Tessera di riconoscimento per i lavoratori

Obbligo della tessera di riconoscimento per tutti i lavoratori delle aziende di appalto e subappalto, munita di fotografia, nome del lavoratore e del datore di lavoro

La legge 123/2007, del 03/08/2007, ha portato non poche novità al mondo lavorativo.
All’articolo 6 troviamo un’importante nuovo obbligo per tutti coloro che sono impiegati in qualsiasi azienda appaltatrice o subappaltatrice.
Come già previsto l’anno scorso dalla legge 248/06 per i lavoratori occupati presso i cantieri edili, è fatto obbligo dal 01/09/2007 a tutte le aziende, di qualsiasi settore per tutti i lavori effettuati in appalto e subappalto di munire i propri lavoratori, operai o impiegati, dipendenti o collaboratori, del tesserino di riconoscimento da esporre in modo visibile.
Anche i lavoratori autonomi ne dovranno essere provvisti e vi dovranno provvedere autonomamente.
I dati da indicare sul tesserino sono: nome e cognome,  data di nascita, denominazione del datore di lavoro, il tutto corredato da una fotografia.
E come già previsto dalla normativa dell’anno scorso che ha interessato i cantieri edili, il tesserino può essere sostituito, per le aziende che occupano meno di 10 dipendenti, (tenuto conto di tutti i lavoratori impiegati e non solo dei subordinati) da un registro debitamente vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, che riporti giornalmente gli estremi del personale occupato da tenersi sul luogo di lavoro.
Il mancato rispetto della normativa comporta una sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro a dipendente coinvolto dall’inosservanza. Il tesserino posseduto ma non esposto, produrrà una sanzione da 50 a 300 Euro.
Poca chiarezza nella norma, che riportiamo integralmente.

Articolo 6:
Art. 6. (Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)
1. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le Generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita' lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma I.
3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di' riconoscimento di cui al Comma 1 che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle  predette sanzioni non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

E’ importante inoltre rilevare un ulteriore dettato della legge del tre agosto 2007 che riguarda le norme sulla salute e la sicurezza sul lavoro.

Dal 25 agosto 2007 diventa obbligatorio allegare ai contratti di appalto il documento della valutazione dei rischi mentre i costi relativi alla sicurezza sul lavoro devono essere specificatamente indicati nella gara di appalto. Inoltre il datore di lavoro e’ tenuto a consegnare tale documento di valutazione al rappresentante per la sicurezza che lo deve conservare unitamente al registro infortuni.

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