CEI 11-27 2021, decarbonizzare, BANDO, attrezzature a pressione

News sicurezza ambiente qualità  E-learning HSE, Banca dati Newsletter 39 del 16 Novembre 2021, CEI 11-27 2021, decarbonizzare, BANDO, attrezzature a pressione.

In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti a inviare una mail a mail@portaleconsulenti.it.

Ricordiamo che l’accesso al Portale è Gratuito per l’utilizzo dell’intera Banca Dati.


Modello e istruzioni cessione credito recupero edilizio, energetico

 

Online il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del …LEGGI TUTTO


 

Convegno Safap 2021 attrezzature a pressione

 

Atti Convegno Safap 2021 – Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione Edizione 2021 Pubblicazione realizzata da INAIL Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) …LEGGI TUTTO


Regione Veneto BANDO PER 14001, EMAS, 50001, FSC

 

Bando per l’erogazione di contributi finalizzati al riposizionamento competitivo delle PMI, al sostegno agli investimenti e alla promozione della digitalizzazione e dei modelli di economia circolare. La domanda può essere …LEGGI TUTTO


AMBIENTE LAVORO
PUBBLICITA’: AMBIENTE LAVORO 2021

Impresa, INL provvedimento di sospensione

 

Con circolare n. 3/2021 Il provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa introdotto dall’art. 13 del decreto fiscale n. 146/2021 attraverso la sostituzione dell’art. 14, c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, ha …LEGGI TUTTO


Sette ragioni per cui il trasporto globale è così difficile da decarbonizzare.

 

Riportiamo un documento interessante di Marchio Cristiano Professore Associato in Trasporti, Energia e Ambiente, Unità di Studi sui Trasporti, Università di Oxford. I trasporti rappresentano il 21% delle emissioni globali …LEGGI TUTTO


La responsabilità è… sicurezza sul lavoro

 

Dall’Inail un applicativo web per i mediatori culturali Il progetto rilancia e aggiorna il percorso informativo e didattico ideato per favorire la diffusione delle nozioni base di prevenzione tra i …LEGGI TUTTO


CEI 11-27 2021

 

Lavori su impianti elettrici DATA PUBBLICAZIONE:2021-09 INIZIO VALIDITÀ:2021-10 LINGUA:IT PAGINE:70 È stata pubblicata la nuova CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”, la norma dedicata alle operazioni e attività di lavoro …LEGGI TUTTO


Guida alla cybersicurezza

 

PER RENDERE SICURA LA PROPRIA. IMPRESA. AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER LA CIBERSICUREZZA. Guida alla cibersicurezza per le piccole e medie imprese La crisi COVID-19 ha messo in evidenza l’importanza di internet e dei computer in generale per le …LEGGI TUTTO


45003:2021, contributi, rischio biologico, cybersicurezza

 

News sicurezza ambiente qualità  E-learning HSE, Banca dati Newsletter 38 del 10 Novembre 2021, 45003:2021, contributi, rischio biologico, cybersicurezza. In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti a inviare unaLEGGI TUTTO


Siamo alla ricerca di writer editor che vogliono collaborare con il PortaleConsulenti. Scopri di più

Cliccando sul link del gruppo potrai ricevere le notifiche direttamente da Linkedin ed essere aggiornato costantemente sulle novità  in ambito HSE sicurezza ambiente qualità  E-learning

Newsletter 39 del 16 Novembre 2021

Impresa, INL provvedimento di sospensione

Con circolare n. 3/2021

Il provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa introdotto dall’art. 13 del decreto fiscale n. 146/2021 attraverso la sostituzione dell’art. 14, c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, ha reso più stringenti le misure di contrasto al lavoro irregolare.

Ha, sempre più assegnato all’INL l’adozione del provvedimento “al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori” ed ampliato le competenze dell’Istituto.
Eguale potere spetta “ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali  nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”.

