DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2006/32/CE

 

DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

Il Consiglio dei Ministri n.4 del 30/05/2008 ha approvato il decreto legislativo, sul quale sono stati acquisiti i pareri prescritti, che recepisce la direttiva comunitaria 2006/32 in materia di efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici (co-proponente il Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola).

In materia di efficienza energetica il Consiglio, su proposta del Ministro Scajola, ha concordato di apportare con successivo provvedimento correttivo alcuni miglioramenti per semplificare le procedure ed estendere l'area di applicazione degli incentivi alla realizzazione di impianti con energie rinnovabili.

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie

 

Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93  Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.

Si tratta del provvedimento approvato dal primo Consiglio dei Ministri del nuovo Governo, tenutosi a Napoli il 21 maggio scorso, che dispone l'abolizione dell'Ici sulla prima casa, la riduzione dell'Irpef sugli straordinari, la rinegoziazione mutui per la prima casa  e l'erogazione del prestito ponte all'Alitalia. È un decreto legge costituito da 6 articoli ed un allegato.

Art. 1. Esenzione ICI prima casa

Per quanto riguarda l'ICI, il decreto stabilisce che a decorrere dal 2008 le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, fatta eccezione quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto n. 504 del 1992, saranno escluse dal pagamento dell'ICI.

Per effetto del provvedimento i Comuni perderanno 1.700 milioni di euro che saranno rimborsati dallo Stato. Infatti, il comma 4 dell'articolo 1, recita:

           

“La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3,  pari  a  1.700  milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata  ai  singoli  comuni,  in  aggiunta  a quella prevista dal comma 2-bis  dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.   A   tale   fine,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'interno  l'apposito  fondo  e'  integrato  di  un importo pari a quanto  sopra  stabilito  a  decorrere  dall'anno  2008.  In  sede di Conferenza  Stato-Citta'  ed  autonomie  locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri  e  modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro  dell'interno  provvede  ad  attuare  con  proprio  decreto.

Relativamente  alle  regioni  a  statuto speciale, ad eccezione delle regioni  Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano,  i  rimborsi  sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti,  che  provvedono  all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi  nei  loro   territori  nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.”

All'Art. 2. sono riportate le Misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro:

Per quanto riguarda il lavoro straordinario, sarà applicata una imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, fino a un massimo di 3.000 euro lordi, alle retribuzioni relative a: lavoro straordinario, lavoro supplementare o prestazioni rese in funzione di clausole elastiche, premi di produttività. La riduzione si applica soltanto al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro.

Art. 3.   Rinegoziazione mutui per la prima casa

  1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e l'Associazione bancaria  italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto,  aperta  all'adesione  delle  banche  e  degli  intermediari finanziari  ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia   bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo 1° settembre   1993,   n.   385,   le   modalita'  ed  i  criteri  di rinegoziazione,  anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito  ai  sensi  dell'articolo 120,  comma 2, del citato decreto legislativo  n.  385  del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per  l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale  anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2.  La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del  mutuo  ad  un  ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando  all'importo  originario  del  mutuo il tasso di interesse come  risultante  dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del  contratto  nell'anno  2006. L'importo della rata cosi' calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

  3.  La  differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di   ammortamento   originariamente   previsto  e  quello  risultante dall'atto   di  rinegoziazione  e'  addebitata  su  di  un  conto  di finanziamento  accessorio  regolato  al  tasso che si ottiene in base all'IRS  a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50.

  4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la  differenza  tra  l'importo  della rata dovuta secondo il piano di ammortamento  originariamente  previsto e quello risultante dall'atto di   rinegoziazione  generi  saldi  a  favore  del  mutuatario,  tale differenza  e'  imputata  a  credito  del  mutuatario  sul  conto  di finanziamento  accessorio.  Qualora  il  debito  del conto accessorio risulti  interamente  rimborsato  l'ammortamento  del  mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.

  5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria  scadenza  del mutuo, e' rimborsato dal cliente sulla base di  rate  costanti  il cui importo e' uguale all'ammontare della rata risultante  dalla  rinegoziazione e l'ammortamento e' calcolato sulla base dello stesso tasso a cui e' regolato il conto accessorio purche' piu' favorevole al cliente.

  6.  Le  garanzie  gia'  iscritte  a  fronte  del  mutuo  oggetto di rinegoziazione  continuano  ad  assistere  il  rimborso,  secondo  le modalita'  convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo.

