Scatta la procedura negoziata, campo di applicazione limitato

Finito il periodo di sospensione, le norme previste dagli articoli 56 e 57 del Codice sono in vigore dal primo agosto.

Il Dlgs 113/2007 ha però introdotto nuovi vincoli: niente procedura (con bando) nei casi eccezionali e di urgenza e per le prestazioni intellettuali troppo generiche.  

Procedura negoziata con pubblicità
Si caratterizza per il fatto che la fase di negoziazione delle offerte presentate viene preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara che consente ai soggetti interessati di poter presentare la propria candidatura al fine di essere invitati a partecipare a detta negoziazione. Per questa tipologia di procedura, il secondo decreto correttivo interviene applicando due modifiche: la prima elimina la possibilità di ricorso a questo tipo di procedura nei casi eccezionali, per cui la particolare natura dei lavori, servizi o forniture da prestare, non imputabili alla stazione appaltante, non consentono la fissazione preliminare e globale dei prezzi.
La seconda modifica elimina la possilità che i servizi finanziari e quelli aventi oggetto prestazioni di natura intellettuale possano essere affidati a questo tipo di procedura, nel caso in cui la natura della prestazione rende impossibile stabilire le specifiche contrattuali. Dal primo agosto 2007 le stazioni appaltanti potranno ricorrere alla procedura negoziata con pubblicità a seguito di una precedente gara in cui siano state presentate solo offerte irregolari o inammissibili.

Procedura negoziata senza pubblicità
Anche in questo caso il decreto correttivo ha introdotto una modifica che consiste nell'eliminazione della possibilità di affidare in via diretta all'appaltatore originario i cosiddetti lavori analoghi, cioè quei lavori conformi a un progetto di base la cui esecuzione è oggetto di un primo contratto. Di conseguenza dal primo agosto 2007 è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicità nei seguenti casi:
a) per tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture (comma 2) :
– gara deserta o mancanza di offerte appropriate;
– ragioni di natura tecnica, artistica o attinenti alla tutela di diritti di esclusiva;
– urgenza;

b) per i soli appalti di lavori e servizi (comma 5):
– prestazioni complementari dal punto di vista tecnico e/o funzionale che non devono essere state comprese nel progetto iniziale, devono essere necessarie, non possono essere separate dall'appalto iniziale e il loro valore economico non può superare del 50% l'importo del contratto originario;

c) per i soli appalti di forniture

d) per i solo appalti di lavori di importo non superiore a 100.000 euro. 

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