Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie

 

Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93  Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.

Si tratta del provvedimento approvato dal primo Consiglio dei Ministri del nuovo Governo, tenutosi a Napoli il 21 maggio scorso, che dispone l'abolizione dell'Ici sulla prima casa, la riduzione dell'Irpef sugli straordinari, la rinegoziazione mutui per la prima casa  e l'erogazione del prestito ponte all'Alitalia. È un decreto legge costituito da 6 articoli ed un allegato.

Art. 1. Esenzione ICI prima casa

Per quanto riguarda l'ICI, il decreto stabilisce che a decorrere dal 2008 le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, fatta eccezione quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto n. 504 del 1992, saranno escluse dal pagamento dell'ICI.

Per effetto del provvedimento i Comuni perderanno 1.700 milioni di euro che saranno rimborsati dallo Stato. Infatti, il comma 4 dell'articolo 1, recita:

           

“La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3,  pari  a  1.700  milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata  ai  singoli  comuni,  in  aggiunta  a quella prevista dal comma 2-bis  dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.   A   tale   fine,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'interno  l'apposito  fondo  e'  integrato  di  un importo pari a quanto  sopra  stabilito  a  decorrere  dall'anno  2008.  In  sede di Conferenza  Stato-Citta'  ed  autonomie  locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri  e  modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro  dell'interno  provvede  ad  attuare  con  proprio  decreto.

Relativamente  alle  regioni  a  statuto speciale, ad eccezione delle regioni  Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano,  i  rimborsi  sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti,  che  provvedono  all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi  nei  loro   territori  nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.”

All'Art. 2. sono riportate le Misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro:

Per quanto riguarda il lavoro straordinario, sarà applicata una imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, fino a un massimo di 3.000 euro lordi, alle retribuzioni relative a: lavoro straordinario, lavoro supplementare o prestazioni rese in funzione di clausole elastiche, premi di produttività. La riduzione si applica soltanto al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro.

Art. 3.   Rinegoziazione mutui per la prima casa

  1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e l'Associazione bancaria  italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto,  aperta  all'adesione  delle  banche  e  degli  intermediari finanziari  ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia   bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo 1° settembre   1993,   n.   385,   le   modalita'  ed  i  criteri  di rinegoziazione,  anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito  ai  sensi  dell'articolo 120,  comma 2, del citato decreto legislativo  n.  385  del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per  l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale  anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2.  La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del  mutuo  ad  un  ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando  all'importo  originario  del  mutuo il tasso di interesse come  risultante  dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del  contratto  nell'anno  2006. L'importo della rata cosi' calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

  3.  La  differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di   ammortamento   originariamente   previsto  e  quello  risultante dall'atto   di  rinegoziazione  e'  addebitata  su  di  un  conto  di finanziamento  accessorio  regolato  al  tasso che si ottiene in base all'IRS  a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50.

  4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la  differenza  tra  l'importo  della rata dovuta secondo il piano di ammortamento  originariamente  previsto e quello risultante dall'atto di   rinegoziazione  generi  saldi  a  favore  del  mutuatario,  tale differenza  e'  imputata  a  credito  del  mutuatario  sul  conto  di finanziamento  accessorio.  Qualora  il  debito  del conto accessorio risulti  interamente  rimborsato  l'ammortamento  del  mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.

  5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria  scadenza  del mutuo, e' rimborsato dal cliente sulla base di  rate  costanti  il cui importo e' uguale all'ammontare della rata risultante  dalla  rinegoziazione e l'ammortamento e' calcolato sulla base dello stesso tasso a cui e' regolato il conto accessorio purche' piu' favorevole al cliente.

  6.  Le  garanzie  gia'  iscritte  a  fronte  del  mutuo  oggetto di rinegoziazione  continuano  ad  assistere  il  rimborso,  secondo  le modalita'  convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo.

  7.  Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del   decreto  legislativo  n.  385  del  1993  che  aderiscono  alla convenzione  di  cui  al  comma 1  formulano  ai clienti interessati, secondo  le  modalita' definite nella stessa convenzione, la proposta di  rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  L'accettazione  della  proposta e' comunicata dal mutuatario  alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla  comunicazione  della  proposta  stessa.  La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.

  8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e  tasse  di  alcun  genere  e  per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.

Art. 4. Sviluppo dei servizi di trasporto aereo

Alitalia

Il prestito di 300 milioni di euro concesso dal Governo ad Alitalia nell'aprile scorso viene trasformato in una ricapitalizzazione temporanea e potrà essere utilizzato per fare fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale. In caso di liquidazione dell'Alitalia, i 300 milioni di euro dovranno essere restituiti, solo dopo aver soddisfatto tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.Questa operazione è finanziata con: 205 milioni di euro provenienti dal Fondo per la competitività e lo sviluppo, previsto dalla Finanziaria 2007; 85 milioni di euro provenienti dal Fondo per la finanza d'impresa, previsto dalla Finanziaria 2007; 10 milioni di euro provenienti da risorse dei Ministeri dell'economia e della solidarietà sociale.

Art. 5. Copertura finanziaria

I fondi per finanziare le misure previste dal DL sono stati sottratti ad altre previsioni di spesa fissate dalla Finanziaria 2008, dalla Finanziaria 2007 e dal decreto Milleproroghe.

Art. 6. Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 27 maggio 2008

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