  7.  Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del   decreto  legislativo  n.  385  del  1993  che  aderiscono  alla convenzione  di  cui  al  comma 1  formulano  ai clienti interessati, secondo  le  modalita' definite nella stessa convenzione, la proposta di  rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  L'accettazione  della  proposta e' comunicata dal mutuatario  alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla  comunicazione  della  proposta  stessa.  La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.

  8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e  tasse  di  alcun  genere  e  per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.

Art. 4. Sviluppo dei servizi di trasporto aereo

Alitalia

Il prestito di 300 milioni di euro concesso dal Governo ad Alitalia nell'aprile scorso viene trasformato in una ricapitalizzazione temporanea e potrà essere utilizzato per fare fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale. In caso di liquidazione dell'Alitalia, i 300 milioni di euro dovranno essere restituiti, solo dopo aver soddisfatto tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.Questa operazione è finanziata con: 205 milioni di euro provenienti dal Fondo per la competitività e lo sviluppo, previsto dalla Finanziaria 2007; 85 milioni di euro provenienti dal Fondo per la finanza d'impresa, previsto dalla Finanziaria 2007; 10 milioni di euro provenienti da risorse dei Ministeri dell'economia e della solidarietà sociale.

Art. 5. Copertura finanziaria

I fondi per finanziare le misure previste dal DL sono stati sottratti ad altre previsioni di spesa fissate dalla Finanziaria 2008, dalla Finanziaria 2007 e dal decreto Milleproroghe.

Art. 6. Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 27 maggio 2008

Duvri

DUVRI è il software che consente di valutare i rischi di eventuali interferenze in caso di lavori di appalto/subappalto, forniture e servizi. In particolare:

  • composizione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) da allegare al contratto di appalto o di opera (art. 26 comma 3 D. Lgs. 81/2008)
  • redazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto (art. 26 comma 5 D. Lgs. 81/2008)

La normativa prevede che l'azienda committente, in caso di affidamento di lavori all'interno della propria azienda (pulizia, manutenzione, fornitura di materiale, ecc.) a imprese appaltatrici/subappaltatrici o a lavoratori autonomi debba redigere un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) legato all'eventuale presenza di interferenze tra le varie attività. In particolare: Il DUVRI rappresenta lo strumento operativo per guidare le attività lavorative del committente e degli appaltatori negli ambienti/reparti dell'azienda ove si possono verificare, anche con discontinuità spaziale e temporale, le eventuali interferenze lavorative tra le due attività. DUVRI è lo strumento per la redazione del DUVRI, consentendo, quindi, ai datori di lavoro committenti di attuare le misure finalizzate alla riduzione dei rischi da interferenze. Tra le funzionalità di DUVRI si evidenziano:

  • Gestione di più imprese appaltatrici
  • Individuazione rischi ambiente lavorativo
  • Studio interferenze
  • Checklist rischi appaltatore
  • Stima costi della sicurezza
  • Verbale di riunione di cooperazione e coordinamneto
  • Redazione DUVRI in formato rtf

Aggiornamento Lavoro System

Lavoro System è il software per la gestione completa della sicurezza nei luoghi di lavoro già aggiornato al D.Lgs. n.81 del 09.04.08 (Attuazione ufficiale e definitiva del Testo Unico sulla Sicurezza – ex D.Lgs 626/94).

Consente di classificare ed identificare i livelli di rischio e migliorare nel tempo le prestazioni in materia di sicurezza. Implementato attraverso le più recenti tecnologie informatiche (.Net e Database relazionale Microsoft SQL Server Express) risulta semplice ed immediato nell'utilizzo, personalizzabile ed affidabile.

Attraverso Lavoro System, ideato e realizzato per i consulenti della sicurezza ed ottimale per aziende, imprese, fabbriche ed industrie, si può effettuare una valutazione completa dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Il software permette di identificare i luoghi di lavoro (reparti, postazioni di lavoro) identificare i pericoli e le fonti potenziali di rischio, individuare i soggetti esposti, stimare i rischi considerando adeguatezza ed affidabilità delle misure di tutela già in atto, definire le misure di prevenzione e protezione atte a cautelare i lavoratori, programmare le azioni di prevenzione e protezione con priorità derivanti da:

  • Gravità dei danni
  • Probabilità di accadimento
  • Numero di lavoratori esposti
  • Complessità delle misure di intervento (prevenzione, protezione) da adottare

626 Lavoro System si avvale della tecnologia XML, in questo modo diventa molto semplice e rapido lavorare e condividere i propri lavori con altri utenti.

