Raccolta rifiuti organici: Interpello Legambiente al MASE
Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 182-ter del D.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti organici. Raccolta rifiuti organici: Interpello Legambiente al MASE.
QUESITO
Con l’istanza di interpello ambientale presentata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. n.152/2006, l’associazione Legambiente ha chiesto alcuni chiarimenti in merito all’articolo 182-ter del D.lgs. n.152/2006 e, in particolare, “se la mancata adozione dell’atto ministeriale previsto dal comma 7 dell’art. 182-ter TUA possa giustificare a livello di amministrazioni locali (regolamenti comunali, piani provinciali di gestione rifiuti etc.), con specifico riferimento ai manufatti in bioplastica compostabile certificati ed opportunamente etichettati come richiesto dal comma 6 dell’art. 182-ter medesimo, deroghe alla gerarchia dei rifiuti e/o divieti del loro utilizzo ai fini della raccolta dell’umido urbano e/o divieti del loro conferimento in tale raccolta, con destinazione quindi a smaltimento/recupero energetico, invece che a riciclo organico, di tali flussi di rifiuti”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Dal quadro normativo sopra riportato emerge quanto segue.
In linea con l’articolo 22 della Direttiva 2008/98/CE, così come da ultimo sostituito dalla Direttiva (UE) 2018/851, nel nostro ordinamento è stato introdotto, all’articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’obbligo di raccogliere in modo differenziato i rifiuti organici, anticipando la decorrenza di tale obbligo al 31 dicembre 2021 rispetto alla previsione stabilita a livello euro-unitario fissata al 31 dicembre 2023.
Nello specifico, la disposizione citata prevede, al comma 2, che “i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti”.
Dalla lettura della disposizione sopra riportata emerge con chiarezza che, al fine di consentire una corretta raccolta dei rifiuti organici, gli stessi devono essere conferiti attraverso contenitori a svuotamento riutilizzabili o, in alternativa, utilizzando sacchetti compostabili certificati. Da ciò ne deriva che, in ottemperanza all’obbligo della raccolta differenziata di tale tipologia di rifiuti, l’utenza domestica può utilizzare sacchetti biodegradabili e compostabili per il conferimento dei propri rifiuti organici.