Sicurezza macchine
Sicurezza del prodotto nella costruzione di macchine.
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La Direttiva macchine 2006/42/CE si applica alla macchina al momento della prima immissione sul mercato e messa in servizio. Si tratta, in generale, di macchine nuove. Per quanto concerne gli «insiemi di macchine» comprendenti macchine nuove e macchine già in servizio, il datore di lavoro deve assicurare il mantenimento della loro conformità e sicurezza nell’arco della loro intera vita utile.
In taluni casi, una o più delle unità costitutive degli «insiemi di macchine» esistenti possono essere sostituite con nuove unità, o nuove unità possono essere aggiunte ad un «insieme di macchine» già esistente. Si pone pertanto la questione se un «insieme di macchine» composto da unità nuove e unità già esistenti sia, nel suo complesso, oggetto della Direttiva macchine 2006/42/CE. Non è possibile fornire criteri precisi che consentano di rispondere a questa domanda in ciascun caso specifico.
Nell’industria si acquistano spesso macchine e quasi-macchine di diversi fabbricanti, le quali vengono allestite e gestite come impianti.
Secondo le prescrizioni della Direttiva macchine 2006/42/CE, una serie di macchine e quasi-macchine con marcatura CE può costituire un «insieme di macchine», a sua volta soggetto all’obbligo di marcatura CE come singola macchina. La presente pubblicazione illustra in sintesi cosa s’intende per «insieme di macchine» e a cosa bisogna fare attenzione.
Definizione di «insieme di macchine», art. 2 a quarto trattino, Direttiva macchine 2006/42/CE:
Una serie di singole macchine e quasi-macchine munite di marcatura CE costituisce un «insieme di macchine» quando soddisfa i tre criteri riportati qui di seguito:
1. Le unità costitutive sono montate insieme al fine di assolvere una funzione comune, ad esempio la produzione di un dato prodotto.
2. Le unità costitutive sono collegate in modo funzionale in maniera tale che il funzionamento di ciascuna unità influisce direttamente sul funzionamento di altre unità o dell’insieme nel suo complesso, e pertanto è necessaria una valutazione dei rischi per tutto l’insieme.
3. Le unità costitutive dell’insieme hanno un sistema di comando comune (ad es. un sistema di guida).