Proroga 8 febbraio 2015 per l’invio dell’autocertificazione dei crediti informali

Proroga 8 febbraio 2015 per l'invio dell'autocertificazione dei crediti informali

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Formazione Continua Ingegneri, il tutorial per compilare il modulo di autocertificazioneTenuto conto delle difficoltà  connesse all'avvio degli adempimenti relativi alla formazione continua, si comunica che è stata posticipata all'8 febbraio 2015 la scadenza per l'invio dell'autocertificazione, a cura degli iscritti all'Albo, per il riconoscimento dei 15 CFP dovuti all'aggiornamentoinformale legato all'attività  professionale svolta nell'anno 2014 di cui all'art. 5, tabella A del “Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale“.

È altresì prorogata all'8 febbraio 2015 la scadenza per l'invio dell'autocertificazione da parte degli iscritti all'Albo per il riconoscimento della seguente tipologia di crediti informali

• Pubblicazioni qualificate nell'ambito dell'ingegneria

• Brevetti nell'ambito dell'ingegneria

• Partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche nell'ambito dell'ingegneria

• Partecipazione a commissioni di esami di stato per l'esercizio della professione di ingegnere

A partire dal 28 febbraio 2015, ogni iscritto potrà  accedere, previo rilascio di apposite credenziali, alla propria pagina personale disponibile suo portale www.formazionecni.it. In questa sezione sarà  possibile verificare in dettaglio il proprio “portafoglio CFP” con l'indicazione di tutti i CFP acquisiti durante il 2013 e 2014, per ogni specifica categoria (non-formale, informale e formale), compreso quelli acquisiti a seguito della presentazione di autocertificazione.

Entro tale data sarà  inviata una nuova circolare con le indicazioni utili per il rilascio delle credenziali personali.

Circolare n. 473/XVIII Sess. Scarica Circolare

Ecobonus 2015: prorogate le detrazioni 65%

Ecobonus 2015: prorogate le detrazioni 65%

È confermata la proroga fino al 31 dicembre 2015 del 'classico' ecobonus 65% per la riqualificazione energetica degli edifici e della detrazione del 50% per le ristrutturazioni, i mobili e gli elettrodomestici, alle stesse condizioni attuali.

Ecobonus 2015: prorogate le detrazioni 65%La legge di Stabilità  incrementa, inoltre, la ritenuta sui bonifici, che passa dal 4 all'8 per cento. Si tratta della ritenuta che banche e poste devono applicare al momento del pagamento dei bonifici a titolo di acconto dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori.

Ecco le nuove disposizioni, contenute al comma 47 dell'art. 1, schematizzate in punti:

detrazione del 65% per gli interventi di efficienza energetica fino al 31 dicembre 2015, (in luogo del 50% previsto a partire dal 1″° luglio 2015), estesa anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, relative a:

1) interventi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità  immobiliari di cui si compone il condominio;

2) acquisto e posa di pannelli solari, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;

3) acquisto e posa di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;

4) detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie (in luogo del 40% previsto a partire dal 1″° gennaio 2015), fino a fine 2015;

5) detrazione del 50% per le spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, fino al 31 dicembre 2015. Le spese saranno computate indipendentemente dall'importo sostenuto per le spese di ristrutturazione che fruiscono della detrazione di cui all'art. 16 , comma 1, D.L. n. 63/2013;

6) detrazione del 65% per gli interventi di adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone ad alta pericolosità  (zone 1 e 2), anche in questo caso per tutto il 2015 (in luogo del 50% previsto a partire dal 1″° luglio 2015).

Ecobonus e ristrutturazioni, agevolazioni prorogate per tutto il 2015

Ecobonus 2015: prorogate le detrazioni 65%Legge dello Stato 23/12/2014 n. 190

LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015). (14G00203) (GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 – Suppl. Ordinario n. 99)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2015, ad eccezione della disposizione di cui al comma 16 che entra in vigore il 01/7/2015, delle disposizioni di cui ai commi 281, 282, 283, 396, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 487, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 che entrano in vigore il 29/12/2014, del comma 503 che entra in vigore il 29/12/2014 e dei commi 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699 e 700 che entrano in vigore il 30/12/2014.

