Poteri riconosciuti all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici

Disposizione normativa che attribuisce all'Autorità per la vigilanza il potere di intervenire sui lavori pubblici

Tra i nuovi poteri attribuiti dal d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici”) all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici – che, dal 1 luglio 2006 (data di entrata in vigore del codice), ha assunto la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – vi sono i seguenti:

– quello di annullare le attestazioni SOA rilasciate in assenza dei presupposti di legge, in caso di inerzia in tal senso delle SOA medesime (articolo 6, comma 7, lettera m), del d.lgs. n. 163/2006;

– il poter esprimere pareri, su richiesta dell'ente appaltante e di uno o più degli operatori economici interessati, in merito a questioni concernenti lo svolgimento dellla procedura di gara ed insorte durante la stessa (articolo 6, comma 7, lettera n), d.lgs.n. 163/2006.
Con riferimento a questàultima procedura, il relativo regolamento di disciplina è stato emanato ed approvato dalla medesima Autorità il 10 ottobre 2006.

Sicurezza, Qualità, GDPR, HACCP, Medicina del lavoro, E-learning, Videoconferenza, Qualifica Fornitori, CRM...