SOA: controlli su tutti gli attestati

 

Certificati SOA: controlli straordinari

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha inviato alle SOA i modelli informatici da riempire per ogni attestato. Le società di attestazione hanno tempo fino al 25 giugno per spedire per via telematica i dati e i certificati di ogni attestato. Dopodiché saranno le singole stazioni appaltanti o la Guardia di Finanza per i lavori privati a verificare ed a controllare, collegandosi con l'Autorità, i certificati. Tutto ciò allo scopo di espellere dal mercato le imprese “che hanno bleffato”.

Il calendario delle scadenze disposto dal DM 272/2007, che in attuazione del Codice Contratti ha disciplinato la revisione straordinaria è il seguente:

26 febbraio 2008: in vigore il decreto che avvia l'operazione di revisione straordinaria degli attestati emessi fino al giugno 2006.

26 aprile 2008: partono i 60 giorni concessi alle SOA per inviare i certificati lavori e le fatture scannerizzati all'Autorità di vigilanza.

25 giugno 2008: Le SOA devono completare l'invio dei dati all'Autorità.

5 luglio 2008: Le Stazioni Appaltanti, la Guardia di Finanza e i provveditorati avranno accesso a una sezione dedicata del sito dell'Autorità per verificare certificati e fatture.

3 dicembre 2008: Termine ultimo per stazioni appaltanti, Guardia di Finanza e provveditorati, per le verifiche sui certificati e l'apposizione del visto di conformità o non conformità.

17 gennaio 2009: Termine per le istruttorie sui dati non confermati svolte dall'Ufficio dell'Autorità.

3 marzo 2009: Decisione dell'Autorità sulla revoca o sospensione delle attestazioni rilasciate con certificati falsi.

3 aprile 2009: Termine ultimo concesso alle SOA per revocare le attestazioni.

Criteri vincolanti per le SOA

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

COMUNICATO
Criteri vincolanti le Società organismi di attestazione (SOA) nell'esercizio dell'attività' di attestazione (GU n. 119 del 22-5-2008 )

Nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione e, in particolare, nell'ambito dei procedimenti di controllo sulle attestazioni rilasciate dalle SOA, questa Autorità ha monitorato il fenomeno della restituzione/rinuncia delle attestazioni da parte dell'impresa tesa a far venir meno l'oggetto della verifica (l'attestazione). Al fine di arginare il suddetto fenomeno, questa Autorità con la determinazione n. 6/2006 ha precisato che «la restituzione dell'attestazione non può determinare l'estinzione del relativo procedimento di controllo, in quanto lo stesso tende non solo ad accertare che l'attestazione sia stata rilasciata nel “pieno rispetto dei requisiti” indicati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, così come sancito dall'art. 14 del regolamento stesso, ma anche a stabilire se permangono in capo all'impresa i prescritti requisiti di carattere generale e speciale indicati nello stesso regolamento (articoli 17 e 18) e, quindi, a valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dei conseguenti provvedimenti nei confronti dell'impresa stessa».
Il fenomeno della restituzione/rinuncia delle attestazioni da parte delle imprese, tuttavia, non si evidenzia solo in occasione dei procedimenti di controllo sulle attestazioni rilasciate dalle SOA, ma costituisce un comportamento ricorrente che periodicamente viene comunicato dalle SOA a questa Autorità.
Chiaramente la restituzione/rinuncia dell'attestazione da parte di un'impresa assume un diverso rilievo allorché riguarda un'attestazione in corso di validità o un'attestazione per la quale e' in scadenza la verifica triennale.
Pur confermando il diritto dell'impresa alla restituzione/rinuncia, al fine di monitorare tali comportamenti che potrebbero essere determinati dalla convinzione dell'impresa di estinguere qualsiasi controllo sulle suddette attestazioni, si chiede a tutte le SOA autorizzate di procedere, comunque, dopo la restituzione, a verificare, secondo le modalità indicate dall'art. 40, comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006 «tutti i requisiti» che hanno dato luogo al rilascio dell'attestazione in questione e di procedere, secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 9-ter del suddetto decreto, qualora accertino che l'attestazione di qualificazione sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti.
L'esito delle suddette verifiche, corredato dal provvedimento di revoca dell'attestazione, deve essere tempestivamente comunicato all'Autorità' al fine dell'esercizio dei poteri di competenza.

 

In risposta ai rilievi della UE è necessario modificare il Codice Appalti

In vista della scadenza del 30 giugno 2008, dopo la quale non sarà più possibile modificare il Codice degli appalti, il Governo prova a prendere tempo e, con un emendamento al DL 59/2008 (legge comunitaria), recante “disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari”, ha proposto un articolo aggiuntivo e precisamente l'articolo 8-bis che modifica la legge delega n. 62/2005 e con cui il termine per procedere alle modifiche al codice originariamente previsto in due anni (Art. 8-bis All'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, le parole: «Entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro tre anni») e, quindi, scadente il 30 giugno prossimo, diventa di tre anni con una nuova scadenza il 30 giugno del 2009.

Propone, quindi, di posticipare al 30 giugno 2009 la scadenza, per evitare la procedura di infrazione comunitaria che seguirebbe alla Lettera del 4 febbraio 2008 con la quale la Commissione europea ha sollevato dubbi sulla conformità del Codice degli appalti alle direttive europee.

