Definizione di soggetto formato Ministero lavoro
Circolare n. 8 del 31 marzo 2025. Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 8 del 31 marzo 2025, con la quale fornisce alcune specifiche operative volte a integrare, aggiornare e sostituire il paragrafo 1.3 della Circolare Anpal del 5 agosto 2022, n. 1, riguardante la definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal Programma.
Alla luce della riprogrammazione del Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), adottato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2021 e aggiornato con il Decreto interministeriale del Ministro del lavoro e politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2024 recante “Politiche attive del lavoro e Integrazione Programma GOL”, sentito il Comitato direttivo del Programma, di cui all’articolo 4 del decreto di adozione del 2021, si ritiene utile fornire le seguenti specifiche operative volte a integrare, aggiornare e sostituire il paragrafo 1.3 della Circolare Anpal del 5 agosto 2022, n. 1 come segue.
I meccanismi di verifica concordati con la Commissione Europea prevedono, quanto ai soggetti formati, evidenza documentale relativa ai riferimenti delle attestazioni rilasciate al completamento del percorso o alle attività eseguite per ciascuna persona ai sensi della legislazione nazionale, incluso il riferimento al contenuto della formazione ai fini della verifica del target secondario relativo alla formazione sulle competenze digitali.
Sulla base di tali meccanismi concordati, coerentemente con il Piano Nazionale Nuove Competenze (PNC) (adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 dicembre 2021) nonché con le disposizioni vigenti in materia di sistema nazionale e certificazione delle competenze, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, per “soggetto formato” si intendono tutti i beneficiari ai quali, in esito ad un percorso di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione sia rilasciata alternativamente.

Nella tabella sono riepilogati in termini esemplificativi i contenuti minimi da rendere disponibili in riferimento alle attestazioni relative alle 7 tipologie sopra descritte. In particolare, laddove le informazioni minime non siano direttamente indicate nelle attestazioni (ivi compresa a titolo esemplificativo, la data di fine tirocinio), queste dovranno essere rese rintracciabili, in fase di verifica, attraverso eventuale documentazione integrativa disponibile presso la Regione, ivi compresi i registri e i supporti informativi.