IL DURC NON PUO’ ESSERE SOSTITUITO DA AUTOCERTIFICAZIONE

Il DURC è, il certificato unitario finalizzato alla affidabile verifica dei requisiti di partecipazione e aggiudicazione in gare pubbliche perché rilasciato dagli enti previdenziali all'imprenditore e da questo consegnato al committente che glielo deve richiedere .


Il Durc non può essere sostituito, nella sua funzione probante, dall'autocertificazione. Lo afferma il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4035 del 25 agosto, in cui ha affrontato il caso di un'impresa aggiudicataria di una gara pubblica alla quale era stata revocata l'aggiudicazione, perché aveva prodotto copia dei modelli F24 di pagamento dei contributi previdenziali e dei bollettini di versamento postale.


La questione derivava dalla decisione del Tar Lombardia, che ha ritenuto infondato il ricorso mosso dalla ditta avverso l'atto con cui il Comune le aveva revocato l'aggiudicazione. La revoca era conseguente al fatto che, in sede di verifica dei documenti a seguito della comunicazione di esser risultata aggiudicataria della gara, quale attestazione della sua regolarità contributiva si era limitata a produrre copia dei modelli F24 di pagamento dei contributi previdenziali e i bollettini di versamento postale.


La sentenza impugnata ha rilevato sostanzialmente che il bando di gara richiedeva alle imprese l'impegno a presentare all'amministrazione comunale, se aggiudicatarie, la certificazione relativa alla regolarità contributiva entro 15 giorni dalla richiesta. Non solo: l'articolo 2, comma 1 del Dl 210/02 (convertito dalla legge 266/02) impone, per contrastare il lavoro sommerso, all'impresa aggiudicataria di «presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento». Perciò la regolarità contributiva dell'impresa andava certificata con il Durc formato da Inps, Inail e Casse edili e questo documento non poteva essere sostituito dall'autocertificazione o dalla presentazione dei soli F24 e dei bollettini utilizzati per pagare i contributi previdenziali. La produzione di questi documenti non consente alla stazione appaltante di controllare se davvero siano stati assolti tutti gli oneri contributivi e per tutti i dipendenti.


Il Consiglio di Stato sottolinea che i motivi di appello sono infondati. Infatti, va razionalmente negato che nell'acquisizione alla documentazione di gara dell'atto ufficiale comprovante i requisiti soggettivi del partecipante in ordine alla regolarità contributiva, il Durc (richiesto in base al bando di gara) possa essere surrogato dall'autocertificazione dell'interessato o dalla presentazione dei modelli F24.

Funzione del Durc è attestare la regolarità negli adempimenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi rispetto a Inps, Inail e Cassa edile riguardo a tutti gli appalti pubblici e agli appalti privati in edilizia soggetti a titolo edilizio espresso. Con l'uso obbligatorio di questo documento si contrasta l'evasione contributiva previdenziale, perché

si pone a base della possibilità di contrarre un appalto pubblico la dimostrazione ufficiale della regolarità contributiva.

Terzo decreto correttivo e Project Financing

 

Il III decreto correttivo al Codice dei Contratti approvato in via definitiva dal consiglio dei Ministri il 1 agosto, presenta elementi rilevanti relativamente al project financing.

La stazione appaltante può scegliere tra due alternative:

nella prima alternativa viene a messo a base di gara uno studio di fattibilità e la gara viene aggiudicata al miglior offerente in un'unica fase;
la seconda prevede l'espletamento di due distinte fasi: una allo scopo di individuare il promotore dal quale acquisire il progetto preliminare, e, successivamente, ponendo a base di gara il progetto preliminare offerto dal promotore, si procede con l'individuazione dell'affidatario della concessione, con la reintroduzione del diritto di prelazione del promotore.

Terzo decreto correttivo ed esclusione dell’offerta anomala

 

Esclusione automatica delle offerte anormalmente basse


È stato modificato l'articolo 122 del Codice dei Contratti attualmente in vigore.

Il comma 9 di tale articolo, in particolare, prevede la possibilità da parte delle amministrazioni di applicare l'esclusione automatica, nelle gare pubbliche di importo inferiore alla soglia comunitaria, delle offerte ritenute anormalmente basse qualora il numero minimo delle offerte ammesse sia pari a cinque.

Il decreto ha innalzato il numero minimo delle offerte a dieci ed ha introdotto un limite di importo pari ad 1 milione di euro per l'esercizio della facoltà per le amministrazioni, di prevedere nel bando l'esclusione automatica delle offerte anomale.

Terzo decreto correttivo: parere del Consiglio di Stato

 

Il parere del Consiglio di Stato (sezione consultiva atti amministrativi, parere n.2357/2008) sul terzo decreto correttivo sugli appalti è sostanzialmente positivo, tranne per quel che riguarda il Project Financing.

Infatti, l'abolizione della prelazione al promotore, per i giudici comporta l'inutilità di mantenere tale istituto che ” finisce con l'essere un inutile duplicato dell'istituto della concessione” e,quindi, il Consiglio di Stato suggerisce al Governo di “prendere seriamente in considerazione la possibilità di sopprimerlo”.

Codice Contratti Pubblici: schema di terzo decreto correttivo

 

L'8a Commissione permanente nella seduta del 22 luglio riprende l'esame dello Schema di decreto legislativo concernente: “Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Alle audizioni sullo schema di terzo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici che si sono svolte in Parlamento hanno partecipato Confindustria, Finco, l'Ance e l'Oice.

