Gratuitamente consulenza tecnici qualificati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica

Gratuitamente consulenza tecnici qualificati al rilascio dell'attestato di prestazione energeticaÈ possibile usufruire gratuitamente della consulenza di tecnici qualificati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica
La Regione Toscana promuove una campagna per l'efficienza energetica degli edifici

Per sapere se, come e quanto è possibile risparmiare sui costi energetici degli edifici la Regione Toscana offre ai suoi cittadini la possibilità  di usufruire gratuitamente della consulenza di tecnici qualificati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica (APE).

È questo il primo passo per definire le caratteristiche di un edificio, specialmente di quelli meno recenti, e individuare le possibili azioni da mettere in atto per ridurre i consumi e la bolletta energetica.

Attualmente questo tipo di interventi può fruire della proroga degli incentivi statali, pari al 50% per le ristrutturazioni e al 65% per gli interventi volti al risparmio energetico e del fondo di garanzia istituito dalla Regione Toscana per le operazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di investimenti volti alla riqualificazione energetica e all'istallazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (L.R. 27 dicembre 2011, n.66).

La garanzia, senza oneri e spese a carico dei beneficiari, è rilasciata a favore dei soggetti finanziatori fino a un importo massimo garantito dell'80% di ciascuna operazione finanziaria, con tetti massimi di 100 mila euro per le persone fisiche, 250 mila per gli altri soggetti beneficiari e 375 mila per gruppi di imprese.

Gli investimenti per la riqualificazione energetica e l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, sono relativi a:

  • impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
  • impianti solari fotovoltaici da connettere alla rete di trasmissione elettrica, di potenza di picco compresa tra 1 kilowatt e 100 kilowatt;
  • impianti eolici fino a 100 kilowatt;
  • impianti di riscaldamento, cogenerazione e trigenerazione a biomassa di potenza nominale non superiore a 1000 kilowatt termici e 350 kilowatt elettrici, solo se alimentati da biomasse da filiera corta;
  • impianti mini-idroelettrici, fino a 100 kilowatt;
  • impianti per l'utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido;
  • impianti di illuminazione pubblica che utilizzano tecnologie ad alta efficienza, lampade a risparmio energetico, sistemi di alimentazione elettronica con tele controllo e telegestione o lampioni fotovoltaici;
  • impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo alimentati a gas naturale fino a 500 kilowatt termici e 250 kilowatt elettrici;
  • impianti e reti di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private;
  • coibentazioni ed interventi di riduzione dei consumi energetici ed installazione di uno degli impianti di cui alle lettere da a) a i)

Per informazioni: http://www.regione.toscana.it/-/risparmio-energia

fonte ARPAT

INTERPELLO N. 29 2014

INTERPELLO N. 29/2014

All'ANISA
Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio
INTERPELLO N. 29/2014

Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza AntincendioOggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – agevolazioni ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 – assunzione di lavoratori in “sostituzione” di altri lavoratori impiegati con mansioni differenti – dimissioni e risoluzioni consensuali.

L'ANISA – Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio – ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990.

In particolare, l'istante chiede quale sia la corretta interpretazione della locuzione “in sostituzione” contenuta nella norma, ponendo altresì la questione circa l'applicabilità  di questàultima nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore e di risoluzione consensuale ex art. 7, L. n. 604/1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, L. n. 92/2012.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dalla lettura dell'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, come riformulato dalla L. n. 92/2012, secondo il quale “in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi (…)”.


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Dal dettato normativo si evince che, per poter fruire delle agevolazioni, è necessario che la nuova assunzione non venga effettuata al fine di sostituire lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, e non più “per qualsiasi causa licenziati o sospesi” come era previsto anteriormente alla Legge n. 92.………

INTERPELLO N. 29 2014INTERPELLO N. 29 2014

Pubblicazioni SUVA Novembre 2014

Pubblicazioni SUVA Novembre 2014

Calcestruzzo, linee aeree ad alta tensione, linee elettriche ordinarie, trasporto con elicottero,

Calcestruzzo, linee aeree ad alta tensione, linee elettriche ordinarie, trasporto con elicottero.