Rapporto nazionale pesticidi nelle acque. Dati 2011-2012 – Edizione 2014

Rapporto nazionale pesticidi nelle acque. Dati 2011-2012 – Edizione 2014

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-nazionale-pesticidi-nelle-acque.-dati-2011-2012.-edizione-2014

L'ISPRA realizza il rapporto nazionale sulla presenza di pesticidi nelle acque per fornire su base regolare le informazioni sulla qualità  della risorsa idrica in relazione ai rischi di tali sostanze. Il rapporto è il risultato di una complessa attività  che coinvolge le Regioni e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, che effettuano le indagini sul territorio e trasmettono i dati all'ISPRA, che a sua volta svolge un compito di indirizzo tecnico-scientifico e valutazione delle informazioni.

Pur non essendo in discussione il beneficio che deriva dall'impiego delle sostanze chimiche in agricoltura, tuttavia esso pone questioni in termini di possibili effetti negativi sull'ambiente e per, il suo tramite, alla salute umana. La maggior parte dei pesticidi, il cui utilizzo è peraltro diffuso anche in altri ambiti non strettamente agricoli, è costituita, infatti, da molecole di sintesi selezionate per combattere taluni organismi nocivi e per questo generalmente pericolose per tutti gli organismi viventi.

Nel quadro dell'impegno generale dell'ISPRA a produrre informazioni scientifiche accurate e tempestive, al fine di proteggere l'ambiente in cui viviamo e di consentire una migliore gestione delle risorse naturali, si inserisce la realizzazione a partire dal 2003 del rapporto nazionale pesticidi nelle acque, il cui obiettivo specifico è quello di fornire elementi per l'individuazione di eventuali effetti negativi dei pesticidi, non previsti in fase di autorizzazione, nonché di fornire informazioni sulla loro presenza nelle acque seguendone l'andamento nel tempo.

Il rapporto viene realizzato nel contesto della regolamentazione nazionale dei pesticidi, tenendo conto della normativa per la tutela delle acque, che con la direttiva quadro acque e le direttive figlie, stabilisce i criteri per lo sviluppo delle reti e per l'esecuzione del monitoraggio e fissa standard di qualità  ambientale per un certo numero di sostanze “prioritarie”.

L'ISPRA è istituzionalmente chiamata, nell'ambito del Piano di Azione Nazionale previsto dalla Direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi, a svolgere un ruolo di indirizzo tecnico-scientifico nella predisposizione dei piani di monitoraggio e nella verifica dell'efficacia delle misure adottate per la riduzione dei rischi associati all'uso dei pesticidi. A tale scopo, l'Istituto predispone gli indicatori per la verifica dell'efficacia delle misure, individuati dal Piano stesso, sulla base dei dati di monitoraggio.

La realizzazione del rapporto è il risultato di una complessa attività  che coinvolge le Regioni e il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, attraverso l'impegno delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente nella gestione delle reti di monitoraggio e dell'ISPRA per le attività  di coordinamento, sopra descritte, nonché per la stesura del rapporto annuale e l'elaborazione degli indicatori.

Con questa edizione del rapporto, che riporta i risultati delle indagini svolte nel biennio 2011-2012, l'ISPRA, oltre a rispondere all'obbligo normativo di relazione alle autorità  competenti, adempie al mandato istituzionale di divulgazione della conoscenza ambientale.

La pubblicazione si inquadra, infine, nell'ambito più generale delle iniziative che l'ISPRA sta sviluppando sul tema della sostenibilità  ambientale dei singoli macrosettori economici, in questo caso l'agricoltura. L'Istituto mette le competenze e conoscenze tecniche e scientifiche presenti al suo interno, in un'ottica di “contaminazione” e trasversalità , a disposizione degli altri stakeholder nazionali, e quindi del Paese. L'obiettivo è quello di una crescita complessiva della consapevolezza degli attori e dei decisori sui dati reali da cui è necessario partire per una ricomposizione del rapporto tra sviluppo e ambiente.

Rapporto nazionale pesticidi nelle acque. Dati 2011-2012 - Edizione 2014 Rapporto nazionale pesticidi nelle acque. Dati 2011-2012 – Edizione 2014

Informazioni legali
L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), le Agenzie Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (APPA) e le persone che agiscono per loro conto non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo rapporto.

ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma
www.isprambiente.gov.it
ISPRA, Rapporti 208/14
ISBN 978-88-448-0681-1
Riproduzione autorizzata citando la fonte
Elaborazione grafica
ISPRA
Grafica di copertina: Franco Iozzoli
Foto di copertina: Paolo Orlandi
Coordinamento editoriale:
Daria Mazzella
ISPRA – Settore Editoria

ALBO GESTORI AMBIENTALI. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ISCRIZIONE

ALBO GESTORI AMBIENTALI. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ISCRIZIONE

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la delibera n. 7 del 25 novembre 2014 che regolamenta le modalità  di comunicazione all'Albo di variazioni di iscrizione in caso di fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni di azienda.

Per queste tipologie di variazioni, il Comitato Nazionale prevede l'effettuazione di una comunicazione di variazione tramite PEC da parte dell'impresa cui viene trasferita l'iscrizione. La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di efficacia della variazione, utilizzando la modulistica allegata alla delibera.

Il testo del provvedimento e la modulistica è riportata in allegato

Deliberazione 25 novembre 2014, prot. n. 7/Albo/Cn

1. Nei casi di variazioni dell'iscrizione all'Albo che prevedono il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d'azienda o di ramo d'azienda, conferimenti, l'impresa cui viene trasferita l'iscrizione, entro trenta giorni dalla data di efficacia della variazione, deve darne comunicazione tramite Pec alla Sezione regionale competente presentando la dichiarazione di cui all'allegato '''A'', corredata, ove necessario, dall'appendice alla polizza fideiussoria già  prestata riportante gli estremi della variazione intervenuta. La Sezione regionale rilascia la ricevuta di cui all'allegato “B”, che deve accompagnare il provvedimento d'iscrizione in corso di validità  affinché l'impresa possa giovarsi di quanto disposto dall'articolo 18, comma 5, del Dm 120/ 2014. In difetto l'attività  non può essere proseguita.

2. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 la Sezione regionale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione all'impresa.

3. II termine di cui al comma 2 può essere interrotto, per non più di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della comunicazione non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla Sezione regionale gli elementi e la documentazione richiesti.

4. Qualora l'impresa non provveda all'invio di quanto previsto al comma 3 entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Sezione regionale, la Sezione stessa delibera l'avvio del procedimento disciplinare di cui all'articolo 21 del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

delibera n. 7 del 25 novembre 2014 delibera n. 7 del 25 novembre 2014

Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali

Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali

Consiglio Nazionale degli Ingegneri svolgere prestazioni occasionali in concomitanza con un rapporto di lavoro dipendente

Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, attraverso la pubblicazione di un importante documento, interviene sulla questione della possibilità , per gli iscritti agli albi, di svolgere prestazioni occasionali in concomitanza con un rapporto di lavoro dipendente. Per questi professionisti la normativa prevede un'eccezione che consente loro di espletare lavoro occasionale senza limiti temporali e di compenso e senza l'obbligo della partita IVA.

Il documento è stato redatto da Luca Di Maio

La presente nota intende ricondurre ad uno schema unitario le diverse normative (Civilista, Fiscale e Previdenziale) che regolano la possibilità  o meno di effettuare prestazioni d'opera intellettuale sotto forma di prestazioni occasionali, senza la necessità  di possedere la partita IVA, da parte degli iscritti ad albi professionali e superando i limiti di tempo e la soglia di compenso indicati dalle norme che regolano le prestazioni occasionali (comma 2 art. 61 del decreto legislativo 276/2003).

In particolare, occorre tenere presente i seguenti aspetti:

i limiti imposti dalla normativa sui contratti di “collaborazione occasionale“, consistenti nel fatto che il rapporto contrattuale non deve avere durata superiore a 30 giorni e deve prevedere un compenso entro 5.000 euro (percepito nel medesimo anno solare), non valgono per le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, secondo quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 61 del decreto legislativo 276/2003, oltre che da interpretazione autentica;

l'iscrizione ad un albo professionale non è da considerarsi come elemento sufficiente a configurare la professione abituale di un'attività , assoggettabile quindi a regime Iva e non sottoponibile a regime di collaborazione occasionale, per il quale non è invece necessaria l'apertura di partita Iva;

ne segue che l'iscritto all'albo che non eserciti attività  di lavoro autonomo con i requisiti propri di questàultimo, ovvero l'abitualità , cioè l'esercizio di una pluralità  di atti economici svolti con regolarità , sistematicità  e ripetitività , potrà  svolgere attività  di lavoro occasionale, con le caratteristiche proprie di questa fattispecie, ovvero un lavoro per l'appunto occasionale, svolto prevalentemente in proprio senza vincolo di subordinazione con il committente, ma nello stesso tempo senza i limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa, oltre che senza la necessità  di disporre di partita Iva.