L'Oice (Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria, di Architettura e di Consulenza Tecnico-Economica) ha affrontato il problema della progettazione e dell'appalto integrato evidenziando, l'esigenza di limitare il ricorso al prezzo più basso e di premiare gli aspetti qualitativi e non quantitativi e affermando, la necessità di tutelare il principio della centralità della progettazione attraverso il ricorso all'appalto integrato sul progetto preliminare soltanto sopra i 50 milioni e per opere complesse.

L'Oice ha poi posto la necessità di favorire la crescita delle società di ingegneria e delle aggregazioni fra progettisti anche attraverso l'estensione del periodo di utilizzo dei requisiti personali che vengono portati all'interno della società.

È stato infine chiesto dall'Oice il ripristino della procedura ristretta per i servizi di ingegneria e architettura (in adeguamento alla disciplina comunitaria) e l'opportunità di promuovere il ricorso della pubblica amministrazione al project construct management come strumento di supporto per le stazioni appaltanti nella gestione di appalti complessi.

Confindustria ha chiesto il ripristino del diritto di prelazione nelle norme in materia di finanza di progetto in modo da rilanciare il ruolo propositivo delle imprese.

L'Ance (associazione costruttori edili) ha mostrato di non condividere le eccezioni formulate dal Consiglio di stato alla proposta governativa sulla finanza di progetto (ritenute un inutile duplicato della concessione), mentre sulla modifica relativa all'articolo 37, comma 11 la posizione dei costruttori edili è apparsa del tutto opposta a quella di Confindustria e di Finco, federazione industrie prodotti, impianti e servizi per le costruzioni aderente a Confindustria.

L'Ance se è favorevole al subappalto in luogo dell'obbligo di raggruppamento, non è invece d'accordo sul limite dell'8% e sul pagamento diretto del subappaltatore, previsioni ritenute incostituzionali e in contrasto con la normativa europea. La Finco e Confindustria hanno invece chiesto lo stralcio della modifica proposta dal Governo e il mantenimento della norma oggi in vigore, sia per tutelare la qualità dei lavori, sia per evitare i pericoli di infiltrazione malavitosa, sia ancora per ragioni di trasparenza.

Inoltre, l'Ance ha difeso la norma governativa, contestata dal Consiglio di Stato, che consentirebbe di fare valere i cinque migliori anni dell'ultimo decennio in quanto finalizzata a frenare gli effetti negativi derivanti dal forte ridimensionamento degli appalti pubblici.

Terzo decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici

 

Codice Appalti: alcuni punti del terzo decreto correttivo

Tra i punti principali del terzo decreto correttivo:

  1. Soppressa l'esclusione automatica delle offerte anomale sotto i 5,1 milioni di euro. Le offerte anomale saranno sempre da verificare in contraddittorio.

  1. Promotore scelto con gara unica. L'amministrazione pubblicherà un bando per una gara che riguarderà la richiesta di sviluppo di un progetto preliminare e del piano economico dell'opera al quale potranno partecipare solo i soggetti in possesso dei requisiti da concessionario.

  1. Collaudo ai dipendenti pubblici ma devono essere preventivamente definiti dei criteri che soddisfino i principi di trasparenza e di rotazione.

  1. Subappalto: è stata la Commissione Europea a imporre una modifica all'articolo 37 che vieta il subappalto delle opere specialistiche e ad elevato contenuto tecnologico imponendo i raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale. Viene eliminato tale obbligo e viene ammesso un ribasso massimo dell'8% per tali categorie di lavori.

Codice Appalti: terzo decreto correttivo e proroga dei termini

    

DECRETO LEGISLATIVO: Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. ESAME PRELIMINARE

Consiglio dei Ministri n.8 del 27/06/2008


Il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi, ha approvato il seguente provvedimento:

•-      un decreto-legge che dispone la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative al fine di consentire la definitiva attuazione degli adempimenti connessi. Tra le proroghe, vi è quella che stabilisce fino al 31 dicembre 2008 i termini per il divieto di ricorrere agli arbitrati;

è la Finanziaria 2008 che ha introdotto il divieto per le stazioni appaltanti di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti di lavori, forniture e servizi, e di sottoscrivere compromessi relativi agli stessi contratti. Il divieto imposto dalla Finanziaria 2008 sarebbe entrato in vigore il 1° gennaio 2008. Poi, il DL n.  248 del 31 dicembre 2007, concernente “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” ha fatto slittare al 1° luglio 2008 l‘entrata in vigore del divieto. Ora, con il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 27/06/08, il termine è slittato al 31 dicembre 2008.

Inoltre, su proposta del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, il Consiglio dei Ministri ha approvato:

•-       uno schema di disegno di legge per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge comunitaria per il 2008), che come ogni anno elenca le direttive a cui dare recepimento e fissa i criteri generali della delega legislativa da parte dei Ministri competenti per materia, compresa la consueta clausola di cedevolezza tesa a garantire il rapporto fra l'obbligo ad adempiere e la competenza delle Regioni nelle materie concorrenti; il disegno di legge contiene altresì una delega al Governo ad accorpare in codici di settore e testi unici le norme emanate in adempimento di obblighi comunitari. Il disegno di legge verrà trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni per il parere;

•-      uno schema di decreto legislativo che modifica ed integra il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture proseguendone la graduale revisione, consentita da apposita delega del Parlamento, in un'ottica generale che tiene conto delle basilari esigenze di apertura al mercato e promozione effettiva di condizioni sostanziali di leale e corretta concorrenza fra operatori economici; sul provvedimento verranno acquisiti i pareri prescritti (co-proponente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti); 
 

Il Governo introduce le modifiche necessarie a dare risposta alla procedura di infrazione e specifica nel terzo decreto correttivo disposizioni di adeguamento comunitario e disposizioni di coordinamento.