Aziende senza dipendenti dvr corsi di formazione

Lavoro da solo e gestisco un bar ed un mio conoscente lavora da solo e conduce un negozio di abbigliamento. Non è chiaro a quali obblighi dobbiamo adempiere per essere in regola con il D. Lgs. n. 81/2008. Dobbiamo istituire il SPP, elaborare il DVR e frequentare il corso di formazione di primo soccorso e antincendio? Si applicano nei nostri confronti gli obblighi di cui all' art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 ?
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Volevo una informazione a riguardo dell'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di redigere il DVR per un esercizio commerciale nel quale lavora solo la titolare. Serve farlo?

Ogni qualvolta un soggetto assume la figura di datore di lavoro, qualunque sia la sua attività  (commerciale, artigianale ecc.), dovendo lo stesso tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti o ad esso equiparati, si applicano tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, (istituzione del servizio di prevenzione e protezione, formazione,”  valutazione dei rischi, redazione del DVR, autocertificazione, dvr standardizzato da dicembre 2012 ecc).

Nel caso prospettato quindi lavorando gli esercenti da soli e non avendo lavoratori dipendenti o ad esso equiparati non vanno applicate le disposizioni in materia di salute e di sicurezza previste dal citato D. Lgs. n. 81/2008.

L'articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008 dispone che i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono imprese e servizi ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società  semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, abbiano la facoltà  di sottoporsi a formazione. Ne deriva che le previsioni di cui all'accordo ex articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro – dirette a fornire ai soggetti di cui all'articolo 21 utile parametro di riferimento per la formazione – non hanno nei confronti dei destinatari efficacia obbligatoria.

Come precisato dalle Linee applicative in Conferenza Stato-Regioni :

Resta ferma, come espressamente previsto dall'articolo 21, secondo comma, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 (ove si legge che sono fatti salvi gli “obblighi previsti da norme speciali”), la obbligatorietà  di altra formazione rispetto a quelle oggetto di regolamentazione da parte dell'accordo ex articolo 37 del “testo unico”, nei soli casi in cui essa sia imposta ai sensi di altre disposizioni di legge, da considerarsi speciali rispetto alla previsione generale di cui all'articolo 21, comma 2, citata, e che, si ripete, attribuisce ai soggetti in parola la facoltà  e non anche l'obbligo di sottoporsi a formazione. A titolo meramente esemplificativo e senza che la indicazione che segue esaurisca il novero delle situazioni alle quali la norma appena citata si riferisce, si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, relativo alla regolamentazione dei lavori nei c.d. “ambienti confinati”, prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'”integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi”. Di conseguenza, nel campo di applicazione del d.P.R. n. 177/2011 la formazione dei lavoratori familiari e dei lavoratori autonomi che compiono opere e servizi è obbligatoria e non facoltativa.

Analoghe conclusioni valgono nei riguardi della formazione dei dirigenti e dei preposti .

Quindi colui che svolge la propria attività  nell'ambito della sua azienda da solo e per proprio conto, qualunque sia la sua natura, non è tenuto alla applicazione delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008.” 

Vedi anche :

dvr impresa familiareImpresa familiare e dvr standard

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Sicurezza, Qualità, GDPR, HACCP, Medicina del lavoro, E-learning, Videoconferenza, Qualifica Fornitori, CRM...