La realizzazione delle opere di urbanizzazione nel codice dei contratti pubblici

Le novità più rilevanti all'interno della nuova disciplina dei contratti pubblici attengono alle opere di urbanizzazione di importo inferiore alla soglia comunitaria, da realizzarsi nel contesto di un intervento edilizio diretto o di un piano attuativo preventivo.

Le opere suddette erano escluse dall'ambito oggettivo di applicazione della legge n. 109/1994 e venivano realizzate direttamente dall'esecutore dell'intervento edilizio a cui si connettevano.
Il d.lgs. n. 163/2006 distingue invece la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria da quelle di secondaria, sempre come individuate dall'art. 4 della legge n.847/1964.
“In base al disposto di cui all'art. 122, comma 8 d.lgs. n. 163/2006, le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere realizzate dal soggetto che pone in essere il singolo intervento edilizio”.
Per le opere di urbanizzazione secondaria, valgono le regole di messa in concorrenza previste dal codice De Lise.

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