Quanto detto permetterebbe pertanto ad un iscritto ad albo professionale che svolge, tuttavia, come attività  prevalente quella di lavoro dipendente, la possibilità  di esercitare prestazioni occasionali senza i limiti di tempo e di compenso previsti dalla normativa in materia di lavoro occasionale e senza la necessità  di disporre di partita Iva. Resta fermo il principio (ribadito dall'art. 44, comma 2, del d.l. 326/03) che per lo svolgimento di lavoro occasionale con compensi superiori a 5.000 euro, i percettori dovranno iscriversi alla gestione separata Inps per il relativo versamento dei contributi previdenziali. Il regime fiscale e quello previdenziale applicabili ai casi di iscritti ad albo professionale che prestano lavoro occasionale vengono descritti nelle pagine che seguono.

Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionaliProfessionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali

Regolamento per la formazione professionale continua Geometri

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

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AI SENSI DEL D.P.R. 7 AGOSTO 2012 N. 137, ARTICOLO 7

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Regolamento per la formazione professionale continua geometri

Regolamento per la formazione professionale continua geometriLa formazione professionale continua è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2010, così previsto dal Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato il 10 novembre 2009 dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

Sono soggetti all'obbligo formativo tutti gli iscritti all'Albo professionale con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta) CFP (crediti formativi professionali).

Dal 1 gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove norme sulla Formazione Professionale Continua dei Geometri. Soglie minime, criteri per l'attribuzione del Credito Formativo ed accreditamento degli eventi nel Sistema Informativo Nazionale rappresentano le principali novità  rispetto al precedente Regolamento.

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Tutti gli eventi formativi devono comprendere, anche disgiuntamente:

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  • le discipline tecnico-scientifiche inerenti l'attività 
  • professionale del geometra con riferimento allo Standard di Qualità  della professione del Geometra approvato dal Consiglio Nazionale
  • le norme deontologiche e di ordinamento professionale
  • altre discipline comunque funzionali all'esercizio della professione.

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E' ammessa la formazione a distanza (FAD) e la formazione a distanza qualificata (FAD-Q) con le modalità  approvate dal CNGeGL.

In allegato il documento di sintesi presentato nell'Assemblea del 19 dicembre 2014 Collegio Provinciale geometri di Bologna

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUAREGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Windows 10, nuovo browser Microsoft

spartan 10Insieme a Windows 10 farà  capolino un nuovo browser targato Microsoft: il suo nome in codice, presumibilmente provvisorio, è Spartan, e avrà  l'obiettivo di dare del filo da torcere a Chrome e Firefox. Lo spiffero di corridoio è partito dall'esperta di tecnologia Mary Jo Foley su Zdnet e si è propagato a macchia d'olio in Rete, sebbene da Redmond per ora non sia arrivata nessuna conferma in merito.

E' un browser progettato tutto da capo, “più simile a Chrome e Firefox” ma che avrà  il motore JavaScript Chakra e il motore di rendering Trident in comune con i prodotti attuali di Microsoft. Windows 10 (almeno la versione desktop) sarà  disponibile sia con Spartan che Explorer 11.

Secondo le notizie in rete, IE 11 sarà  presente per chi non vuole usare il nuovo browser, e Spartan sarà  compatibile sia con le versioni desktop che mobile di Windows 10.

L'azienda di Redmond potrebbe sfoggiare Spartan il 21 gennaio, giorno in cui la società  rivelerà  la sua prossima serie di funzioni di Windows 10. Tuttavia, Spartan potrebbe non essere ancora sufficientemente funzionale per essere incluso della prossima Technical Preview di Windows 10 che dovrebbe essere disponibile ai tester all'inizio del 2015.

La domanda è sempre la stessa: quanto vale la percentuale che indica Internet Explorer come il più usato quando è il browser preinstallato sul sistema operativo più diffuso al mondo? Insomma, potendo scegliere liberamente il primo browser da installare, quante persone opterebbero per Internet Explorer invece di Chrome o Firefox? Probabilmente poche, se non altro per la cattiva fama che oramai segue il prodotto di Redmond