Circolare n. 3/2021 D.L. n. 146/2021
Circolare n. 3/2021 D.L. n. 146/2021

La circolare INL con i primi chiarimenti

Con circolare n. 3/2021, l’Istituto sottolinea che, tuttavia, nell’adozione del provvedimento sospensivo va valutata l’opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, come previsto dal comma 4 del nuovo art. 14, secondo il quale “in ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.

Le due oramai note condizioni per l’adozione del provvedimento si realizzano: quando l’Ispettorato “riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”; tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, tassativamente individuate dall’Allegato I al decreto-legge.

Le due condizioni che determinano la sospensione dell’attività d’impresa

la percentuale di lavoratori irregolari passa dal 20% all’attuale 10%, la cui condizione è correlata esplicitamente alla insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Ai fini della sospensione non potranno, dunque, essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965.

La nuova percentuale del 10% di lavoratori irregolari continuerà ad essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.
Memento: i lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che rientrano nell’ampia nozione di lavoratore di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 .

Ulteriore novità è rappresentata dal riferimento all’accesso ispettivo, quale momento in cui va valutata la sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento. Ciò lascia evidentemente intendere che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente: il provvedimento andrà comunque adottato.

Quanto sopra anche nelle ipotesi in cui il provvedimento di sospensione debba essere adottato “su segnalazione di altre amministrazioni” e, nelle more dei sette giorni previsti dal comma 3 del nuovo art. 14, si sia comunque provveduto alla regolarizzazione delle violazioni accertate.

A tale riguardo, infatti, il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà perciò sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nel citato Allegato I per consentire l’adozione del provvedimento.

Va, peraltro, evidenziato che l’art. 13 del decreto-legge ha modificato l’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, attribuendo anche all’Ispettorato nazionale del lavoro, al pari delle AA.SS.LL., il potere di svolgere attività di vigilanza e accertare eventuali illeciti in materia prevenzionistica indipendentemente dal settore di intervento.
Rispetto alle violazioni indicate, il personale ispettivo potrà dunque svolgere i dovuti accertamenti adottando i relativi provvedimenti di prescrizione.

Provvedimento di sospensione.
Nulla cambia rispetto al passato in relazione alla circostanza che il provvedimento di sospensione è anzitutto adottato “in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni”, pertanto “gli effetti del provvedimento vanno circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere”.

Il nuovo art. 14 prevede inoltre, in via alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione “dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I”. Trattasi, in particolare, di sospendere dall’attività soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro: abbia omesso la formazione e l’addestramento ; abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto .
Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore.
La sospensione, in questo caso, comporta l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento.

Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondergli il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.

L‘INL precisa che a fronte di un accertamento sulla contestuale presenza di più violazioni utili all’adozione del provvedimento di sospensione, il personale ispettivo adotterà sempre un unico provvedimento di sospensione “della parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” fermo restando che, ai fini della revoca del provvedimento, occorrerà verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e il pagamento delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse.

Pertanto, la seconda tipologia di provvedimento ricorre solo quando le violazioni concernenti la formazione, l’addestramento o la mancata fornitura di DPI non siano accompagnate da altre violazioni utili all’adozione della sospensione.
Circa gli effetti sospensivi, ai sensi del comma 4 del nuovo art. 14, decorrono dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Adozione misure per far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori

L’ultimo periodo del nuovo comma 1 dell’art. 14 prevede la possibilità di imporre, unitamente al provvedimento, ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, come il potere di disposizione , rispetto al quale sussiste altresì il presidio sanzionatorio contenuto nell’art. 11, comma 2 dello stesso D.P.R. .

Disposizione, questa, che potrà trovare sempre applicazione, anche in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione”.

Sul punto si evidenzia che, laddove l’Ufficio sia a conoscenza della adozione, nei cinque anni precedenti, di un provvedimento di sospensione a carico della medesima impresa, anche sulla base della previgente normativa e anche in forza di violazioni diverse da quelle da ultimo accertate, si provvederà a raddoppiare gli importi delle “somme aggiuntive” dovute, evidenziando nel provvedimento la sussistenza della “recidiva” che ha dato luogo alla maggiorazione degli importi.

