In tal senso,
lindicazione dei costi relativi alla sicurezza sembrerebbe essere elemento fondamentale, per meglio valutare, rispetto allo specifico contesto indagato, il livello di idoneità tecnico-professionale delle imprese (ma anche dei lavoratori autonomi) alla luce dellosservanza delle norme relative alla salute e sicurezza dei loro lavoratori, su cui ritornerò ampiamente nelle conclusioni.
Purtroppo, nei criteri di delega non sono rinvenibili indicazioni in merito a cosa debba e possa intendersi compreso nella nozione di “costi relativi alla sicurezza”.
Di costi della sicurezza se ne è ampiamente discusso con il d.p.r. 222/03 in tema di redazione dei Piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (D.Lgs 494/96), i quali, in particolare, devono contenere la stima dei costi della sicurezza da operarsi nel rispetto di quanto specificamente disposto – come contenuto minimo – nellart. 7 (Stima dei costi della sicurezza).
Infatti, ove sia necessaria la redazione del PSC ai sensi del d. lgs. n. 494/96, si specifica che nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Dovrà trattarsi di una stima congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente. Se un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, si dovrà fare riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Inoltre, le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
Ai sensi del D.P.R. 222/03, i costi della sicurezza così individuati saranno compresi nell'importo totale dei lavori: essi individueranno la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Nonostante larticolazione ed il dettaglio delle sue disposizioni, la disciplina dettata dal d.p.r. n. 222/03 non è comunque stata in grado di comporre la lunga diatriba interpretativa ed applicativa che ne aveva consigliato lemanazione. Ne è la riprova il fatto che proprio per aiutare i soggetti, pubblici e privati al rispetto delle norme descritte, il Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province autonome della Prevenzione nei luoghi di lavoro della Commissione Salute e il Gruppo di lavoro “Sicurezza Appalti Pubblici” di ITACA, entrambi organi di coordinamento della Conferenza delle Regioni, hanno stilato fondamentali Linee guida applicative (Roma, 1° marzo 2006).
Le Linee guida, relativamente al tema delle “voci” rientranti nei costi della sicurezza ribadiscono che :
– devono essere soggetti a stima nel PSC soltanto i costi relativi allelenco delle voci presenti nel citato art. 7 del Regolamento (costi specifici) e che tali costi non dovranno essere soggetti a ribasso dasta;
– dunque, non rientrano nei costi per la sicurezza da inserire nel PSC, i costi derivanti dallapplicazione delle norme del d. lgs. n. 626/94 (costi generali) da parte delle singole imprese esecutrici (DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative), fatta eccezione per tutti quei costi che siano determinati dalle misure ulteriori (dunque, con aggravio) che siano previste nel PSC (costi interferenziali) o comunque stimate e riconoscite dallamministrazione appaltante;
– mentre il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC, ma anche PSS, laddove previsto) è a carico della committenza (che si deve occupare della sicurezza generale del cantiere, tenuto conto delle caratteristiche di contesto e delle peculiarità di coordinamento ed interferenza), il Piano operativo di sicurezza (POS) è di competenza delle imprese esecutrici; esso è complementare ed esecutivo rispetto al PSC. Tuttavia il POS, formalmente assimilato per contenuti al documento di valutazione di rischi della singola impresa previsto dallart. 4 del d. lgs. n. 626/94 (art. 2, d. lgs. n. 494/96), non può non contenere tutti i riferimenti di costo ai comuni adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori dellazienda (DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria), dunque anche di quelli che non dipendono dallesecuzione del contratto.
Ovviamente, in quanto obbligatori per legge, quindi non connessi allesecuzione del contratto stipulato con la committenza, per questo tipo di adempimenti non dovrà essere riconosciuto alcun costo da parte della stazione appaltante, perché tale costo è relativo ad obblighi indipendenti dal contratto. Ciò ribadito, le Linee guida danno atto che lart. 31, co. 2, della legge 109/94 (ora art. 131, codice appalti) pone lobbligo alle stazioni appaltanti di evidenziare tutti gli oneri della sicurezza e di escluderli dal ribasso. Ne consegue che mentre per i costi derivanti dal PSC vi è piena coerenza tra la legge appalti pubblici ed il regolamento n. 222/03, non altrettanto coerente è il riferimento specifico anche ai costi indicati nel POS (piano operativo di sicurezza), che la Stazione appaltante è tenuta ad evidenziare, pur se non a stimare, essendo tale stima di competenza delle singole imprese, nellambito della propria offerta. In sede di valutazione dellofferta, lAmministrazione potrà esprimere parere sulla congruità delle spese generali che assolvono a questa funzione in relazione al prezzo offerto.
Per quanto riguarda lesatto significato attribuibile alla locuzione utilizzata dal legislatore “metterli in evidenza”, ma non anche a stimarli, riferita ai costi non compresi tra gli adempimenti imposti dal PSC, essa sembra indicare la volontà di sottrarre anchessi dal ribasso, per evitare comportamenti scorretti nella formulazione delle offerte. Ne deriva che nessun onere per la sicurezza come individuato può essere oggetto di ribasso ex art. 131 cod. appalti; dunque, neppure gli oneri assimilabili alle spese generali, in coerenza con la necessità per limpresa appaltante di obbligare le imprese ad evidenziare gli oneri della sicurezza nellofferta finale. Lobiettivo perseguito sembra essere proprio quello di poter meglio controllare la congruità e la correttezza dellofferta ed evitare comportamenti anomali o speculativi utilizzando proprio i costi per la sicurezza, anche quando questi sarebbero astrattamente assimilabili alla categoria delle spese generali, dunque non relativi allesecuzione del contratto. E del tutto evidente che per lefficacia e la trasparenza di tale controllo i prezzari realizzati nellambito di molte Regioni, in cui vengono specificati i valori percentuali di incidenza delle spese generali per la sicurezza allinterno delle singole voci sono essenziali affinché le amministrazioni pubbliche in fase di valutazione delle offerte possano valutare in modo organico e non arbitrario la congruità delle offerte delle imprese e lassenza di ribassi sulle voci evidenziate.