Tra le principali funzionalità del software, si evidenziano:

  • Possibilità di gestire per ogni azienda più unità produttive/stabilimenti; per ogni singolo stabilimento sarà possibile inserire i reparti e le singole postazioni di lavoro
  • Utilizzo di archivi di base a corredo dell software completi di: Categorie ISTAT-Ateco 2007, Attività Prototipo, Gruppi di Verifica, Macchine, Attrezzature, Sostanze, Impianti, DPI, Segnaletica, Protocollo Sanitario) ulteriormente ampliabili dall'utente
  • Elementi degli archivi con scheda tecnica e riferimenti normativi, immagini e relative misure di prevenzione e protezione
  • Gestione del programma di miglioramento aziendale tramite una check list dei gruppi di verifica inseriti
  • Redazione e stampa del DUVRI ai sensi dell'Art. 26, Comma 3 D.Lgs 81/2008 (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) per la gestione dei lavori di appalto/subappalto, forniture e servizi tramite modulo (vendibile anche separatamente)
  • Redazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro (Art. 26, Comma 3 D.Lgs 81/08)
  • Gestione Anagrafica dipendenti con la redazione del Verbale di Consegna DPI e redazione dello storico
  • Redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
  • Gestione formazione/informazione dei dipendenti
  • Stampa delle nomine ed autocertificazione dei rischi
  • (Modulo Opzionale) Gestione delle visite mediche con scadenziario e storico delle visite
  • (Modulo Opzionale) Gestione del Registro degli Infortuni
  • Funzionamento in rete LAN o anche tramite modulo di immissione dati via Web
  • Backup e ripristino dei dati
  • Completa operabilità con qualsiasi editor di testo rtf

Le sanzioni D.lgs 81

Le sanzioni D.lgs 81

L’Apparato sanzionatorio (artt.55-61 e tit. XII) e le Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare (art. 14)

• L’apparato sanzionatorio ha visto importanti modifiche.

La revisione dell’apparato sanzionatorio ha notevolmente semplificato il precedente sistema (il numero delle sanzioni è passato dalle precedenti 1391 a circa 400) ed ha fortemente graduato ed in molti casi attenuato quanto previsto dalla delega, infatti prevede:

– la pena dell’arresto da 6 mesi a 18mesi (art. 55 comma 2) per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione del rischio e non abbia redatto correttamente il documento di valutazione dei rischi nelle aziende ad elevata pericolosità (aziende a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, aziende con rischi di esposizioni di radiazioni ionizzanti, aziende per la fabbricazioni di esplosivi/polveri/munizioni, industrie estrattive con oltre 50 dipendenti, strutture di ricovero e cura con oltre 50 dipendenti, aziende che espongono i lavoratori ad agenti biologici del gruppo 3 e 4, atmosfere esplosive, agenti cancerogeni mutageni, attività di manutenzione/rimozione/ smaltimento e bonifica di amianto, attività del settore delle costruzioni in cantieri con entità di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno); la pena esclusiva dell’arresto è tuttavia mitigata mediante le previsioni dell’art 302, secondo il quale “applica” (è stato eliminata la formulazione “su richiesta dell’imputato”) in luogo dell’arresto la pena dell’ammenda in misura comunqe non inferiore ad 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, “se entro la conclusione del giudizio di primo grado risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.” Mentre la sostituzione dell’arresto con la pena pecuniaria non è consentita qualora la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio, quando il datore di lavoro abbia già subito condanna definitiva per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza ovvero per i reati di omicidio e lesioni colpose;

– la sanzione alternativa dell’arresto (quattro-otto mesi) e dell’ammenda 5.000-15.000 (art. 55 comma 1) per le stesse violazioni (mancata valutazione del rischio mancata o non corretta redazione del documento di valutazione) e per la mancata nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione in tutte le altre aziende caratterizzate, secondo il legislatore, da minore pericolosità.
– nei restanti casi di violazione delle norme sono previste le sanzioni alternative dell’arresto e dell’ammenda, con una graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità del rischio e conseguentemente della violazione; in alcuni casi si prevede la sola ammenda e in un certo numero di casi, sicuramente più numerosi rispetto al precedente apparato sanzionatorio, la sola sanzione amministrativa
– anche nei casi di alternatività, la pena dell’arresto può essere ridotta di un terzo per il contravventore che, entro i termini previsti dall' art. 491 del Cpp si “adoperi concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato”

