Conformità Impianti

Impianti esistenti: non è necessaria la dichiarazione di conformità
Comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico

Nessun rischio di distacco di acqua, luce e gas per le vecchie utenze domestiche che non hanno il certificato di conformità degli impianti. A chiarirlo è il Ministero dello Sviluppo economico che nella nota esplicativa che segue interviene per facilitare l’applicazione della disposizione che impone al fornitore di sospendere l’erogazione di luce acqua e gas se non viene consegnata copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza degli impianti. In particolare, il Ministero anche per cancellare le possibili preoccupazioni degli utenti e dei fornitori su eventuali ostacoli al processo di liberalizzazione, chiarisce che:

1) i commi da 3 a 5 dell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 37/2008 (secondo i quali entro trenta giorni dall’allacciamento della fornitura di gas, luce e acqua deve essere consegnata al fornitore copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza pena la sospensione del servizio) si riferiscono espressamente all’allacciamento di nuove forniture. Ne consegue che qualsiasi modifica del contratto di fornitura già avviato (cambio del gestore o delle condizioni di fornitura o subentro ad un precedente utente, anche a seguito di temporanea disattivazione) non determina l’obbligo di consegna della dichiarazione di conformità o di rispondenza. Il decreto, in sostanza, non ostacola la liberalizzazione del mercato elettrico, perché in caso di cambio del gestore non è previsto nessun nuovo adempimento.
2) per le utenze esistenti la dichiarazione di conformità o di rispondenza deve essere consegnata solo in caso di aumento della potenza impegnata se l’aumento consegue a interventi che impongono di per sé il rilascio della dichiarazione di conformità; oppure se l’aumento avviene nei rari casi in cui il decreto impone di redigere il progetto per i nuovi interventi: si tratta di impianti di notevole rilievo sotto il profilo della sicurezza, di regola non presenti nelle abitazioni, ma solo nei condomini o in esercizi produttivi o commerciali di un certo rilievo (ad esempio potenza dell’impianto elettrico superiore a 6 kw, ovvero superficie delle abitazioni superiore a 400 mq e degli immobili adibiti ad altri usi superiore a 200 mq). Anche in tali casi, comunque, l’obbligo scatta solo se l’impianto elettrico raggiunge almeno “la potenza di 6 kw”.
3) il fornitore professionale finale del servizio, che viene in contatto con l’utente, potrà e dovrà controllare i nuovi allacci, mentre per le variazioni faranno fede le dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità dall’utente. In ogni caso, gli obblighi richiesti al fornitore si limitano all’acquisizione e conservazione della dichiarazione e alla gestione della procedura di temporaneo distacco fino al suo ottenimento.
4) la documentazione relativa agli impianti condominiali riguarda solo la parte comune dell’edificio e quindi degli impianti, mentre la documentazione relativa al singolo appartamento non comprende le parti comuni dell’edificio, e quindi nulla deve essere allegato al riguardo.

Precisazioni Dm 37/2008

Abrogate e sostituite, con un semplice decreto ministeriale, tutte le norme base sulla sicurezza degli impianti. Si va dalla legge 46/90 (di cui restano solo tre articoli), al suo regolamento di attuazione (Dpr 447/91), fino a tutte le regole sugli impianti contenute nel Testo unico dell'edilizia, il Dpr 380/01. Queste ultime, a dire il vero, sono norme fantasma, dal momento che, grazie a una serie di proroghe, non sono mai entrate in vigore. A lanciare questa “bomba” è il decreto del ministero dello Sviluppo 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 12 marzo 2008, in forza dell'articolo 3 della legge 17/07.

Al decreto sono allegati i nuovi modelli di dichiarazione di conformità degli impianti, rilasciati dall'installatore, di cui «fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto». Di per sé i due modelli (uno per l'impresa installatrice e uno per un tecnico esterno) non sono troppo differenti dall'unico vecchio.
Le vere novità sono due. La prima è che il cittadino deve consegnare all'azienda del gas, dell'energia elettrica o dell'acqua copia della dichiarazione di conformità dell'impianto al momento dell'allacciamento (obbligo già attivo, ma solo per il metano, ai sensi dell'articolo 16 della delibera n. 40 del 2004 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas). La seconda novità sta nel fatto che per i vecchi impianti, in cui la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più reperibile, anziché da un installatore la dichiarazione può essere compilata a posteriori da un professionista iscritto all'albo che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore di competenza. Tale documento sostitutivo diviene indispensabile in caso di compravendita dell'immobile, perché dovrebbe essere allegato dal venditore al rogito.