Successivamente, lAutorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture si è pronunciata con la Determinazione n. 4 del 26 luglio 2006. In particolare, lAutorità non ritiene condivisibile la tesi secondo cui, oltre ai c.d. costi contrattuali indicati nel PSC sulla base dellelencazione contenute nellart. 7 del d.p.r. n. 222/03, anche gli altri costi sostenuti per la tutela dei lavoratori nellesecuzione delle singole lavorazioni unitamente a quelli relativi allorganizzazione di sicurezza dellimpresa appaltatrice (pur non dovuti in quanto già compresi nel prezzo di appalto) siano anchessi sostanzialmente esclusi dal ribasso. LAutorità sostiene che la verifica che lappaltatore non pregiudichi il livello di sicurezza ex lege assicurato ai propri lavoratori per lesecuzione del contratto (v. art. 1, co. 2, lett. s), punto 2), l. n. 123/07), deve essere effettuata dalla Stazione appaltante nei confronti dellofferta dellaggiudicatario; nel caso in cui lofferente primo classificato non dovesse riuscire a dimostrare la congruità del suo ribasso rispetto al valore economico complessivo dei lavori da effettuare, verrebbe giudicato inidoneo, e si passerebbe a valutare la successiva offerta. La tesi dellAutorità per la vigilanza sui contratti pubblici sembrerebbe preoccuparsi di mantenere ben distinti i compiti e le responsabilità nellambito delle procedure di aggiudicazione: lindividuazione e la stima dei costi per la sicurezza è adempimento che attiene alla competenza esclusiva della Stazione appaltante, nel quadro della predeterminazione del corrispettivo proprio del contratto; lappaltatore, come tale, non può né provvedere né partecipare alla definizione del prezzo da escludere dal ribasso dasta, ma soltanto influenzare la determinazione del costo della sicurezza risultante dal PSC (o PSS), attraverso le modifiche che può comunque proporre al Piano di Sicurezza e coordinamento.
La posizione assunta dallAutorità è stata oggetto di non poche critiche, prevalentemente fondate sulla lettera dellart. 131 codice appalti, secondo la quale tutti i costi della sicurezza, in quanto contenuti nei Piani di sicurezza (PSC o PSS, ma anche POS), dunque sia i costi specifici della sicurezza – ovvero i costi specifici imposti allimpresa per lesecuzione del contratto (si pensi ai ponteggi, ai tra battelli, agli impianti elettrici ed allutilizzo di macchinari per il singolo contratto stipulando) individuati ex art. 7 d.p.r. n. 222/03, sia i costi generali della sicurezza – quelli necessari per lattuazione degli adempimenti imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, già compresi nelle spese relative al costo dei lavori computato con i prezziari – devono essere integralmente considerati.
A meglio chiarire, secondo questo orientamento, quando si parla di costi della sicurezza, si fa riferimento alla somma di tutti i costi sostenuti sia per far fronte tanto allattuazione degli adempimenti imposti dalla normativa di sicurezza applicabili (e, quindi, per fare qualche esempio, in materia di documento di valutazione dei rischi, servizio di prevenzione e protezione, sorveglianza anitaria, fornitura di DPI, formazione ed informazione) sia per dare esecuzione agli adempimenti specifici relativi al contratto da eseguire (rischi interferenziali, formazione specifica, documenti integrativi, controlli mirati). Soltanto attraverso un tale approccio si ritiene potranno essere individuati compiutamente i costi della sicurezza, che dovranno poi essere specificamente indicati – rispettivamente secondo le proprie competenze – dalla stazione appaltante per il PSC e dallimpresa per il POS, riportati negli elaborati contrattuali e nei documenti aziendali della sicurezza, risultare congrui rispetto alla natura dellopera, ed essere riconosciuti per intero agli appaltatori. A tale orientamento se ne contrappone tuttavia unaltro, non meno consolidato, secondo il quale soltanto i costi specifici individuati nel PSC (vale a dire i “costi contrattuali”) costituiscono i “costi della sicurezza” cui si riferisce il legislatore della legge 123/07, visto il valore di disciplina organica ed esaustiva che va riconosciuto alle norme del d.p.r. n. 222/03. Ne consegue che sarebbero da ritenere non compresi nella nozione di costi relativi alla sicurezza i c.d. “costi generali” che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere per dare corretta attuazione agli obblighi imposti dal d. lgs. n. 626/94 (già compresi nei prezzi unitari). La descritta diatriba, dopo lemanazione della legge 123/07, si è rinnovata ed ulteriormente rafforzata, non certo risolta.
La prima versione del Testo Unico non sembra fare chiarezza per qustàaspetto si è quindi in attesa di un valido chiarimento che potrebbe arrivare con l'approvazione definitiva del Testo unico.