  • Prevenzione: campagne e proposte 2015
  • Nove regole vitali per il montaggio di elementi in calcestruzzo
  • Nove regole vitali per il montaggio di elementi in calcestruzzo. Vademecun
  • Sei regole vitali per chi lavora sulle linee aeree ad alta tensione
  • Sette regole vitali per chi lavora sulle linee elettriche ordinarie
  • Sette regole vitali per chi lavora sulle linee elettriche ordinarie. Vademecum
  • Nove regole vitali per il personale di terra in caso di trasporto con elicottero
  • Modulo di notifica o mutazione “«Bombole negli impianti di spegnimento fissi”»

Pubblicazioni SUVA Novembre 2014Pubblicazioni SUVA Novembre 2014

Le pubblicazioni sono in i PDF compresse in ZIP ( 16 MB )

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Macchina agricola raccoglifrutta

Macchina agricola raccoglifrutta
ISTRUZIONI PER LA PRIMA VERIFICA PERIODICA
Ai sensi dell'articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aprile 2011
Edizione 2014

Pubblicazione realizzata da
INAIL
Dipartimento Innovazione Tecnologica e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici
AUTORI
Sara Anastasi
Vincenzo Laurendi
Luigi Monica
Leonardo Vita
Marco Pirozzi
COLLABORAZIONE
Daniela Gaetana Cogliani

  • Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione
  • di una macchina agricola raccoglifrutta
  • Richiesta di prima verifica periodica
  • Campo d'applicazione
  • Riferimenti legislativi previgenti al D.M. 11 aprile 2011
  • Riferimenti normativi
  • Scheda tecnica per macchina agricola raccoglifrutta
  • Verbale di prima verifica periodica
  • Documentazione

Macchina agricola raccoglifruttaLe macchine agricole raccoglifrutta (comunemente denominate carri raccoglifrutta), considerate “impianti speciali” di cui al punto 9 dell'allegato A al Decreto Ministeriale 4 marzo 1982, rientrano tra le attrezzature di lavoro dell'allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. come ponti sospesi e relativi argani.

Il D.M. 4 marzo 1982, relativo al riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati, stabiliva che tali macchine fossero sottoposte a collaudo con conseguente rilascio di libretto d'immatricolazione (da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di ingegnere o architetto abilitati a norma di legge) e a successive verifiche periodiche con cadenza biennale affidate all'ispettorato del lavoro (oggi Direzioni Territoriali del Lavoro), a decorrere dalla data di attribuzione della matricola da parte dello stesso Ministero.

Ne consegue che una macchina agricola raccoglifrutta già  sottoposta a verifica periodica non rientra nel regime di prima verifica periodica INAIL, ma in quello delle verifiche successive.
Le macchine non marcate CE ovvero immesse sul mercato in assenza di direttive di prodotto di riferimento, essendo ancora vigente il D.M. 4 marzo 1982, sono soggette al previsto regime di collaudo; tuttavia, per quanto attiene la richiesta di immatricolazione, allo scopo di facilitare la gestione della banca dati da parte di INAIL, la comunicazione dovrà  essere inoltrata all'Unità  Operativa Territoriale competente che provvede all'assegnazione della matricola.

Trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola, come previsto dall'art. 4 del già  citato decreto, per il collaudo il datore di lavoro potrà  rivolgersi ad un tecnico abilitato.

Macchina agricola raccoglifruttascarica documento INAIL

Norma UNI 11558 sui valutatori immobiliari

E' stata pubblicata la nuova norma UNI 11558 sui valutatori immobiliari, che definisce i requisiti di conoscenza, abilità  e competenza del valutatore immobiliare allo scopo di meglio determinare il valore degli immobili.

LE COMPETENZE RICHIESTE.

Tra le competenze specifiche richieste a questa figura professionale, che deve aver maturato un'esperienza nel settore di almeno tre anni, rientrano le conoscenze in estimo, principi di economia e mercati immobiliari, sistema catastale, fiscalità  immobiliare, certificazione ambientale e, più in generale, competenze in diritto urbanistico, matematica finanziaria, statistica, scienza e tecnica delle costruzioni.

Il valutatore, inoltre, deve possedere le competenze necessarie ad effettuare la valutazione in modo appropriato, sia nella tecnica di rilevazione dei dati e nell'applicazione dei procedimenti di stima, sia nell'audit immobiliare e nel riesame dei rapporti di valutazione.

La norma UNI 11558 definisce i requisiti di conoscenza, abilità  e competenza del valutatore immobiliare allo scopo di meglio determinare il valore degli immobili.

Il valutatore, inoltre, deve possedere le competenze necessarie ad effettuare la valutazione in modo appropriato, sia nella tecnica di rilevazione dei dati e nell'applicazione dei procedimenti di stima, sia nell'audit immobiliare e nel riesame dei rapporti di valutazione. A livello nazionale, i valutatori immobiliari possono essere professionisti iscritti ad albi o registri (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali, agronomi), società  di valutazione immobiliare, agenti immobiliari, periti esperti iscritti presso le Camere di Commercio, studi associati di professionisti.