Il progetto è necessario per tutti gli impianti, esclusi ascensori e montacarichi (ma solo perché se ne occupano altre norme apposite). Ne vengono varati due tipi: uno semplificato, che può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, e uno più complesso, sottoscritto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche.
Quello semplificato vede allegato un elaborato tecnico costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, eventualmente integrato dalla necessaria documentazione tecnica con le varianti introdotte in corso d'opera. Quello complesso è previsto per impianti di un certo rilievo. Per esempio quelli elettrici di potenza oltre i 6 Kw, quelli di riscaldamento con canne fumarie collettive ramificate (abbastanza comuni nei condomini), quelli con caldaie centralizzate che superano i 50 Kw di potenza (condomini medio-grandi), gli impianti antincendio che necessitano del Cpi (certificato di prevenzione), come i garage oltre i 9 posti auto o i locali che ospitano caldaie centralizzate a metano.

I progetti vanno depositati presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune (se non esiste, è probabile che lo sostituisca l'Ufficio tecnico).
L'articolo 9 riprende il dettato dell'articolo 115 del Testo unico dell'edilizia: per ottenere il certificato di agibilità di un immobile occorre sia la dichiarazione di conformità che il certificato di collaudo degli impianti installati.
Una novità è nel comma 3 dell'articolo 11: c'è un controllo incrociato delle Camere di commercio, cui giungono copia dei certificati di conformità, per vedere se l'impresa è iscritta ai registri. Inoltre l'articolo 12 impone che nel cartello informativo da apporre all'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio, l'impresa installatrice riporti i propri dati identificativi e il nome dell'eventuale progettista. Pare che il cartello non sia necessario quando si installa semplicemente un impianto e non si ristruttura l'edificio (è il caso, per esempio, della posa in opera di un'antenna Tv o satellitare).

Infine le sanzioni. Per uno svarione legislativo non sono abrogate quelle della legge 46/90 (raddoppiate dalla legge 17/07), ma se ne varano di nuove: da cento a mille euro per mancata dichiarazione di conformità, da mille a diecimila «con riferimento all'entità e complessità dell'impianto e al grado di pericolosità» per tutte le altre violazioni. Nulli i contratti stipulati da imprese non abilitate.
Con il DM n. 37 del 22 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Regolamento che riordina le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento, saranno abrogati il regolamento di cui al Dpr 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del Testo Unico dell’Edilizia, e la legge 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.

I contenuti

Il provvedimento si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso (art. 1).
Gli impianti sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;
c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
d) impianti idrici e sanitari;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili;
g) impianti di protezione antincendio.

L’art. 3 illustra i requisiti richiesti alle imprese per essere abilitate all’installazione degli impianti.
L’art. 4 elenca i requisiti tecnico-professionali dei soggetti che svolgono l’attività impiantistica.
L’art. 5, concernente la progettazione degli impianti, individua le tipologie di impianti per la cui installazione, trasformazione ed ampliamento è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali, e i limiti dimensionali degli impianti per i quali è obbligatoria la progettazione.
L’art. 6 illustra i principi generali a cui devono attenersi le imprese installatrici nella realizzazione degli impianti, tra cui il principio secondo cui le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte.
L’art. 7 disciplina la “dichiarazione di conformità” che deve essere rilasciata dall’impresa installatrice al committente al termine dei lavori.
L’art. 8 detta le disposizioni relative agli obblighi del committente o del proprietario degli impianti. In particolare, il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate.
L’art. 9 prevede l’obbligo di subordinare il rilascio del certificato di agibilità all’acquisizione della dichiarazione di conformità e del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto.
L’art. 10 disciplina gli obblighi in materia di manutenzione ordinaria degli impianti rimandando, per ascensori e montacarichi in servizio privato, al Dpr 30 aprile 1999, n. 162.
L’art. 11 disciplina le procedure di deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
L’art. 12 disciplina il contenuto del cartello informativo che l’impresa è tenuta ad affiggere all’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti soggetti al Regolamento.
L’art. 13 precisa i termini per la conservazione della documentazione amministrativa e tecnica da parte dei soggetti destinatari delle prescrizioni relative agli impianti.
L’art. 14 disciplina il finanziamento dell’attività di normazione tecnica svolta dall’UNI e dal CEI.
L’art. 15 è dedicato alle sanzioni connesse alle violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento.