In questo modo il Governo potrebbe rispondere alla Commissione europea modificando il Codice (e, di conseguenza, il Regolamento attuativo) e apportando, eventualmente, anche altre correzioni che riterrà opportune.

Nel corso di un convegno organizzato dall'Istituto Grandi Infrastrutture (IGI) del 22 APRILE 2008, è stata distribuita una nuova bozza di decreto correttivo che è stato messo a punto dai tecnici del Ministero delle Infrastrutture sviluppando il testo del terzo decreto correttivo, che contiene le prime indicazioni sulle risposte che il Governo dovrebbe dare alle censure della Commissione europea.

La censura più significativa mossa dalla Commissione, ha riguardato il diritto di prelazione in favore del promotore, il quale nella procedura negoziata poteva adeguare la sua proposta a quella giudicata più conveniente dall'amministrazione, e risultare così aggiudicatario della concessione. La Commissione aveva censurato il diritto di prelazione perché in grado di violare il principio della par condicio dei concorrenti nel corso della procedura negoziata.

La bozza di decreto correttivo modifica profondamente la finanza di progetto, adeguandola alle osservazioni formulate dalla Commissione. Inoltre, la bozza di decreto prevede una maggiore flessibilità, consentendo agli operatori di presentare proposte di realizzazione di lavori non previsti in strumenti di programmazione, che peraltro non comportano alcun obbligo di esame e valutazione per l'amministrazione.

Intanto, il REGOLAMENTO ATTUATIVO del Codice, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 21 dicembre 2007, è in dirittura d'arrivo.

Il Regolamento, che entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione, sbloccherà numerosi istituti: il dialogo competitivo, l'appalto integrato di progettazione e lavori e le aste elettroniche.

Gli obblighi connessi agli appalti

Gli obblighi in capo al committente di verifica, informazione, e promozione della cooperazione e del coordinamento (committente, appaltatori e subappaltatori) previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 626/94, sono stati ulteriormente estesi “all'intero ciclo produttivo dell'azienda”, in particolare, a far data dalla Legge 123 dell'agosto scorso, con la previsione dell'obbligo:

· per il committente della redazione del DUVRI

· di specificare in relazione ai singoli contratti di appalto, subappalto e di somministrazione i costi relativi alla sicurezza del lavoro, “a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile” dei contratti stessi; a tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 26

Le novità introdotte dal Testo Unico negli Appalti

Le novità introdotte dal D.Lgs.81/08 negli appalti si evincono dall'art.26.

La tutela della sicurezza è compito di tutte le imprese: committenti, appaltatori e subappaltatori.
A tal fine è introdotto un documento. Il DUVRI (di seguito viene riportato il testo del comma 3 dell’art. 26 che lo menziona), che valuta anche i rischi da interferenze delle singole attività. I costi della sicurezza vanno indicati separatamente nei contratti.

L’articolo 26 del TESTO UNICO, costituito da 8 commi, introduce importanti modifiche nell’ambito dei contratti d’appalto:

comma 1 In caso di affidamento di lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, il datore di lavoro è tenuto a verificarne l’idoneità tecnico professionale, attraverso il sistema di qualificazione delle imprese che sarà definito con un decreto da emanarsi entro un anno. Fino ad allora la verifica andrà eseguita attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000.

comma 2 I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
comma 3Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
comma 4 L’imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tali disposizioni non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
comma 5Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
più rappresentative a livello nazionale.

comma 6 Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Il costo del lavoro è determinato periodicamente dal Ministro del lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva.
comma 7 Per quanto non diversamente disposto dal Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006 come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123) trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 (“Testo Unico”);
comma 8 Nello svolgimento di attività in appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Regolamento Codice inviato alla Corte dei Conti

Il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti è stato nuovamente inviato alla Corte dei Conti per la registrazione prima della pubblicazione sulla G.U. e la successiva entrata in vigore,che avverrà soltanto sei mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.Il Presidente della Repubblica ha firmato il Regolamento il 28 gennaio 2008. Nel marzo di quest’anno, però, il ministro Di Pietro ha ritirato il provvedimento per apportarvi alcune modifiche.Con l’entrata in vigore del Regolamento entreranno in vigore alcune parti importanti del Codice dei Contratti, quali il dialogo competitivo e l'appalto integrato. Resta la possibilità che la Corte dei Conti non approvi il provvedimento in toto, ma è più probabile che si limiti ad alcune obiezioni sulla scelta del Ministro Di Pietro di non adeguare il testo del provvedimento al parere del Consiglio di Stato del dicembre 2007. In tal caso, però, i magistrati contabili potrebbero limitarsi a non apporre il visto solo su alcuni articoli del provvedimento.

Appalti, Regole da rivedere per la Regione Campania

La Regione Campania si trova ad affrontare il ricorso alla Corte Costituzionale presentato dal governo il 19 marzo contro la Legge n.3 del 2007 ritenuta sia in violazione delle disposizioni statali in materia di concorrenza sia difforme su altri aspetti del Codice dei contratti pubblici. In particolare sotto accusa: 

  • gli affidamenti di urgenza
  • l’esclusione automatica delle offerte anomale
  • gli affidamenti di servizi analoghi senza bando di gara
  • la delega alla giunta per disciplinare la procedura ristretta semplificata
  • i piani di sicurezza e la validazione dei progetti
  • la possibilità di affidare i collaudi ai magistrati e limiti all’avvalimento