Conformità Impianti
Impianti esistenti: non è necessaria la dichiarazione di conformità
Comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico
Nessun rischio di distacco di acqua, luce e gas per le vecchie utenze domestiche che non hanno il certificato di conformità degli impianti. A chiarirlo è il Ministero dello Sviluppo economico che nella nota esplicativa che segue interviene per facilitare lapplicazione della disposizione che impone al fornitore di sospendere lerogazione di luce acqua e gas se non viene consegnata copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza degli impianti. In particolare, il Ministero anche per cancellare le possibili preoccupazioni degli utenti e dei fornitori su eventuali ostacoli al processo di liberalizzazione, chiarisce che:
Comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico
Nessun rischio di distacco di acqua, luce e gas per le vecchie utenze domestiche che non hanno il certificato di conformità degli impianti. A chiarirlo è il Ministero dello Sviluppo economico che nella nota esplicativa che segue interviene per facilitare lapplicazione della disposizione che impone al fornitore di sospendere lerogazione di luce acqua e gas se non viene consegnata copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza degli impianti. In particolare, il Ministero anche per cancellare le possibili preoccupazioni degli utenti e dei fornitori su eventuali ostacoli al processo di liberalizzazione, chiarisce che:
1) i commi da 3 a 5 dellart. 8 del Decreto Ministeriale n. 37/2008 (secondo i quali entro trenta giorni dallallacciamento della fornitura di gas, luce e acqua deve essere consegnata al fornitore copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza pena la sospensione del servizio) si riferiscono espressamente allallacciamento di nuove forniture. Ne consegue che qualsiasi modifica del contratto di fornitura già avviato (cambio del gestore o delle condizioni di fornitura o subentro ad un precedente utente, anche a seguito di temporanea disattivazione) non determina lobbligo di consegna della dichiarazione di conformità o di rispondenza. Il decreto, in sostanza, non ostacola la liberalizzazione del mercato elettrico, perché in caso di cambio del gestore non è previsto nessun nuovo adempimento.
2) per le utenze esistenti la dichiarazione di conformità o di rispondenza deve essere consegnata solo in caso di aumento della potenza impegnata se laumento consegue a interventi che impongono di per sé il rilascio della dichiarazione di conformità; oppure se laumento avviene nei rari casi in cui il decreto impone di redigere il progetto per i nuovi interventi: si tratta di impianti di notevole rilievo sotto il profilo della sicurezza, di regola non presenti nelle abitazioni, ma solo nei condomini o in esercizi produttivi o commerciali di un certo rilievo (ad esempio potenza dellimpianto elettrico superiore a 6 kw, ovvero superficie delle abitazioni superiore a 400 mq e degli immobili adibiti ad altri usi superiore a 200 mq). Anche in tali casi, comunque, lobbligo scatta solo se limpianto elettrico raggiunge almeno “la potenza di 6 kw”.
3) il fornitore professionale finale del servizio, che viene in contatto con lutente, potrà e dovrà controllare i nuovi allacci, mentre per le variazioni faranno fede le dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità dallutente. In ogni caso, gli obblighi richiesti al fornitore si limitano allacquisizione e conservazione della dichiarazione e alla gestione della procedura di temporaneo distacco fino al suo ottenimento.
4) la documentazione relativa agli impianti condominiali riguarda solo la parte comune delledificio e quindi degli impianti, mentre la documentazione relativa al singolo appartamento non comprende le parti comuni delledificio, e quindi nulla deve essere allegato al riguardo.
2) per le utenze esistenti la dichiarazione di conformità o di rispondenza deve essere consegnata solo in caso di aumento della potenza impegnata se laumento consegue a interventi che impongono di per sé il rilascio della dichiarazione di conformità; oppure se laumento avviene nei rari casi in cui il decreto impone di redigere il progetto per i nuovi interventi: si tratta di impianti di notevole rilievo sotto il profilo della sicurezza, di regola non presenti nelle abitazioni, ma solo nei condomini o in esercizi produttivi o commerciali di un certo rilievo (ad esempio potenza dellimpianto elettrico superiore a 6 kw, ovvero superficie delle abitazioni superiore a 400 mq e degli immobili adibiti ad altri usi superiore a 200 mq). Anche in tali casi, comunque, lobbligo scatta solo se limpianto elettrico raggiunge almeno “la potenza di 6 kw”.
3) il fornitore professionale finale del servizio, che viene in contatto con lutente, potrà e dovrà controllare i nuovi allacci, mentre per le variazioni faranno fede le dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità dallutente. In ogni caso, gli obblighi richiesti al fornitore si limitano allacquisizione e conservazione della dichiarazione e alla gestione della procedura di temporaneo distacco fino al suo ottenimento.
4) la documentazione relativa agli impianti condominiali riguarda solo la parte comune delledificio e quindi degli impianti, mentre la documentazione relativa al singolo appartamento non comprende le parti comuni delledificio, e quindi nulla deve essere allegato al riguardo.