Sicurezza ferroviaria
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2025 il decreto 4 agosto 2025 n. 152, che aggiorna le disposizioni sull’organizzazione del pronto soccorso in ambito ferroviario. Le modifiche introducono l’integrazione con i sistemi di gestione della sicurezza, adeguando le procedure di emergenza alle normative europee e ai moderni standard di interoperabilità ferroviaria.
Le novità del decreto 4 agosto 2025, n. 152
Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 4 agosto 2025, n. 152, interviene apportando modifiche al decreto 24 gennaio 2011, n. 19. Il provvedimento aggiorna le modalità di applicazione, in ambito ferroviario, del D.M. 15 luglio 2003, n. 388, come previsto dall’art. 45, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.
Modifiche all’articolo 4: organizzazione del pronto soccorso ferroviario
Il nuovo decreto interviene, in particolare, sull’articolo 4 del D.I. 24 gennaio 2011, n. 19, introducendo importanti innovazioni nella gestione delle emergenze lungo la rete ferroviaria nazionale.
Le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture dovranno predisporre le procedure di pronto soccorso in conformità ai propri sistemi di gestione della sicurezza, come definiti dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.
Tecnologie e interoperabilità europea
Le nuove disposizioni prevedono l’adozione di strumenti tecnologici che consentano:
- il tempestivo arresto della marcia del convoglio in caso di emergenza, “in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019, e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del presente decreto”.
- la richiesta automatica di attivazione del pronto soccorso (facoltativo).
L’obiettivo è garantire una risposta più rapida e coordinata in caso di incidente lungo la linea, riducendo i tempi di intervento e migliorando le tutele.
Cosa prevede il D.M. 19/2011
Il D.M. 19/2011 regolamenta le modalità di applicazione delle disposizioni sul pronto soccorso aziendale in ambito di trasporto ferroviario.
Il provvedimento prevede che:
- i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie definiscano procedure operative per ciascun punto della rete ferroviaria, al fine di garantire soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili, anche per il trasporto degli infortunati.
- il datore di lavoro doti il personale che svolge attività in luoghi isolati, ossia ove non sono presenti posti di pronto soccorso (ad es. attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate lungo la rete ferroviaria), del pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2 del D.M. 388/2003.
- il datore di lavoro provveda, con cadenza triennale, alla formazione del personale circa le procedure di richiesta di pronto soccorso, le tecniche di primo intervento sanitario e l’uso dei pacchetti di medicazione.











