Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2013

Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 29 d.l. 244/1995.

Come è noto, l'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 – convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341 – e successive modifiche e integrazioni, prevede che ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La normativa prevede altresì che, se entro il 31 luglio non intervenga il decreto, si applichi – decorsi 30 giorni – la riduzione stabilita per l'anno precedente.

Pertanto, se – entro la citata data del 31 luglio – non dovesse intervenire il decreto, a decorrere dal 30 agosto 2013 le aziende edili potranno applicare lo sgravio nella misura fissata per il 2012, pari a 11,50%.

Circa le modalità  di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, si rinvia ai criteri da ultimo illustrati con la circolare 28/2013.

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013.

Per poter fruire del beneficio è necessario inoltrare apposita istanza telematica (modulo Rid-Edil), secondo le modalità  descritte nel messaggio 12320/2012.

L'istanza potrà  essere inoltrata dopo l'emanazione del decreto ovvero – in mancanza di questàultimo -”  a decorrere dal 30 agosto 2013.

Entro il giorno successivo all'inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione.
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi allo sgravio saranno contraddistinte dal Codice di Autorizzazione 7N.

A prescindere dalla data di inoltro, il CA 7N avrà  validità  da agosto a dicembre 2013.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro, che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, inoltrerà ”  l'istanza avvalendosi della funzionalità  “contatti” del cassetto previdenziale aziendale; la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà  il codice 7N relativamente all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, con le modalità  descritte nel messaggio 12320/2012; nei casi di matricole sospese o cessate, i datori di lavoro dovranno ritrasmettere il flusso UniEmens relativo all'ultimo mese in cui la matricola era attiva, indicando l'importo del beneficio spettante.

Nell'ipotesi in cui il decreto, successivamente intervenuto, dovesse modificare la misura dello sgravio rispetto all'anno 2012, l'Istituto provvederà  a recuperare l'eccedenza, ovvero fornirà  alle aziende istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.

Il Direttore Generale ” ”  ” 
Nori

SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA ART. 79 BIS L.R. 61/85

Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 97 del 31 gennaio 2012

Approvazione note di indirizzo per l'applicazione dell'art. 79 bis della L.R. 61/85, come modificata dalla L.R. n. 4/2008, aggiornamento delle istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.

Dopo più di due anni dall'entrata in vigore dell'art. 79 bis della L.R. 61/85 (sulla sicurezza dei lavori di manutenzione in quota), tenendo conto di alcune modifiche legislative intervenute a livello nazionale e delle richieste di chiarimento pervenute, il provvedimento approva un documento utile all'interpretazione della norma e al superamento di alcuni aspetti di criticità  emersi, dando anche alcune indicazioni per la semplificazione del procedimento di valutazione dei progetti per interventi edilizi rientranti nel campo di applicazione della stessa. La delibera approva altresì l'aggiornamento delle istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza, già  approvate con DGR 2774/2009. La delibera non prevede impegno di spesa.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà  atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità  con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTO l'art. 79 bis della legge regionale 61/85 “Norme per l'assetto e l'uso del territorio”.

VISTO l'art. 20 del DPR 380/2001 come modificato dalla L. 106/2011.

VISTA la DGR 2774 del 22.09.2009.]

delibera

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale parte integrante sostanziale dello stesso, contenente le note di indirizzo per l'applicazione dell'art. 79 bis della L.R. 61/85;

2. di approvare l'allegato B al presente provvedimento quale parte integrante sostanziale dello stesso contenente l'aggiornamento delle “Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”. L'allegato sostituisce integralmente quello già  approvato con DGR 2774/2009 avendo provveduto ad alcune integrazioni/correzioni dello stesso ed all'aggiunta di alcuni paragrafi nei capitoli 1 e 1.5;

3. di demandare alla Direzione Prevenzione per alcuni casi specifici di frequente riproposizione, l'identificazione di misure alternative a quelle di cui all'allegato B (cap. 1.2, 1.3, 1.4), ma parimenti efficaci nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


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Ddl semplificazioni nota CGIL, CISL e UIL

La scelta che il Governo ha inteso prendere, e che vedrà  nei prossimi giorni la concretizzazione mediante Decreto legge, di rilevanti interventi, di modifica dell'attuale quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, trova unitariamente le Organizzazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL, assolutamente contrarie nel merito di quanto previsto.

“Riteniamo – affermano i Segretari Confederali di CGIL, CISL e UIL Fabrizio Solari, Fulvio Giacomassi, Paolo Carcassi – sia inopportuno che tra le priorità  del Governo, come azioni del “fare“, ci siano interventi di alleggerimento degli adempimenti in materia di prevenzione, a partire da temi quali gli appalti, la valutazione del rischio nelle piccole imprese, il lavoro edile, che in questi anni -e ancora in questi ultimi giorni – fanno registrare il più alto numero di infortuni gravi e mortali”.