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Professioni non organizzate, norme UNI

Sul sito UNI vengono aggiornate costantemente le norme UNI pubblicate ai sensi della legge 4/2013, aggiornato al 6 novembre 2014.

Professioni non organizzate, norme UNICon l’approvazione della legge 4 del 14 gennaio 2013Disposizioni in materia di professioni non organizzate” l’attività  di normazione UNI ha assunto ulteriore rilevanza. Infatti la legge dà  piena applicazione al principio di sinergia tra legislazione e normazione tecnica.

In particolare l’articolo 6 “Autoregolamentazione volontaria”, pur non rendendo obbligatorio il rispetto delle norme UNI, definisce quei principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato dell’attività  professionale che la norma tecnica di fatto garantisce. Così la conformità  alle norme UNI e la partecipazione ai lavori degli organi tecnici (di cui all’articolo 9 “Certificazione di conformità  a norme tecniche UNI“) diventano un fattore determinante.

Per concorrere alla promozione dell’informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo alla pubblicazione delle norme UNI relative alle attività  professionali “non regolamentate” (art. 6.4 della legge 4/2013), qui di seguito riportiamo l’elenco delle norme UNI pubblicate ai sensi della legge 4/2013, aggiornato al 6 novembre 2014.

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UNI 11557:2014
Attività  professionali non regolamentate – Serraturieri e tecnici di casseforti professionisti – Requisiti di conoscenza, abilità  e competenza
UNI 11556:2014
Attività  professionali non regolamentate – Posatori di pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o a base di legno – Requisiti di conoscenza, abilità  e competenza
UNI 11555:2014
Attività  professionali non regolamentate – Posatori di sistemi a secco in lastre – Requisiti di conoscenza, abilità , competenza
UNI 11554:2014
Attività  professionali non regolamentate – Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione – Requisiti di conoscenza, abilità  e competenza
UNI 11535:2014
Qualificazione delle professioni per il trattamento di dati e documenti – Figura professionale del bibliotecario – Requisiti di conoscenza, abilità  e competenza
UNI 11536:2014
Qualificazione delle professioni per il trattamento di dati e documenti – Figura professionale dell’archivista – Requisiti di conoscenza, abilità  e competenza
UNI 11511:2013
Attività  professionali non regolamentate – Tributarista – Requisiti di conoscenza, abilità  e competenza.
UNI 11491:2013
Attività  professionali non regolamentate – Figura professionale del naturopata – Requisiti di conoscenza, abilità  e competenza.
UNI 11483:2013
Attività  professionali non regolamentate – Figura professionale del comunicatore – Requisiti di conoscenza, abilità  e competenza.
UNI 11475:2013
Attività  professionali non regolamentate – Figure professionali afferenti al campo delle scienze motorie (chinesiologi) – Requisiti di conoscenza, abilità  e competenza.
UNI 11476:2013
Attività  professionali non regolamentate – Figure professionali operanti nel campo della fotografia e comunicazione visiva correlata – Requisiti di conoscenza, abilità , competenza.
UNI 11477:2013
Attività  professionali non regolamentate – Patrocinatore stragiudiziale professionista del risarcimento del danno – Requisiti di conoscenza, abilità  e competenza.
UNI 11506:2013
Attività  professionali non regolamentate – Figure professionali operanti nel settore ICT – Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità  e competenze.

Professioni non organizzate, norme UNIElenco delle norme UNI ante-legge 4/2013 (file excel)

ADR 2015 Direttiva 2014/103/UE del 22.11.2014

ADR 2015: recepita dall'UE con la Direttiva 2014/103/UE del 22.11.2014

ADR 2015DIRETTIVA 2014/103/UE DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, considerando quanto segue:

(1) L'allegato I, sezione I.1, l'allegato II, sezione II.1, e l'allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE rimandano a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili, come definito all'articolo 2 di tale direttiva.

(2) Le disposizioni dei sopra citati accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Pertanto, le ultime versioni modificate di tali accordi si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015, con un periodo transitorio che terminerà  il 30 giugno 2015.

(3) L'allegato I, sezione I.1, l'allegato II, sezione II.1 e l'allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza.

(4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ADR 2015Direttiva 2014/103/UE del 22.11.2014