utilizzo professionale dell’ozono anche in riferimento a COVID-19

Gruppo di lavoro ISS-INAIL

utilizzo professionale dell’ozono anche in riferimento a COVID-19

covidRapporto ISS COVID-19 • n. 56/2020
Il documento presenta e discute le evidenze tecnico-scientifiche, ad oggi disponibili, sulla sicurezza e sull’efficacia dell’ozono per i trattamenti di sanificazione anche in riferimento all’epidemia COVID-19 in corso.” 
 
Da un punto di vista normativo, attualmente in Italia l’ozono può essere commercializzato ed usato esclusivamente come sanificante; per l’eventuale uso come disinfettante vale a dire come prodotto specificamente atto a combattere (ridurre, eliminare, rendere innocui) i microorganismi occorre attendere il completamento della valutazione a livello europeo ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR) sui biocidi.” 
 
Per quanto attiene l’identificazione e caratterizzazione dei pericoli, l’ozono è una sostanza pericolosa sia per le sue proprietà  intrinseche fisiche che per quelle tossicologiche ed ecotossicologiche.” 
I principali effetti tossici dell’ozono sono riconducibili alle stesse proprietà  che ne determinano l’efficacia, vale a dire la capacità  di agire come agente ossidante. Questo meccanismo di tossicità  provoca danno alle membrane cellulari con lesioni dei tessuti direttamente esposti: sistema respiratorio, occhi, mucose, cute. Studi epidemiologici hanno documentato effetti infiammatori e una maggiore suscettibilità  alle infezioni respiratorie associati all’uso di ozonizzatori per la purificazione dell’aria, soprattutto da parte di soggetti vulnerabili come i bambini.” 
 
I dati disponibili indicano che gli effetti tossici dell’ozono possono insorgere in seguito a esposizione prolungata a concentrazioni di ozono in aria superiori a 0,1 mg/m3. Riguardo agli effetti a lungo termine, l’ozono è uno dei componenti dell’inquinamento atmosferico che è classificato come cancerogeno di Gruppo 1 (Cancerogeno per l’uomo) dalla IARC (2016). Per contro, la IARC non ha finora effettuato alcuna valutazione sistematica della potenziale cancerogenicità  dell’ozono in quanto tale. Nel 2020 l’US EPA ha concluso che non vi sono evidenze adeguate per concludere sulla presenza o meno di una relazione causale tra l’esposizione a ozono e il rischio di cancro. Tuttavia, nelle acque contenenti lo ione bromuro, il trattamento con ozono può indurre la formazione di bromato che è un composto potenzialmente cancerogeno. Considerando la potenziale criticità  ove vi sia un’esposizione umana prolungata, nelle acque trattate con ozono, la formazione di bromato non deve eccedere il valore guida provvisorio di 10 μg/L, proposto dalla WHO (2017) e adottato nella proposta di rifusione della Direttiva UE sulla qualità  delle acque destinate al consumo umano (2019). Altri pericoli comprendono il danno ossidativo ad alimenti, attrezzature e altri materiali presenti negli ambienti trattati: in particolare, un’alterata funzionalità  delle attrezzature di lavoro può essere associata a rischi per la salute. Occorre inoltre menzionare la tossicità  per gli organismi ambientali (ecotossicità ), in particolare acquatici.” 
 
A prescindere dall’uso come sanificante, esiste un’esposizione a ozono negli ambienti indoor: le concentrazioni dipendono da sorgenti interne (es. stampanti, fotocopiatrici), ricambio dell’aria, reazioni con altri inquinanti indoor e contributo outdoor. Negli ambienti indoor l’ozono può interagire con i composti organici volatili emessi da materiali e prodotti di largo consumo: questo può portare alla produzione secondaria di sostanze tossiche (es. formaldeide) e di PM10 e PM2,5, contribuendo alla tossicità  inalatoria dell’ozono. In assenza di specifiche sorgenti indoor il rapporto indoor/outdoor di ozono è stato stimato in un intervallo tra 0,2 e 0,7. In merito alla classificazione di pericolo e ai valori guida nell’Unione Europea e Italia, ad oggi, nell’ambito del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), riguardante la classificazione di pericolo di sostanze e miscele, non è stata effettuata una classificazione armonizzata dell’ozono nell’Unione Europea.” 
 
Sempre in Europa, nell’ambito del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, le imprese interessate alla registrazione dell’ozono hanno presentato una proposta di classificazione (autoclassificazione) come sostanza che: può provocare o aggravare un incendio; letale se inalata; provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta per via inalatoria; molto tossica per l’ambiente acquatico con effetti di lunga durata.” 
 
