In prima applicazione e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore possono essere ancora avviati corsi di formazione Rspp e Aspp che seguano l’Accordo del 2006.
Per quanto riguarda i percorsi formativi Rspp e Aspp vengono in primo luogo individuati gli ulteriori titoli di studio validi all’esonero dei corsi di formazione. Elencati in dettaglio le classi di laurea magistrale e specialistica, i diplomi di laurea vecchio ordinamento, il superamento di esami specifici o i corsi universitari di specializzazione che consentono l’esonero.
Il documento individua quindi ed elenca i soggetti formatori e i sistemi di accreditamento, i requisiti dei docenti e l’organizzazione dei corsi, che dovranno indicare il responsabile, i docenti, dovranno avere il limite massimo di 35 partecipanti ed essere frequentati almeno nel 90% delle ore previste.
Per quanto riguarda la metodologia di insegnamento e apprendimento un allegato, il II, viene riservato alla disciplina dell’uso dell’e-learning e vengono ridisegnanti in dettaglio ore, unità  didattiche, obiettivi, progettazione, articolazione; Ateco, settori produttivi, moduli di specializzazione. Ovvero contenuti, articolazione, verifica, verbali dei nuovi moduli A, B e C.
Dettagliate le indicazioni sulla formazione pregressa ex Accordi del 2006. Le indicazioni riguardano in particolare Aspp e Rspp che non hanno cambiato settore produttivo, e il riconoscimento nel cambio al nuovo modulo B per chi invece ha cambiato settore produttivo. Affrontati anche gli adeguamenti riguardanti la fase di prima applicazione del nuovo Accordo, per un periodo non superiore al quinquennio.
Ancora l’aggiornamento. Decorrenza quinquennale per frequentanti corsi o esonerati. Ore minime nel quinquennio per Rspp e Aspp, la partecipazione a convegni e seminari e i soggetti che possono organizzarli e l’aggiornamento non riconosciuto nel caso si seguano corsi come antincedio, preposti, gestione emergenze o alcuni moduli di specializzazione del Modulo B. Il riconoscimento dei crediti formativi da percorso formativo di contenuto analogo, attuazione dell’articolo 32 comma 1 lettera c della Legge 98/2013.
Come anticipato, l’Accordo riporta quindi oltre alle disposizioni per Rspp e Aspp una serie di disposizioni integrative e correttive per altri aspetti riguardanti la formazione alla sicurezza sul lavoro.
Vengono inserite modifiche all’allegato XIV del Dlgs 81/08 in merito al numero di partecipanti dei convegni validi per l’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori.
I requisiti dei docenti in materia sicurezza sul lavoro e il datore di lavoro Rspp che può formare i propri dipendenti. Condizioni particolari per la formazione del datori di lavoro Rspp secondo i macro settori di rischio Ateco. L’esonero della formazione per i lavoratori del Medico competente dipendente d’azienda. Ancora l’e-learning e il mutuo riconoscimento dell’elearning per la formazione articolo 37 Accordo Stato Regioni dicembre 2011. Organizzazione dei corsi di formazione sicurezza sul lavoro. Modifiche all’accordo attrezzature del 22 febbraio 2012 per quanto riguarda la formazione pregressa.
La Tabella V del nuovo Accordo, riassume in dettaglio tutti i criteri per la formazione di tutti i soggetti della prevenzione.