Schema delle procedure standardizzate e principi generali

È evidente che la proroga del Decreto legge 57/2012 andava nella direzione non solo di attendere l'approvazione delle procedure da parte della Commissione Consultiva, ma di dare più tempo alle aziende per adattarsi ad un nuovo obbligo .

Pensando ottimisticamente ad un parere positivo in sede di Conferenza Stato Regioni già  a settembre e a un decreto interministeriale in uscita già  a ottobre, le aziende finiranno con l'avere pochi mesi, forse solo due, per adeguarsi alle nuove indicazioni e realizzare un documento di valutazione del rischio secondo le procedure standardizzate.

Lo schema della procedura prevede quattro passi:

-descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività  e delle mansioni (descrizioni generali dell'azienda, delle lavorazioni e mansioni);
-individuazione dei pericoli presenti in azienda;
-valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate (identificazione delle mansioni e degli ambienti, individuazione degli strumenti informativi di supporto per la valutazione, effettuazione della valutazione per i pericoli individuati, individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, indicazione delle misure attuate);
-definizione del programma di miglioramento (individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure).
” Il documento riporta inoltre il campo di applicazione: la procedura “si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7).

I principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi (D.Lgs. 81 2008 s.m.i., art. 15):

– “l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
– la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);
– il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
– la priorità  delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
– il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
– l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori;
– la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
– le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
– l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
– la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità  alla indicazione dei fabbricanti;
– la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza”.

La modulistica comprende :

– l'intestazione/copertina del documento di valutazione realizzato secondo le procedure standardizzate;
– modulo per la descrizione generale dell'azienda;
– modulo relativo alle lavorazioni aziendali e mansioni;
– modulo relativo all'individuazione dei pericoli presenti in azienda;
– modulo relativo alle misure di prevenzione e protezione attuate e al programma di miglioramento.

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