Anche per quanto riguarda la salute dei lavoratori, l’Unione Europea non ha fissato alcun valore limite indicativo di esposizione professionale (IOELV, Indicative Occupational Exposure Limit Values) sebbene alcuni Stati membri abbiano stabilito valori limite nazionali per esposizioni occupazionali sia a breve che a lungo termine.

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI STUDI E NELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

LINEE GUIDA CONFPROFESSIONI

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI STUDI E NELLE ATTIVITà€ PROFESSIONALI

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI STUDI E NELLE ATTIVITà€ PROFESSIONALIIl 24 aprile 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute e le parti sociali più rappresentative, tra cui Confprofessioni, che ha aggiornato il precedente del 14 marzo 2020.” 
L’intesa costituisce un passaggio fondamentale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di datori di lavoro e lavoratori.” 
 
Si ritiene pertanto utile fornire le linee guida per l’applicazione dei contenuti del Protocollo per gli studi professionali con riferimento alle aree economica, tecnica e giuridica che presentano i medesimi profili di rischio.” 
Per quanto riguarda le professioni sanitarie verranno predisposte, di intesa con le associazioni di riferimento, specifiche linee guida.” 
Non sono state considerate nel testo le norme sulla sicurezza che i lavoratori degli studi professionali dell’area tecnica devono seguire per l’accesso nei cantieri in quanto oggetto di un protocollo ad hoc di carattere nazionale a cui per opportunità  si rinvia.” 
Seguendo l’ordine dei principi individuati dal Protocollo si segnalano quindi le principali azioni che i professionisti sono tenuti a porre in essere per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro ed ottemperare efficacemente alle misure previste dall’Autorità .
 
Il datore di lavoro è tenuto, attraverso le modalità  più idonee ed efficaci quali l’affissione in un luogo visibile dello studio o la consegna di un documento informativo, ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri in studio, circa le disposizioni delle Autorità .
 
Il datore di lavoro può, prima dell’accesso al luogo di lavoro e nel rispetto della privacy, rilevare la temperatura corporea dei dipendenti.
Qualora la temperatura risulti superiore ai 37,5, non sarà  consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Le persone in tale condizione dovranno essere momentaneamente isolate e fornite di mascherine chirurgiche.
Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma saranno tenute a contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
 
E’ necessario comunque che i lavoratori siano stati preventivamente informati con le modalità  di cui al punto 1 delle situazioni di rischio e del comportamento da tenere, inclusa la preclusione all’accesso al luogo di lavoro, in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi, di sintomi, di recenti contatti con soggetti positivi e/o di provenienza da zone considerate a rischio.
Si consiglia a tal proposito di inviare una email prima della ripresa dell’attività  lavorativa a tutti i lavoratori.

Emergenza Covid-19: Fac-simile Protocollo aziendale

Regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento diffusione del virus negli ambienti di lavoro – aggiornato al DPCM 26 aprile – sicurezza lavoro

Emergenza Covid-19: Fac-simile Protocollo aziendale

Emergenza Covid-19: Fac-simile Protocollo aziendaleIn download il Fac-simile del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, aggiornato al DPCM del 26 aprile 2020.

Ricordiamo che si tratta di uno strumento di lavoro per le aziende nella fase di recepimento e personalizzazione del Protocollo nazionale, aggiornato il 24 aprile 2020.

Il presente protocollo costituisce attuazione di quello nazionale sottoscritto in data 14 marzo 2020 e aggiornato con il Protocollo del 24 aprile 2020 dalle organizzazioni datoriali e CGIL, CISL e UIL;
 
Preso atto che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo;
 
Condivisi i principi del Protocollo nazionale;
 
Considerate le differenti opzioni previste dalla legge e dal Protocollo nazionale per far fronte alla diffusione del COVID-19
Valutata la necessità  di adottare un Protocollo aziendale che, nel rispetto dei principi di quello nazionale, li adatti alla specificità  aziendale;
 
Considerato che, secondo il Protocollo nazionale, le misure previste nello stesso possono essere integrate da altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità  della propria organizzazione;” 
 
Evidenziato che” 
Tenuto conto degli esiti della previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e/o del RLS o dei lavoratori avvenuta nella riunione del….;
 
Ricordato che, a valle della elaborazione del presente protocollo, saranno monitorate le misure adottate e le implementazioni (con eventuale affidamento di questo compito ad un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo);

Facsimile protocollo aziendale_aggiornato al DPCM 26 aprileFacsimile protocollo aziendale_aggiornato al DPCM 26 aprile