Il project financing nella giurisprudenza e nel nuovo codice dei contratti

La definizione normativa di “project financing” è data dall’art.153, comma 1, del d.lgs. 163/2006:
si tratta della realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale tramite contratti di concessione, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi.
 

Nel project financing l’iniziativa imprenditoriale specifica da finanziare è valutata in funzione dell’analisi della redditività e dei flussi di cassa (cash flow) che essa è in grado di generare” che costituiscono la garanzia primaria per il rimborso del debito e per la remunerazione del capitale di rischio.

I protagonisti del projet financing sono:

–  il/i promotore/i che promuove la realizzazione dell’iniziativa sino alla fase gestionale ha il compito essenziale dell’implementazione del progetto, cioè la sua strutturazione sotto il profilo tecnico, giuridico, finanziario, la sottoscrizione dei relativi contratti, l’avvio dei lavori di realizzazione e l’erogazione dei relativi finanziamenti;  
      
– la società di progetto che subentra a titolo originario al concessionario o realizzatore, a cui viene affidata la gestione dell’opera una volta realizzata.

– i finanziatori, cioè le banche che intervengono nella fase di elaborazione del progetto come consulenti finanziari e organizzatori del prestito.   
Le fasi  del project financing si distinguono in :      identificazione del progetto e delle caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie;      implementazione del progetto in cui si provvede alla realizzazione dell’opera;       gestione operativa dell’opera realizzata con il rimborso del debito finanziario mediante il flusso dei ricavi ed il ripagamento del capitale di rischio. 
“L’ articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, consente  la realizzazione di opere pubbliche con risorse totalmente o parzialmente a carico di soggetti privati. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento (cfr. art.99 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, recante il “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n.109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni)”; i soggetti di cui agli articoli 10( imprese individuali, società commerciali, società cooperative, ecc.) e 17, comma 1, lettera f  (società di ingegneria ).
Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario, asseverato da un istituto di credito. Nella proposta di project financing ha ruolo centrale il piano economico-finanziario, la cui congruenza rappresenta una condizione preliminare ed essenziale per garantire l’attendibilità della proposta e la sua concreta fattibilità.

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