Sicurezza e accordi stato regioni formazione

Il documento applicativo degli accordi siglati a dicembre 2011 fornisce indirizzi uniformi su diversi punti controversi degli accordi stessi. Tra questi, la formazione a distanza con e-learning e la prima applicazione della nuova formazione in questo periodo transitorio .

Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni” concernenti le attività  di formazione in materia di salute e sicurezza per datori di lavoro (ove, quando consentito per legge, decidano di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione), lavoratori, dirigenti e preposti.

Gli accordi coinvolgono tutte le aziende che abbiano al proprio servizio anche un solo lavoratore, inteso nel senso più ampio previsto dall'articolo 2, comma 1 lettera a) del D lgs 81/2008 (quindi non solo dipendenti, ma anche i praticanti degli studi professionali, esclusi solo i lavoratori domestici). Di fatto, nessun datore di lavoro piccolo o grande che sia, sfugge all'applicazione della nuova normativa, che quantifica la formazione minima da erogare in base ai fattori di rischio presenti in azienda e non in base alle dimensioni.

Di fatto, nessun datore di lavoro piccolo o grande che sia, sfugge all'applicazione della nuova normativa, che quantifica la formazione minima da erogare in base ai fattori di rischio presenti in azienda e non in base alle dimensioni.

Alcuni obblighi sono di immediato adempimento: tutti i nuovi assunti debbono essere avviati alla formazione conformemente ai contenuti degli accordi, prima o contestualmente all'assunzione.

Se non è possibile completare il percorso formativo prima di adibire il nuovo assunto alle proprie attività , il percorso formativo dovrà  essere terminato al massimo entro sessanta giorni.

In caso di infortunio, bisognerà  quindi dimostrare che questo non è stato causato dalla carenza di formazione, perché in caso contrario il datore di lavoro sarebbe ritenuto responsabile dell'evento lesivo.

Solo se il datore di lavoro riesce a provare – con idonea documentazione che comunque precisi date e contenuti dei corsi – di avere già  svolto la formazione in modo coerente con gli obblighi precedenti gli accordi, potrà  ritenersi esonerato, in questa fase di avvio, dalla ripetizione dei corsi, strutturati sulla base dei nuovi indirizzi.

La mancata o irregolare formazione dei lavoratori costituisce già  di per sé fonte di responsabilità  penale per il datore di lavoro, anche in assenza di infortuni .

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