Inoltre, avviare un così delicato processo di cambiamento senza alcun confronto con chi rappresenta i lavoratori, appare senz'altro un atto contrario alla linea perseguita dal legislatore, attraverso gli stessi dispositivi normativi oggi oggetto di modifica.

“A tale riguardo – concludono i tre dirigenti sindacali – chiediamo al Governo che ci siano concrete occasioni per un'analisi congiunta delle tematiche in oggetto al fine di individuare percorsi sostenibili di intervento”.

Il nostro giudizio sull'iniziativa di semplificazione messa in campo dal governo è assolutamente positivo: il sistema ne ha assolutamente bisogno. Attenzione però ai diritti dei più deboli perché le anticipazioni di nuovi interventi sulla normativa per la sicurezza sul lavoro e sulla disciplina degli appalti rischiano di scaricare sull'ultimo anello della catena eventuali comportamenti fraudolenti. Tutto ciò va assolutamente evitato . E' quanto afferma il Segretario Confederale della CGIL, Fabrizio Solari, in merito alle anticipazioni sulle prossime iniziative del governo in tema di semplificazioni.

La difficoltà  crescente nel nostro paese – prosegue il dirigente sindacale – certamente risente di un eccesso di burocrazia e di regole contorte e obsolete ma l'operazione di pulizia, di semplificazione, non può nascondere la soppressione di norme di salvaguardia dei diritti dei lavoratori.

Anche perché l'altro motivo che impedisce a questo paese di crescere è l'opinione comune che sia più conveniente tagliare i costi anziché investire in ricerca e innovazione. Su questi punti quindi bisogna essere particolarmente vigorosi, vigileremo perché questa operazione non ricada negativamente sui più deboli , conclude Solari.

Reti di impresa possono partecipare alle gare di appalti pubblici

Determinazione”  n. 3 del 23 aprile 2013
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 120 del 24/05/2013

Arrivano dall'Avcp le prime indicazioni sulle modalità  con cui le così dette reti di impresa possono partecipare alle gare di appalti pubblici. Le indicazioni, contenute nella Determinazione n. 3 del 2013 si sono rese necessarie a seguito di recenti modifiche normative (d.l. 18 ottobre, 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), peraltro auspicate dall'Avcp con un atto di segnalazione a Governo e Parlamento nel settembre scorso, ed a seguito di una consultazione on line con gli operatori del mercato e le amministrazioni pubbliche coinvolte.

Partecipazione delle reti di”  impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici ai”  sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

L' Autorità , con”  proprio atto di segnalazione n. 2 del 27 settembre 2012 – “Misure per la”  partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per”  l'aggiudicazione di contratti pubblici” – ha esaminato talune problematiche”  giuridiche ed applicative derivanti dalla partecipazione alle procedure di gara”  delle c.d. reti di impresa (di cui all'art. 3, commi 4-ter e”  ss., del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge”  9 aprile 2009, n. 33), formulando proposte di modifica legislativa al”  riguardo.

Nell'atto di segnalazione”  si auspicava, in sintesi, l'inserimento di tali aggregazioni nel novero dei soggetti”  ai quali possono essere affidati i contratti pubblici, ai sensi dell'art. 34″  del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice), sottolineando,”  altresì, la necessità  di apportare le conseguenti modifiche all'art. 37.
In accoglimento”  delle osservazioni succintamente richiamate, è stato emanato il d.l. 18″  ottobre, 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”),”  convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, tra le diverse”  misure volte a favorire una maggiore diffusione delle reti di impresa, contempla”  anche le auspicate modifiche al Codice.

In particolare,”  il novellato art. 34, comma 1, lett. e-bis), ammette a partecipare alle”  procedure di affidamento dei contratti pubblici “«le aggregazioni tra le imprese”  aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del”  decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge”  9 aprile 2009, n. 33″»; la medesima disposizione soggiunge, poi, che “«si”  applicano le disposizioni dell'articolo 37″».

Benché, secondo”  il consolidato orientamento dell'Autorità , l'elenco contenuto nell'art. 34 non”  abbia natura tassativa, l'intervenuto chiarimento risulta quanto mai opportuno,”  soprattutto in ragione del rinvio espresso all'art. 37 che, come noto, reca la”  disciplina dei raggruppamenti temporanei (RTI) e dei consorzi ordinari di”  concorrenti.