L'iter
Il provvedimento attua l’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, che prevede che il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emani uno o più decreti volti a disciplinare il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Sul provvedimento il Consiglio di Stato aveva espresso parere favorevole con osservazioni, manifestando la propria perplessità in primo luogo sulla scelta del Ministero di attuare soltanto la lettera a) dell’art. 11-quaterdecis, comma 13 della legge 248/2005 e rimandando ad un successivo momento l’attuazione delle successive lettere b), c) e d), che attengono alle verifiche degli impianti, alla determinazione delle competenze dello Stato, regioni ed enti locali, e alle sanzioni (leggi tutto).

La scelta del Ministero di attuare soltanto la lettera a) è legata alla necessità di interrompere la serie delle proroghe, evitando per il momento di abrogare la normativa primaria (legge n. 46/1990 e DPR 380/2001) e non introducendo alcuna innovazione sostanziale, ma effettuando una ricognizione della normativa esistente, e chiarendo alcuni aspetti applicativi della normativa primaria che avevano dato luogo a contenzioso.

Con l’entrata in vigore fissata al 27 marzo 2008, il Regolamento sorpasserà la Parte II, Capo V del Dpr 380/2001 (Testo unico in materia di edilizia), relativo alla sicurezza degli impianti, la cui entrata in vigore è stata prorogata al 31 marzo 2008 dall’articolo 29-bis della legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 31 del 28 febbraio 2008) (leggi tutto).

In realtà il Capo V del TU Edilizia è entrato in vigore il 1° gennaio di quest’anno, dopo che il 31 dicembre 2007 è scaduta l’ultima proroga disposta dal DL 300/2006 (poi convertito nella legge 17/2007) che aveva “congelato” le norme fino alla data di entrata in vigore del Regolamento appena emanato, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2007.

Ma la legge 17/2007 ha anche disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento, sarebbero stati abrogati il regolamento di cui al Dpr 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del Testo Unico dell’Edilizia, e la legge 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.

Il Decreto Legge Milleproroghe (DL n. 248 del 31 dicembre 2007) non ha prorogato quella scadenza e – poiché il 1° gennaio il Regolamento non era ancora stato emanato – la Parte II, Capo V del Dpr 380/2001 è entrata in vigore il 1° gennaio 2008 per poi essere nuovamente sospeso, dal 1° marzo 2008, dalla legge di conversione del Milleproroghe.

Norme sulla sicurezza degli impianti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12.3.2008, il D. Min. Sviluppo Economico n. 37/2008, concernente il riordino delle disposizioni in materia di progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione degli impianti all'interno degli edifici, ai sensi dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), della L. 248/2005.
A decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, come disposto dall'art. 3 della L. 17/2007 (Cfr. Bollettino n. 3/2007) saranno abrogati il DPR n. 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del DPR n. 380/2001 (la cui entrata in vigore era stata differita al 31.3.2008 dalla L. 31/2008), e la L. n. 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16.

Campo di applicazione
Il provvedimento si applica ai seguenti impianti:

    * impianti elettrici, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
    * impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;
    * impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
    * impianti idrici e sanitari;
    * impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas;
    * impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili;
    * impianti di protezione antincendio

posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze, a partire dal punto di consegna della fornitura. Non sono invece disciplinati dal presente decreto gli impianti o parti di essi che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione di normativa specifica o comunitaria.

Attività previste dal decreto
Sono abilitate a svolgere le attività oggetto del Decreto le imprese, iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4. Di grande rilevanza in proposito è l'obbligo imposto al responsabile tecnico di svolgere tale funzione per una sola impresa, e l'incompatibilità di tale qualifica con ogni altra attività continuativa.

Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti è redatto un progetto che deve essere predisposto da un professionista iscritto negli albi professionali per gli impianti di particolare rilevanza, elencati all'art. 5, comma 2, tra cui gli impianti elettrici di potenza superiore ai 6 kW, quelli di riscaldamento con canne fumarie collettive ramificate, quelli di climatizzazione con potenzialità frigorifera superiore a 40000 frigorie/ora. Negli altri casi il progetto è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Si segnala che il progetto non occorre per le forniture di energia elettrica temporanee a servizio di impianti di cantiere e similari (ferma restando peraltro la dichiarazione di conformità), nonché per le attività di manutenzione ordinaria, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera d).

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto.

Si segnala altresì che gli impianti elettrici residenziali realizzati prima del 13.3.1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Adempimenti burocratici
Poiché il decreto rende la dichiarazione di conformità obbligatoria ai fini delle compravendite immobiliari, qualora detta dichiarazione non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore di competenza.

