Valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro

Valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro

 

D. Lgs. 626 Titolo V bis
“requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito”

Il D.L.gs. 10 aprile 2006, n. 195 entrato in vigore il 14 giugno 2006, ha introdotto il nuovo Titolo V-bis nel D.Lgs. 626/94, dando completa attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).

IL LIMITE DI ESPOSIZIONE E' ORA DI SOLI 87 db(A)
 (in termini di potenza sonora, è pari alla metà della precedente soglia di 90 db(a) del D.Lgs. 277)

Il decreto Legislativo 195/2006 riporta al capo due che il datore di lavoro deve valutare il rumore prendendo in considerazione : il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, i valori limite di esposizione e i valori di azione, tutti gli effetti sulla salute, le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori, l'individuazione di attrezzatura alternativa, la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito ed altro. Se a seguito della predetta valutazione il datore di lavoro constata che vengono superati i Valori inferiori di azione deve procedere alla misurazione dei livelli del rumore con apparecchiature idonee.  

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