Nello specifico,”  il nuovo comma 15-bis del citato art. 37 ribadisce che “«le disposizioni di cui”  al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla”  partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese”  aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera”  e-bis)”».
Il legislatore”  lascia, quindi, all'interprete il compito di chiarire quali siano i limiti di”  compatibilità  tra le ordinarie regole valevoli per RTI e consorzi e le”  specificità  proprie del contratto di rete. Data la rilevanza ed il carattere innovativo dell'argomento, l'Autorità  ha”  esperito una consultazione degli operatori del mercato e delle amministrazioni;”  il relativo documento di consultazione ed i contributi pervenuti sono”  consultabili sul sito internet” ”  dell'Autorità .

A seguito di”  quanto emerso nell'ambito della menzionata consultazione, l'Autorità , anche in”  considerazione dell'avvenuta introduzione del principio di tassatività  delle”  cause di esclusione ex art. 46, comma 1-bis, del Codice (cfr., sul punto,”  determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 “BANDO- TIPO. Indicazioni generali per”  la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46,”  comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”), ritiene opportuno fornire alcune”  prime indicazioni circa le concrete modalità  di partecipazione delle reti di”  impresa alle procedure di gara, al fine di superare eventuali criticità ”  applicative. Dette indicazioni potranno essere oggetto di successive”  puntualizzazioni in relazione alle eventuali, ulteriori problematiche che dovessero”  emergere dalla prassi applicativa.

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Acconto IMU 2013 sulla prima casa sospensione

Il Cdm vara il decreto che sospende il pagamento dell'acconto IMU 2013 sulla prima casa, ma non solo. Salta l'ipotesi della sospensione dell'acconto IMU 2013 sui capannoni, ma il governo annuncia che nella riforma dell'IMU da varare entro il 31 agosto prevederà  anche forme di deducibilità  dell'IMU su capannoni o fabbricati industriali.

Terreni e fabbricati funzionali alle attività  agricole si affiancano alle abitazioni principali con le relative pertinenze, agli immobili di cooperative edilizie a proprietà  indivisa, agli Iacp e agli immobili rurali. Sono le categorie a cui è riservato lo stop dell'acconto di giugno dell'Imu su cui poco fa c'è stato il via libera del governo. Il decreto riguarda anche la Cassa integrazione in deroga (imprese con meno di 15 dipendenti) finanziata con 1 miliardo di euro, e i contratti di solidarietà . Della sospensione dell'Imu non godono della sospensione i proprietari di ville, castelli e di immobili signorili.

Sembra quindi che entro il 31 agosto, gli imprenditori avranno in mano una legge che gli permetterà  di rendere deducibile dalle tasse il costo dell'IMU 2013 sui capannoni e sui fabbricati industriali.

Ance , far diventare ordinarie le misure per la riqualificazione urbana

L' Ance chiede di far diventare ordinarie le misure per la riqualificazione urbana.

Per l'associazione degli edili, il Piano Città  potrebbe essere rifinanziato con fondi strutturali e Fas derivanti dalla politica europea di coesione territoriale. A detta dell'Ance, per il periodo 2014 – 2020, il tema delle città  potrebbe accompagnare quello del Mezzogiorno e delle aree interne nella programmazione dei fondi strutturali e Fas. Seguendo questa linea, per la prossima stagione dei fondi europei il Piano Città  dovrebbe essere trasformato in programma nazionale.

Secondo l'Ance, agli interventi per la riqualificazione delle aree urbane degradate si dovrebbe destinare il 20% delle risorse programmate nel prossimo Quadro Strategico Nazionale 2014-2020.

Se la proposta degli edili dovesse essere accolta, nei sette anni di attuazione del Quadro Strategico Nazionale, le politiche urbane potrebbero contare su 2 miliardi di euro all'anno. L'idea dell'Ance potrebbe in poco tempo avere ricadute sul territorio.

Al momento sono infatti a disposizione oltre 400 progetti di riqualificazione urbana. Si tratta dei progetti tra cui la cabina di regia, ha individuato i 28 vincitori risultati idonei a ricevere il cofinanziamento nazionale di 318 milioni di euro.

Con maggiori risorse a disposizione si potrebbe aprire uno spiraglio per gli altri interventi di riqualificazione che in prima battuta sono rimasti tagliati fuori dalle decisioni.