Sia il progetto che la dichiarazione di conformità (o il certificato di collaudo ove previsto dalla normativa) devono essere depositati presso lo sportello unico per l'edilizia il quale, solo dopo aver acquisito tutti i suddetti documenti può rilasciare il certificato di agibilità, secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto in esame.

SEMINARIO PADULA

Certosa di S.Lorenzo di Padula 26 Marzo 2008 ore 15:00

“La Campania è la prima Regione che, a seguito del nuovo dettato costituzionale e delle nuove direttive comunitarie, ha provveduto a dotarsi di una legge che unificasse le procedure per i diversi tipi di appalti: particolare attenzione è stata rivolta ai temi del­la legalità, della integrità e della sicurezza nella realizzazione dei lavori, così come nel­la previsione di un sistema coordinato di vigilanza e controllo del lavoro nei cantieri…”

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La Commissione europea approva il QSN 2007/2013

La Commissione europea approva il QSN 2007/2013

Approvato in via definitiva dalla Commissione europea il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 dell'Italia. L'approvazione del quadro consentir' il varo dei programmi nazionali e regionali finanziati con le risorse comunitarie, e di definire i progetti che saranno finanziati con le sole risorse nazionali. Complessivamente tra finanziamenti comunitari, cofinanziamenti italiani e risorse del Fondo aree sottoutilizzate – si tratta di 123 miliardi di euro nel settennio 2007-2013, 100 dei quali destinati alle regioni del Mezzogiorno.” 
L'articolazione complessiva della strategia per il 2007-2013 prevede le seguenti priorità:
Priorità allocazione programmatica delle risorse della politica regionale nazionale e comunitaria (valori percentuali al netto della riserva)
Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 9
Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività 14
Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo 15,8
Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale 8,8
Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività per lo sviluppo 9
Reti e collegamenti per la mobilità 17
Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 16
Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 7,2
Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse 1,2
Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci 2
Il documento riguarda i parapetti provvisori, le reti di protezione e i sistemi combinati, e ha lo scopo di fornire una metodologia per la valutazione del rischio di caduta dall'alto e/o di urto contro il sistema di protezione dei bordi, nel corso di lavo

Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza

E' considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei soggetti che essa raggiunge, omette di darne notizia in modo da indurre tali soggetti a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. (Art. 6, D.Lgs. 2 Agosto 2007, n. 145, Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole)

Antincendio


Depositi GPL: i vigili del fuoco forniscono nuovi indirizzi applicativi in attuazione del DPR 214/2006

Lettera Circolare 4 ottobre 2007, Prot n. P1169/4106 sott 40/A Depositi Gpl in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi- Attuazione del DPR 12 aprile 2006, n. 214. – Indirizzi applicativi

Trascorso un anno dall’entrata in vigore del DPR 12 aprile 2006, n. 214 di emanazione del Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi, il Dipartimento dei Vigili del fuoco fornisce indirizzi applicativi circa la sua attuazione.

Con la lettera Circolare 4 ottobre 2007, Prot n. P1169/4106 sott 40/A Depositi Gpl in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi- Attuazione del DPR 12 aprile 2006, n. 214. – Indirizzi applicativi, la Direzione centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica approfondisce tre aspetti:
Semplificazione: per garantire l’effettivo snellimento dell’iter amministrativo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione anche all’elevata standardizzazione delle installazioni, è prevista una procedura semplificata che si sostanzia nell’eliminazione della fase procedimentale del parere di conformità sul progetto e nell’adozione della sola procedura di richiesta del certificato di prevenzione incendi. In questo senso, poiché l’art. 2 del DPR 214/06 non contempla tra la documentazione da allegare all’istanza di sopralluogo la relazione tecnica, attestando la stessa principalmente al momento dell’esame del progetto, la Lettera circolare ricorda la necessità che il suddetto documento non venga richiesto al titolare dell’attività.

Presentazione della planimetria del deposito: deve consentire ed individuare in maniera univoca tutti gli elementi al contorno connessi con la corretta installazione del deposito sia per il rilascio e il rinnovo del certificato di prevenzione incendi che per eventuali visite ispettive; la lettera circolare considera la scala 1:100 adatta al raggiungimento di tale scopo.

Sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi: in caso di carenze occorre indicare i correttivi da attuare finalizzati all’adeguamento alla vigente normativa di prevenzione incendi, in un'unica soluzione, al fine di favorire una più rapida definizione della pratica.