Permane, invece, anche nel nuovo regime dell’art. 14, la possibilità per il datore di lavoro di ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%: “su istanza di parte, , la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta.

L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato”.
Comunicazione alle autorità Per tutto il periodo di sospensione, il comma 2 dell’art. 14 prescrive il divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.

A tal fine, come per il passato, il provvedimento di sospensione dovrà essere tempestivamente comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione , al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione da parte del predetto Ministero del provvedimento interdittivo.

Ricorso dell’impresa avverso i provvedimenti di sospensione

Unicamente avverso il provvedimento di sospensione per l’impiego di lavoratori irregolari è possibile proporre ricorso amministrativo dinanzi all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione.
Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla notifica al datore di lavoro.
L’Ispettorato interregionale è tenuto a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e lo stesso si intende accolto qualora tale termine decorra inutilmente.

Circa la sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza – la cui cognizione, in caso di inottemperanza alla prescrizione, è rimessa al giudice penale – il nuovo comma 16 prevede che il decreto di archiviazione emesso a conclusione della procedura di prescrizione per l’estinzione delle contravvenzioni accertate e poste a fondamento del provvedimento di sospensione, determina la decadenza del provvedimento stesso.
Resta tuttavia fermo il provvedimento di sospensione qualora sia stato adottato anche in ragione della riscontrata presenza di lavoratori irregolari.

circolare n. 3/2021

D.L. n. 146/2021

La responsabilità è… sicurezza sul lavoro

Dall’Inail un applicativo web per i mediatori culturali

Il progetto rilancia e aggiorna il percorso informativo e didattico ideato per favorire la diffusione delle nozioni base di prevenzione tra i lavoratori stranieri in Italia e per contribuire al contrasto del caporalato.

La prima immagine, in apertura, riproduce una scena di lavoro frequente: un gruppo di lavoratori stranieri impegnato a raccogliere frutta in un campo agricolo. A seguire, la descrizione di obiettivi, contenuti e struttura del prodotto, di facile lettura e comprensibilità.

Si presenta sinteticamente così “La responsabilità è… sicurezza sul lavoro”, il nuovo prodotto multimediale realizzato dall’Inail e destinato alla figura del mediatore culturale quale punto di riferimento per l’integrazione dei lavoratori immigrati nel nostro Paese e la convivenza tra culture diverse.

Un percorso che va dalla legalità alla sicurezza sul lavoro. Realizzato in sinergia dalla Direzione centrale prevenzione, dalla Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale (Contarp) e dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila), il percorso informativo è pienamente fruibile via web e può facilmente raggiungere una platea molto vasta di lavoratori stranieri presenti in Italia. Il prodotto rappresenta una delle iniziative informative messe in campo dall’Istituto per il contrasto al fenomeno del caporalato ed è strutturato in quattro moduli: il concetto di legalità nella legislazione italiana, la funzione del mediatore interculturale, l’integrazione socio-lavorativa degli immigrati in Italia, fino al modulo contenente le principali tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro.

“Pillole informative” con rimandi e approfondimenti. Il progetto, sviluppato attraverso l’applicativo Sway e condivisibile anche sui principali social, è caratterizzato da multimedialità e semplicità di utilizzo: ogni modulo è suddiviso in “pillole informative” di immediata comprensione, composte da schermate illustrative e commento audio, riferite ognuna a specifici argomenti e dotate, ove opportuno, di collegamenti a documenti di approfondimento. Ad esempio, nel modulo 4, di estrema utilità non solo per il mediatore interculturale ma anche per il singolo lavoratore, dopo l’introduzione al decreto legislativo 81/2008, sono descritti il sistema istituzionale, le figure principali della prevenzione nei luoghi di lavoro, le misure principali di protezione, le cause di infortuni e malattie professionali.

