Circolare del 3 ottobre 2007 (GURS 6 ottobre 2007, n. 48)

Lavori pubblici all'insegna della legalità e trasparenza in Sicilia

Circolare del 3 ottobre 2007 (GURS 6 ottobre 2007, n. 48)

La circolare ha come obiettivo l'individuazione delle soluzioni atte a produrre un iter corretto di aggiudicazione delle gare pubbliche come nel caso in cui è possiblie ripetere immediatamente la procedura qualore non sia stato possibile pervenire all'individuazione dell'offerta a cui aggiudicare la gara.
Per quanto concerne il durc (documento unico per la regolarità contributiva) la finalità del è quella di rapportare la validità del predetto documento in ambito regionale – stabilita in quattro mesi dal comma 12 bis dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le norme regionali – a quella della corrispondente norma nazionale ove la predetta validità è determinata in tre mesi. Resta ferma la validità temporale del documento unico di regolarità contributiva rilasciato anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 agosto 2007, n. 20.

Decentramento del catasto ai Comuni

Decentramento del catasto ai Comuni

D.P.C.M. 14 giugno 2007

(G.U. 05.07.2007, n. 154)

' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio scorso il D.P.C.M. 14 giugno 2007 Decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 197, della L. 27 dicembre 2006, n. 296' che fissa il passaggio del catasto ai Comuni dal prossimo primo novembre. A partire da questa data, i Comuni potranno gestire, totalmente o in parte, le funzioni catastali. Il provvedimento riforma una tradizionale prerogativa dello Stato, con ricadute sia ai fini delle politiche urbanistiche sia di quelle fiscali. Il D.P.C.M. regola il decentramento e prevede la fine della sperimentazione iniziata nel 2000. I Comuni avranno 90 giorni per decidere se partire il primo novembre di questàanno o aspettare il primo novembre del 2009. Anche con il decentramento le regole sono e restano nazionali, previste dalla legge, mentre ai Comuni andr' la gestione delle pratiche catastali. prevista anche la possibilità di far gestire i poteri del Comune, in materia di catasto, attraverso l'Agenzia del Territorio.
Il documento riguarda i parapetti provvisori, le reti di protezione e i sistemi combinati, e ha lo scopo di fornire una metodologia per la valutazione del rischio di caduta dall'alto e/o di urto contro il sistema di protezione dei bordi, nel corso di lavo

Rendimento energetico nell’edilizia

Rendimento energetico nell'edilizia

LR 28 maggio 2007, n. 13
BUR Piemonte 31 maggio 2007, n. 22
La Regione Piemonte, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, ha pubblicato la LR 28 maggio 2007, n. 13 che promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale. In particolare la LR 28 maggio 2007, n. 13 disciplina:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
c) l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;
d) i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;
e) le ispezioni periodiche degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;
f) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore; h) forme di incentivazioni economiche per i cittadini.
Il documento riguarda i parapetti provvisori, le reti di protezione e i sistemi combinati, e ha lo scopo di fornire una metodologia per la valutazione del rischio di caduta dall'alto e/o di urto contro il sistema di protezione dei bordi, nel corso di lavo

Accesso ai documenti amministrativi

accesso ai documenti amministrativi
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Accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Schema di regolamento

” 
Consiglio di Stato, parere 4 giugno 2007 n. 2148
Lo schema in esame stato predisposto in ricognizione dei compiti attualmente spettanti alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ed essendosi ritenuto di poter sopprimere la competenza che le attribuita dagli articoli 18, comma 1, e 27, comma 7, della legge n. 241 del 1990, che prevedono, rispettivamente: 1) che le amministrazioni comunicano alla Commissione le misure organizzative adottate idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, 2) di presentazione di atti e di documenti da parte di cittadini e di pubbliche amministrazioni, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e che, in caso di prolungato inadempimento di tale obbligo, le misure di cui sopra sono adottate dalla Commissione. Si tratta infatti dell'unica competenza scarsamente esercitata dalla Commissione in quanto non strettamente attinente al diritto di accesso.
Il documento riguarda i parapetti provvisori, le reti di protezione e i sistemi combinati, e ha lo scopo di fornire una metodologia per la valutazione del rischio di caduta dall'alto e/o di urto contro il sistema di protezione dei bordi, nel corso di lavo

