Percorsi formativi in tema di salute e sicurezza
Percorsi formativi in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Deliberazione n. XII/421 del Consiglio Regione Lombardia.
Il Consiglio regionale della Lombardia visto
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007. n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e i relativi Accordi in Conferenza Stato-Regioni attuativi del decreto legislativo stesso;
vista
la Circolare regionale 17 settembre 2012, n. 7 “Indicazioni in ordine all’applicazione dell’Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 223/ esr del 21 dicembre 2011) e per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 221/ esr del 21 dicembre 2011)” che recepisce in Lombardia gli Accordi nazionali sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro;
premesso che
dagli Accordi sulla sicurezza si evince che i corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro possono essere erogati da una molteplicità di soggetti, tra i quali:
- i soggetti “istituzionali” come previsti dall’articolo 32 del d.lgs. 81/2008 e ripresi dalla bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni, ossia Regioni e PA di Trento e di Bolzano, università, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Scuola superiore della pubblica amministrazione e altre Scuole superiori delle singole
amministrazioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della difesa, Ministero della salute, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Ministero dell’interno, Formez, le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale;
- le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 32 del lgs. 81/2008) e gli organismi paritetici così come individuati dall’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008. Nella bozza del nuovo Accordo Stato Regioni questi soggetti sono sotto la dicitura/gruppo “Altri soggetti”. La stessa bozza comprende nel gruppo “Altri soggetti” anche i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
- i datori di lavoro, che possono organizzare direttamente i corsi di formazione in applicazione dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti;
- i soggetti accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009. Per Regione Lombardia si tratta dei soggetti accreditati alla formazione Sezione B che quindi rappresentano una minima parte di soggetti che erogano corsi sicurezza;
considerato che
i corsi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono rispettare gli standard previsti dagli specifici e molteplici accordi sanciti in Conferenza permanente Stato-Regioni, che individuano: gli specifici soggetti erogatori (che sono diversi per ciascuna tipologia di corso), durata e contenuti minimi della formazione, modalità della formazione obbligatoria e della verifica finale di apprendimento, nonché le specifiche dei corsi per l’abilitazione all’uso di determinate attrezzature di lavoro;
atteso che
gli Accordi attualmente esistenti confluiranno in un unico Accordo omnicomprensivo che è in via di definizione a seguito di un complesso e lungo lavoro del gruppo interistituzionale MLPS, INAIL, INL e Regioni all’uopo costituito. Tale accordo, di cui è stata redatta una bozza definitiva, sta concludendo l’iter istituzionale e sarà dunque quanto prima approvato in Conferenza Stato-Regioni;
impegna la Giunta regionale
- ad avviare l’interlocuzione tra i tecnici delle due direzioni generali coinvolte (DG Welfare e DG IFL) volte a progettare, creare e rilasciare una piattaforma digitale ad hoc che permetta di tracciare e monitorare, con un supporto informatico, i percorsi di formazione in materia salute e sicurezza sul lavoro erogati da tutti gli enti/soggetti titolati – e non solo gli accreditati alla formazione – in modo da consentirne l’attività di controlli ex-ante, in itinere ed ex post;
- a rivedere, per gli enti accreditati, i requisiti di accesso all’accreditamento dei soggetti formatori che intendono erogare corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, creando un’apposita sezione dell’albo dedicata ai soggetti accreditati che erogano tali percorsi; limitando al contempo la formazione FAD/e-learning valorizzando il più possibile la formazione pratica in presenza in quanto si ritiene che questo sia un approccio didattico più coerente per questa tipologia di percorsi. Infine, innalzare il titolo di studio d’accesso, in possesso dei docenti, che erogano la formazione;
- a consultare la commissione consiliare competente nella definizione dei parametri attuativi dei due punti precedentemente ”.