Un aggiornamento di un precedente progetto formativo Inail. “La responsabilità è… sicurezza sul lavoro” rielabora un percorso didattico realizzato dall’Inail nell’ambito del progetto “La responsabilità è legalità” all’interno del Programma operativo nazionale (PON) “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013”. Questo percorso, svolto sotto la titolarità del Ministero dell’interno, aveva come obiettivo quello di incrementare specificamente i livelli di sicurezza nelle regioni rientranti nell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

A tal fine l’Inail, per la realizzazione del prodotto, ha fatto riferimento al progetto “La responsabilità è legalità”, destinato alla figura del mediatore interculturale, realizzato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013”, a titolarità del Ministero dell’Interno.

>>> Vai al sito del progetto

DECRETO-LEGGE Sicurezza lavoro

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00157) (GU Serie Generale n.252 del 21-10-2021)

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2021

Misure urgenti in materia fiscale
Misure urgenti in materia di lavoro
Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Misure finanziarie urgenti
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 13 Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni…

scarica dal portale
portale consulenti download

EVENTI LESIVI DELLE AZIENDE ASSOCIATE A UTILITALIA

TUTTI I SETTORI INAIL 2020

Pubblicazione realizzata da INAIL
Consulenza Statistico Attuariale (CSA)
Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp)
Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale (DiMEILA)

Il tema della salute e sicurezza sul lavoro nei vari settori economici del Paese rappresenta un impegno costante dell’Istituto.

‘esigenza è quella di mettere in campo iniziative in grado di aumentare la capacità di percepire i rischi negli ambienti di lavoro e nel contempo garantire sicurezza, efficienza e qualità in tutti cicli di lavorazione.

L’Istituto ha stipulato il 13 marzo 2018 un protocollo d’intesa con Utilitalia per promuovere attività di prevenzione e di tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro.
Tale protocollo prevede l’impegno delle parti a definire piani operativi e a identificare prodotti e azioni in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza dell’ambiente di lavoro.

Questa nuova pubblicazione sull’analisi del fenomeno infortunistico e tecnopatico nei settori rappresentati da Utilitalia segue la pubblicazione uscita a giugno 2020 e relativa al solo settore Ambiente.

Sempre grazie alla collaborazione della Fondazione Rubes Triva e di Utilitalia sono state analizzate il complesso delle aziende associate a Utilitalia nel 2018 per i vari settori che la compongono (Ambiente, Energia, Gas, Acqua e Funerari) e di queste è stata effettuata un’approfondita analisi degli infortuni occorsi in occasione di lavoro per frequenza, gravità e modalità di accadimento.

Lo scopo di questa analisi statistica, così come di quelle condotte nei diversi anni, è quello di indagare la sinistrosità infortunistica e le malattie professionali delle aziende associate a Utilitalia con il fine di ricercare l’esistenza di rischiosità specifiche dei vari settori da combattere con interventi prevenzionali mirati.

scarica file

Blocco dei licenziamenti Covid – 19

ABC della Sicurezza ad uso dei lavoratori

A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm Nazionale
Versione Gennaio 2021 –Versione 1

Per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica daCovid-19, il governo ha varato una serie di misure volte a tutelare i lavoratori dipendenti, tra cui i Decreti:
D.L. n. 18/2020 (Cura Italia) dal 17 Marzo al 17 Maggio 2020;
D.L. n. 34/2020 (Rilancio) dal 18 Maggio al 17 Agosto 2020;
D.L. n.104/2020 (Decreto Agosto) dal 18 Agosto fino al verificarsi di eccezioni
D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) proroga il blocco dei licenziamenti sino al 31 gennaio 2021;
Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio2021) proroga il blocco dei licenziamenti sino al 31 marzo2021

La differenza normativa con il passare dei mesi ha spostato l’effetto del blocco dei licenziamenti da generalizzato a flessibile. Il tutto ha avuto inizio dal 17 di Marzo al 17 di agosto con un blocco generalizzato valevole cioè per tutti i licenziamenti, collettivi e individuali, per motivi economici, ora invece il divieto diventa “flessibile”.

