Impresa familiare e dvr standard

Salve, ho appena letto la risposta sugli oblighi delle aziende senza dipendenti, nel caso era un bar ed un negozio di abbigliamento.

Avete dato una risposta esauriente sulla formazione ma incompleta per il DVR.
Ovvero, giusta l'osservazione per le IMPRESE FAMILIARI non obbligate alla formazione, ma la stessa deve redigere il DVR ?

L'art. 21 non parla della valutazione dei rischi a carico del datore di lavoro di un'impresa familiare (art.230bis), deve elaborare il dvr ?

In sintesi se l'impresa familiare lavora nell'ambito della propria struttura la stessa è tenuta esclusivamente ad ottemperare agli obblighi di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 mentre se va ad operare presso un cantiere edile è tenuta a redigere e consegnare comunque un POS, ci sia o non ci sia un coordinatore ed un PSC .

Qualora il titolare dell'impresa familiare assuma la veste di datore di lavoro nei confronti dei componenti della stessa i quali, prestando la loro attività  per conto dell'impresa con un vero e proprio rapporto di subordinazione, diventano a tutti gli effetti lavoratori così come definiti dall'art. 2″  comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, al titolare stesso in tal caso, nella sua qualità  di datore di lavoro che assume una posizione di garanzia rispetto agli altri componenti, gravano gli obblighi di adozione di tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 quali l'obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi ( da dicembre 2012 standardizzato ) , della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc.

Infatti il ministero del lavoro risponde al quesito cosi' :

Quali sono gli obblighi di sicurezza che gravano sull'impresa familiare ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 81/2008 ?

(Quesito del 29 novembre 2010)

A riscontro del quesito proposto, va preliminarmente osservato che l'art. 230-bis del codice civile, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975), configura l'impresa familiare come l'attività  economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto.

La configurazione di tale impresa ha, dunque, carattere residuale atteso che sussiste soltanto quando le parti (i familiari) non abbiano inteso dar vita ad un diverso qualificato rapporto (società  di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.).

All'impresa familiare si applicherà  quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, mentre laddove i componenti dell'impresa assumano la veste di lavoratori, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. a) del T.U., con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell'impresa familiare, nella sua qualità  di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al T.U. fra i quali l'obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi o dell'autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc.

In tali ipotesi, non si configura disparità  alcuna di trattamento atteso che nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà  ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà  a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia.

ministero del lavoro

Vedi anche :

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