• viene modificato (art. 300) l’articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del D.Lgs. 231/2001 ( che riguarda la responsabilità giuridica delle imprese), introdotto con la Legge 123 dello scorso agosto prevedendo:

• la sanzione pecuniaria maggiore (1000 quote) esclusivamente nel caso in cui sia avvenuto un infortunio mortale connesso alla mancata valutazione del rischio e redazione corretta del documento (violazione dell’articolo 55, comma 2 del decreto legislativo); nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
• mentre se l’infortunio mortale è connesso alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, senza tuttavia la violazione di cui all’articolo 55. comma 2 del decreto legislativo( redazione del DVR), la sanzione pecuniaria viene ridotta ad una misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote; nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;

• inoltre nel caso di infortunio, che comporti lesioni non mortali di più persone, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, la sanzione pecuniaria viene ulteriormente ridotta ad una misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Ricordiamo che, in base alla 231/2001, il valore della quota viene fissato dal giudice in relazione alle condizioni patrimoniali dell’impresa, allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione, e può variare da 103€ sino a 1549€ .

Le Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e le relative competenze degli organi di vigilanza, già previste dall’art. 5 della L. 123/07, sono state con maggiore dettaglio precisate all’art 14.

In particolare con l’Allegato 1 vengono individuate con precisione le gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in materia di salute e sicurezza. Tra queste anche violazioni che investono elementi organizzativi e procedurali, gravi, la cui violazione viene considerata sostanziale ai fini della adozione del provvedimento.
Ricordiamo che la legge delega aveva esteso a tutti i settori la possibilità del provvedimento di sospensione, originariamente riservato esclusivamente per l’edilizia,prevedendo altresì che potesse essere adottato anche per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.

Circolare Sicurezza Enti

Com’è noto, Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato il decreto legislativo, il cosiddetto Testo Unico, che riordina e razionalizza la normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Ora, per l’entrata in vigore, manca solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le prescrizioni imposte dal decreto, vengono applicate nel caso di lavori in appalto e subbappalto, dove il datore di lavore svolge il ruolo di committente. Ovviamente a tale adempimento devono attenersi anche gli Enti pubblici, in quanto diventa, responsabilità del Datore di lavoro, la redazione di tale documento di valutazione rischi, dove vengono analizzate le lavorazioni interferenti con la regolare attività dell'ente e le possibili interferenze tra più imprese appaltatrici.

Al riguardo il Consorzio Infotel s.c.a r.l – propone il servizio SICURNET, realizzato per venire incontro alle esigenze degli Enti pubblici al fine di rispettare gli adempimenti previsti dalla Legge, che consente la redazione e stampa del DUVRI tramite servizio di consulenza, redazione con il supporto di un sistema informatizzato per la gestione completa della sicurezza nei luoghi di lavoro (ex. 626 con Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro)

Firmato il Decreto legislativo sulla sicurezza

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato il Decreto legislativo sulla sicurezza recentemente approvato dal Governo.

Il decreto legislativo porta la data del 9 aprile 2008 e reca “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro“.

L’ultimo atto sarà la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale che sembra non tarderà molto (si prevede entro l’1 maggio).

Il Decreto legislativo, successivamente ai 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta, diventerà pienamente operativo con esclusione della nuova valutazione dei rischi per la quale i datori di lavori avranno 90 giorni di tempo in più.
Non conosciamo il testo definitivo del provvedimento perché sembra che lo stesso, prima di essere trasmesso al Capo dello Stato, abbia subito piccole modifiche ed aggiustamenti, principalmente per rendere obbligatori i piani di sicurezza ed il Durc anche per i lavori soggetti a Denuncia inizio attività (Dia).

Ricordiamo che il nuovo decreto legislativo consta di 306 articoli e 52 allegati tecnici e che con l’entrata in vigore dello stesso sono abrogate le seguenti norme:

    * il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
    * il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164;
    * il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64;
    * il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
    * il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
    * il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;
    * il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
    * il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
    * l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248;
    * gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.