Appalti pubblici: cambiano le modalità di trasmissione dati all’Osservatorio

Stop alla trasmissione dei dati sugli appalti all’Autorità in modalità cartacea od off-line.Per le stazioni appaltanti cambia la modalità di trasmissione: vietata la carta e qualsiasi altro supporto magnetico. Ma l’accreditamento è lo stesso. Chi è già registrato quindi non dovrà fare nulla. Le stazioni appaltanti nazionali o i bandi a carattere nazionale e sovranazionale dovranno essere inviati alla sezione centrale dell’Osservatorio, mentre Regioni, Province e Comuni passeranno per la propria sezione regionale di riferimento con le procedure dettate da ogni singola sezione.
 Con il Comunicato 4 aprile 2008 Pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 21 aprile 2008 , n. 94 l’Autorità specifica: 1. Che l’invio alla Sezione centrale dell’Osservatorio, da parte dei soggetti obbligati, dei dati aventi ad oggetto contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, dovrà essere assicurato unicamente mediante le apposite procedure informatiche che saranno rese disponibili sui siti web dell’Autorità e delle Regioni e Provincie Autonome, secondo le seguenti modalità:
a)     la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, affidati o aggiudicati da stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovra regionale, dovrà essere assicurata ricorrendo all’uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sul sito web dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it entro 30 giorni a far data dalla pubblicazione del presente comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
b)     la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di interesse regionale, provinciale e comunale dovrà essere assicurata ricorrendo all’uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sui siti delle Regioni e delle Province Autonome, ovvero – nel caso in cui la Sezione regionale dell’Osservatorio non sia operativa/istituita – mediante l’uso delle procedure telematiche di cui alla precedente lettera a).
A tal fine le Sezioni regionali dell’Osservatorio provvedono, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a render note con apposito avviso le modalità operative con cui le stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale dovranno trasmettere i dati sui contratti pubblici.
2.      Che l’obbligo dell’invio dei dati richiesti riguarda:
a)     tutti i contratti di lavori nei settori ordinari o speciali, per i quali si è pervenuti all’aggiudicazione o all’affidamento a far data dal 1° maggio 2008;
b)     tutti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, per i quali si è pervenuti all’aggiudicazione o all’affidamento a far data dal 1° gennaio 2008.
3.      Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari vanno comunicati con riferimento alle seguenti fasi:
a)     fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata;
b)     fase iniziale di esecuzione del contratto;
c)     fase di esecuzione ed avanzamento del contratto;
d)     fase di conclusione del contratto;
e)     fase di collaudo.
La comunicazione di cui alla lettera c) non è obbligatoria per i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, il cui importo è inferiore ai 500.000 euro.Vanno inoltre comunicati, per ognuno dei suddetti contratti, gli ulteriori dati relativi a:
f)      ritardi o sospensioni nella consegna;
g)     accordi bonari;
h)     sospensioni;
i)       varianti;
j)       subappalti;
k)     variazione aggiudicatario in corso d’opera.
4.      Che l’invio dei dati di cui al punto 3, lettera a) deve avvenire, ai sensi dell’art. 7, comma 8), lettera a) del Codice, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata.
5.      Che i termini per l’invio dei dati di cui al punto 3, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k), decorrono dalla data di compimento di ciascun evento o di perfezionamento dell’adempimento per il quale è richiesto l’invio delle informazioni; l’invio degli stessi deve avvenire ai sensi dell’art. 7, comma 8), lettera b) del Codice, entro 60 giorni dal termine suddetto.
6.      Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali vanno comunicati unicamente con riferimento alla fase di aggiudicazione o definizione della procedura negoziata di cui al punto 3, lettera a); l’invio degli stessi deve avvenire, ai sensi dell’art. 7, comma 8), lettera a) del Codice, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata.
7.      Che la comunicazione dei dati concernenti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, aggiudicati ovvero affidati nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 aprile 2008 dalle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovra regionale potrà effettuarsi, in deroga alle previsioni temporali di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
8.      Che la comunicazione dei dati concernenti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, aggiudicati ovvero affidati nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 aprile 2008 dalle stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale potrà effettuarsi, in deroga alle previsioni temporali di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, con le modalità rese note dalle Sezioni regionali competenti in attuazione di quanto prescritto al precedente punto 1, lettera b).
9.      Che le informazioni relative ai contratti di lavori, servizi e forniture di competenza delle Soprintendenze per i beni Ambientali ed Architettonici aventi sede nel capoluogo di Regione sono trasmessi dai responsabili delle stesse alla Sezione centrale dell’Osservatorio per il tramite della Sezione regionale territorialmente competente con le modalità rese note dalla stessa in attuazione di quanto prescritto al precedente punto 1, lettera b).
10. Che la comunicazione dei dati dei contratti di lavori pubblici aggiudicati o affidati antecedentemente al 1° maggio 2008, ove già iniziata, dovrà essere portata a conclusione dalle stazioni appaltanti, utilizzando i sistemi in essere.
11. Che ai sensi dell’art. 7, comma 8, ultimo capoverso del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il soggetto che ometta senza giustificato motivo, di fornire le informazioni di cui ai punti precedenti, o che non rispetti i termini di invio è sottoposto con provvedimento dell’Autorità alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se vengono forniti dati non veritieri.  
 
 Con ulteriori comunicazioni saranno rese note:
a)     le modalità di trasmissione dei dati relative ai contratti di lavori, nei settori ordinari o speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000, ed ai contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari o speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro, a mezzo delle procedure informatiche che verranno successivamente messe a disposizione sui siti web dell’Autorità e delle Regioni e Province Autonome;
b)     le modalità di trasmissione dei dati relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore ai 150.000 euro rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 (contratti esclusi) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a mezzo delle procedure informatiche che verranno successivamente messe a disposizione sui siti web dell’Autorità e delle Regioni e Provincie Autonome;
c)     le variazioni che saranno apportate al sistema di raccolta dei dati in relazione alle ulteriori fattispecie contrattuali previste dalla legge, avvalendosi delle Sezioni regionali, anche di intesa con le stesse.

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