Decreto Cura Italia
Schema di illustrativo.

scarica file

Applicativo Excel e Access agenti chimici pericolosi e agenti cancerogeni e mutageni

Manuale per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageni

Applicativo Excel e Access agenti chimici pericolosi e agenti cancerogeni e mutageni

valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageniDocumento realizzato dal Centro interagenziale “Igiene e Sicurezza del Lavoro” quale rete dei referenti del tema Sicurezza del Lavoro, Linea 8, Area D1 delle attività  del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).

Il gruppo di lavoro che ha realizzato il manuale è composto da ARPA Basilicata, ARPA Emilia-Romagna, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Lazio, ARPA Liguria (Agenzia coordinatrice), ARPA Lombardia, ARPA Marche, ARPA Sicilia, ARPA Valle d’Aosta, ISPRA con la collaborazione di INAIL – Direzione Regionale Liguria.

Questo manuale, aggiornato ai nuovi regolamenti europei REACH e CLP ed agli interventi della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sulla gestione del rischio chimico, tratta in maniera esaustiva e aggiornata gli aspetti riguardanti la valutazione, le misure di mitigazione e la gestione del rischio chimico cui sono esposti gli operatori dei laboratori di ISPRA e delle Agenzie Ambientali.

sicurweb sistema software

pubblicità

Inoltre affronta e risolve alcune criticità  presenti nelle versioni precedenti. Il manuale è corredato da un applicativo in formato Excel e Access per il calcolo automatico dei livelli d’esposizione agli agenti chimici pericolosi e di efficacia delle misure di tutela per gli agenti cancerogeni e mutageni. ISPRA, Manuali e Linee Guida 164/2017.Ottobre 2017

PREFAZIONE:

I nuovi regolamenti europei (REACH e CLP); l’intervento della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 del D.lsg 81/08) sulla gestione del rischio chimico; l’esperienza derivante dalla applicazione decennale dei criteri di valutazione del rischio chimico delle edizioni precedenti di questa linea guida (2006 e 2011), che ha permesso di testare bontà  dell’algoritmo e i punti di forza e debolezza; sono queste le principali motivazioni che hanno spinto il Centro Interagenziale Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro a occuparsi di nuovo del tema del rischio chimico, cancerogeno e mutageno connesso con le attività  del neo Sistema nazionale a rete delle agenzie di protezione ambientale (SNPA).

Il manuale prodotto tratta in maniera esaustiva e aggiornata gli aspetti riguardanti la valutazione, le misure di mitigazione e la gestione in ottica di SGSL del rischio chimico cui sono esposti gli operatori dei laboratori di ISPRA e delle Agenzie Ambientali. Affronta e risolve alcune criticità  delle versioni precedenti, evidenziati dalla lunga esperienza applicativa del metodo, come la difficoltà  di reperimento dei TLV e la valutazione dell’efficacia delle misure per minimizzare il rischio cancerogeno e mutageno.

Il manuale è impreziosito da un comodo e utilissimo applicativo in formato Excel e Access per il calcolo automatico dei livelli d’esposizione agli agenti chimici pericolosi e di efficacia delle misure di tutela per gli agenti cancerogeni e mutageni, che, una volta immesse le informazioni sulle sostanze e miscele impiegate, diventa un efficace strumento di progetto, verifica e gestione delle misure di sicurezza applicate e/o applicabili per ridurre e gestire l’esposizione dei operatori.

Ringrazio personalmente tutti i colleghi per l’ottimo lavoro svolto, i collaboratori esterni al SNPA e l’INAIL (Direzione regionale della Liguria), nonché ARPAL per l’efficienza del coordinamento del tavolo e ARPA Valle d’Aosta per l’applicazione software che dona al prodotto un enorme valore aggiunto. Le indicazioni riportate nel presente manuale devono essere adattate alle specificità  di ciascuna realtà  agenziale o altra organizzazione pubblica e privata che intenda applicarlo, e devono essere confrontate in ogni caso con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro; pertanto devono essere considerate solo un utile riferimento sia per chi effettua operativamente la valutazione del rischio chimico che per tutti i soggetti garanti della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageniScarica la pubblicazione

valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageniScarica il manuale d’istruzione

valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageniApplicativo in formato Excel

valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageniApplicativo in formato Access