Cancellazione ipoteca mutui immobiliari

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 di ieri 29 maggio i due provvedimenti con le disposizioni per la cancellazione d’ufficio dell’ipoteca per i mutui immobiliari.
Si tratta del decreto interdirigenziale 23 maggio 2007 dell'Agenzia del Territorio e del Dipartimento Affari di giustizia del ministero della Giustizia recante “Istituzione, presso il servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici dell'Agenzia del territorio, del registro delle comunicazioni, di cui all'articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.” e del Provvedimento 25 maggio 2007 dell’Agenzia del Territorio recante “Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalità di trasmissione della comunicazione, prevista dall’articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.”
Come già preannunciato ieri dal 2 giugno diventano operative, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Bersani-bis (articolo 13, commi 8-sexies e seguenti del decreto legge 7/2007, convertito con modifiche dalla legge 40/2007), le nuove disposizioni per la cancellazione d’ufficio dell’ipoteca per i mutui immobiliari.
E’, quindi, previsto che la cancellazione delle ipoteche venga effettuata l’estinzione ope legis dell'ipoteca non appena si sia verifica l’estinzione del debito contratto con istituti di credito, società finanziarie o enti di previdenza obbligatoria; l’ipoteca viene cancellata, quindi, d’ufficio, senza alcun onere per il debitore, a seguito della comunicazione del creditore alla conservatoria.

Nell’articolo 3, comma 2 del provvedimento è prevista una fase transitoria fino al 15 ottobre nella quale la comunicazione potrà avvenire tramite supporto informatico in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato “A” del provvedimento stesso, contenente le comunicazioni in formato elettronico con firma digitale.
Fino al 4 luglio 2007, i creditori che comunicano l'impossibilità tecnica a redigere le comunicazioni con le modalità di cui al comma 1 possono presentare le medesime in forma cartacea, utilizzando il modello di cui all'allegato “B” del provvedimento precisando che la sottoscrizione della comunicazione di cui all'allegato “B” deve essere autenticata, anche con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero dal responsabile del servizio di pubblicità immobiliare competente, o da persona da questi delegata.

Per i mutui estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine previsto dal comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomnadtata con avviso di ricevimento. Il comma 8-septies prevede che il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro 30 giorni dalla stessa data, senza oneri per il debitore stesso.

Codice appalti: scadenze in vista

Mancano poco più di due mesi all’entrata in vigore delle norme del codice dei contratti sospese con il Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 recante “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell’articolo 25, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62” che ha introdotto alcune modifiche formali e di dettaglio nel Codice dei contratti e che ha rinviato all’1 agosto 2007 l’entrata in vigore di alcuni importanti istituti del Codice stesso tra i quali ricordiamo: – l’appalto integrato nei settori ordinari (art. 53, commi 2 e 3); – il dialogo competitivo (art. 58); – l’accordo quadro nei settori ordinari (art. 59); – l’ampliamento della trattativa privata ( artt. 56 e 57); – le centrali di committenza (art. 33); – l’abrogazione del criterio per l’aggiudicazione dei contratti relativo alla maggiore entità di lavori e servizi che il general contractor si impegna a subaffidare a terzi (art. 177, comma 4, lettera f). Ricordiamo che dopo l’approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio scorso di un secondo decreto correttivo che per diventare legge dello Stato dovrà superare i passaggi alla Conferenza Stato-Regioni, al Consiglio di Stato ed alle competenti Commissioni parlamentari ma che ha già incassato il primo “NO” della Conferenza delle Regioni.
Con la bocciatura del secondo decreto correttivo continua, dunque, il braccio di ferro tra il Governo e e le Regioni e l’oggetto del contendere riguarda, in primo luogo, la revisione delle competenze, contenuta nell’articolo 4 del Codice stesso.
Le Regioni, infatti, chiedono che il problema sia esaminato e risolto senza attendere il verdetto della Corte costituzionale, il cui intervento è stato richiesto dalle stesse autonomie che impugnarono il D.Lgs. n. 163/2007 all’indomani della sua approvazione e che è atteso per il 23 ottobre 2007.

Ci chiediamo quali siano gli intendimenti del Ministro delle Infrastrutture Antonio di Pietro che deve confrontarsi nei prossimi due mesi con importanti scadenze quali, appunto:

  • l’entrata invigore, ameno di ulteriori proroghe delle norme sospese con il D.Lgs. n. 163/2006;
  • l’emanazione entro l’1 luglio 2007 del Nuovo Regolamento che sostituirà l’attuale Regolamento della legge n. 109/1994 (D.P.R. n. 554/1999) in atto ancora utilizzato per quelle parti compatibili con le disposizioni del nuovo Codice degli appalti;
  • l’emanazione del nuovo capitolato generale d’appalto.

Siamo certi, però, che il Governo non riuscirà a mantenere gli impegni assunti e che tutti gli operatori del settore (enti appaltanti, professionisti ed imprese) dovranno continuare ad operare utilizzando il Regolamento ed il Capitolato generale a suo tempo predisposti per la legge n. 109/1994 generando una serie di problemi che sfociano in contenziosi o in istanze di parere ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 indirizzate all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che da gennaio di quest’anno ad oggi è dovuta intervenire con ben 140 determinazioni alla media di circa una al giorno.

Ma speriamo di sbagliarci ed attendiamo un semplice segnale da parte del Ministro che si pronunci su come intende operare in merito alle norme rinviate e che precisi le date in cui saranno pronte le bozze del nuovo regolamento e del nuovo capitolato generale .