Esecuzione diretta più ampia per le opere a scomputo

L'esenzione dall'obbligo di gara riguarda anche gli interventi funzionalmente connessi all'intervento edilizio. Le modifiche infatti hanno cancellato il riferimento al “singolo” edificio

Con il Dlgs 113/2007 (cosiddetto secondo decreto correttivo) sono state modificate e chiarite alcune disposizioni del Codice dei contratti (art. 32 e 122 Dlgs 163/2006) relative alla disciplina dell'affidamento delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
Le principali novità introdotte dal decreto consistono nell'aver ampliato la definizione delle opere di urbanizzazione primaria per le quali è ammessa l'esecuzione diretta da parte del titolare del permesso comprendendo anche le opere “funzionalmente connesse all'intervento edilizio”.
Inoltre il decreto correttivo ha stabilito che spetta all'amministrazione, e non al privato, la titolarità di bandire ed effettuare la gara per l'affidamento delle opere di urbanizzazione progettate dal privato in veste di promotore, il quale deve comunque avere i requisiti di qualificazione.
In riferimento all'articolo 122 del Codice dei contratti, il decreto correttivo ha aggiunto la previsione secondo cui la documentazione relativa agli interventi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione deve essere trasmessa alle competenti procure regionali della Corte dei conti.
Infine il decreto correttivo ha aggiunto nell'articolo 32 del Codice dei contratti l'espressa previsione secondo cui il promotore deve avere “i requisiti di qualificazione in relazione alla tipologia e all'importo delle opere di urbanizzazione” (vale a dire le qualificazioni Soa) stabiliti in generale dall'articolo 40 del Codice dei contratti pubblici per i soggetti che eseguono a qualsiasi titolo dei lavori pubblici.

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