In primo luogo potrebbero ad esempio essere finanziate le 24 proposte di bonifica ambientale ed efficientamento energetico che la Cabina di regia ha ritenuto idonee, ma che sono rimaste fuori a causa dei fondi limitati

Consiglio di Stato DURC e gara appalto

DURC – Il Consiglio di Stato censura diverse circolari ribadendo che non possono andare contra legem e che non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare d'appalto debba riferirsi alla specifica gara d'appalto

Consiglio di Stato (Sezione Terza) Ordinanza n. 1467/2013 del 23 aprile

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2413 del 2013, proposto da:

Security Service s.r.l. in proprio e quale mandataria dell'Ati, Ati – Union Delta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,”  rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il medesimo Avv. Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avv. Stefania Ricci, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27; Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avv. Antonio Capparelli, domiciliata in Roma, viale del Policlinico, n. 155; Azienda Ospedaliera SantàAndrea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Rampelli, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Elisabetta Rampelli in Roma, via Cicerone, n. 28;

nei confronti di

Securitas Metronotte s.r.l., in persona del legale rappresentante pro”  tempore, Roma Union Security s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Flash & Capitol s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Istituto di Vigilanza Nuova Città  di Roma Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro”  tempore,”  Città  di Roma Metronotte s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Pacciani, con domicilio eletto presso Assoc. Legance Studio Legale in Roma, via XX Settembre, n. 5;

per la riforma dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III QUA n.

01416/2013, resa tra le parti, concernente l'affidamento del servizio integrato di vigilanza sicurezza custodia-sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici per le A.S.L.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I e di Azienda Ospedaliera SantàAndrea e di Istituto di Vigilanza Nuova Città  di Roma Soc. Coop. e di Città  di Roma Metronotte s.r.l.;
Vista” ”  la” ”  impugnata” ”  ordinanza” ”  cautelare” ”  del” ”  Tribunale” ”  amministrativo regionale”  di” ”  reiezione”  della”  domanda” ”  cautelare”  formulata”  dalla” ”  parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l'Avv. Pellegrino, l'Avv. Ricci, l'Avv. Capparelli, l'Avv. Rampelli e l'Avv. Pacciani;

-”  osservato”  in”  via”  preliminare,”  quanto”  all'ammissibilità ”  della”  domanda proposta dall'appellante, che appare dubbia la possibilità  di contestare in via autonoma”  la”  verifica”  dei”  requisiti”  di”  regolarità ”  contributiva”  nella”  fase successiva all'aggiudicazione della gara, in quanto dalla disposizione di cui all'art.”  11,”  comma”  8,”  del”  d.lgs.”  163″  del”  2006″  può”  desumersi”  il”  generale principio che “l'atto conclusivo della procedura di gara è sempre”  e comunque l'aggiudicazione definitiva, rispetto alla quale l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti costituisce una mera condizione di efficacia”, poiché, diversamente ragionando, “l'aggiudicazione stessa verrebbe ad”  assumere diversa”  valenza provvedimentale (e lesività ) a seconda che la verifica de qua sia stata”  o meno condotta, come pure”  può accadere, prima dell'aggiudicazione medesima, il che”  urta contro”  la logica complessiva”  del”  sistema”  normativo”  in”  esame””  (cfr., sul punto, Cons. St., sez. V, 14.2.2012, n. 1516);

– rilevato comunque, anche prescindendo da questo e dagli altri dedotti, complessi e molteplici, profili di inammissibilità  delle doglianze sollevate da Security Service s.r.l., che l'appello cautelare, in questa fase di sommaria delibazione, non appare assistito dal necessario fumus”  boni”  iuris, in quanto, sulla base di una disamina complessiva della documentazione versata in atti, non sembrano emergere elementi tali da far ritenere la sussistenza delle lamentate irregolarità  contributive sia in capo alla mandataria originaria che alla mandataria subentrante;
– considerato in particolare, quanto alla contestata efficacia probatoria di tale

documentazione, che non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto, mentre disposizioni contenute in circolari (come, ad esempio, nella circolare INAIL 5 febbraio 2008, n. 7; ma si veda anche la circolare del Ministero del lavoro 8 ottobre 2010, n. 35, e la circolare INPS 17 novembre 2010, n. 145), invocate dall'appellante, non appaiono rilevanti, non potendo essere”  considerate”  rilevanti”  le”  circolari”  che”  risultino”  contra”  legem”  (cfr.,”  sul punto, Cons. St., sez. VI, 18.12.2012, n. 6487);
-” ”  rilevato,” ”  inoltre,” ”  che” ”  non” ”  sussistono” ”  nemmeno,” ”  sulla” ”  base” ”  della

documentazione in atti, elementi tali da far ritenere il mutamento soggettivo dell'a.t.i. aggiudicataria dell'appalto in riferimento alle quote di riparto;
-”  ritenuto,”  infine,”  che”  la”  novità ”  e”  la”  complessità ”  delle”  questioni”  trattate
impongono la totale compensazione delle spese inerenti alla presente fase cautelare tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello

(Ricorso numero: 2413/2013).

Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

La presente ordinanza sarà  eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con

l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente Bruno Rosario Polito, Consigliere Angelica Dell'Utri, Consigliere Hadrian Simonetti, Consigliere Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/04/2013
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)