Gestione rifiuti urbani

Pubblicata il 12 agosto 2022, ed in vigore dal 27 agosto 2022, la Legge n. 118/2022 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 recante disposizioni anche in materia ambientale, tra cui su rifiuti urbani da utenze non domestiche conferiti al di fuori del servizio pubblico.

Legge 118/2022: novità su gestione rifiuti urbani, la disciplina sulla scelta pubblico/privato relativa ai rifiuti urbani da utenze non domestiche conferiti al di fuori del servizio pubblico.

Tra le varie disposizioni incluse nella Legge, in questa sede riteniamo di particolare importanza il capo IV Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale, in particolare l’articolo 14 che riguarda i servizi di gestione dei rifiuti.

Con questo articolo il provvedimento delega il Governo a semplificare e razionalizzare le procedure di autorizzazione degli impianti. Con il comma 1 è ridotto a due anni il periodo di validità della scelta tra gestori pubblico e privato per i rifiuti ex assimilati agli urbani.

Scelta gestore pubblico/privato rifiuti ex assimilati agli urbani

In riferimento alla scelta per le imprese tra gestore pubblico/privato per i rifiuti ex assimilati agli urbani con la sostituzione del comma 10 dell’art. 238 del D.Lgs 152/2006, la Legge di concorrenza 2021 –Legge 5 agosto 2022 n.118 con l’art. 14 comma 1, riduce a due anni, rispetto ai 5 anni previgenti, il periodo di validità di scelta, eliminando la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico.

In merito alla scelta per le imprese tra gestore pubblico/privato per i rifiuti ex assimilati agli urbani (art. 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2 TUA), con la sostituzione del comma 10 dell’art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Legge di concorrenza 2021 – Legge 5 agosto 2022 n. 118 (GU n.188 del 12.08.2022), con l’art. 14 comma 1, riduce a due anni, rispetto ai 5 anni previgenti, il periodo di validità di scelta, eliminando la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico.

Quindi le imprese che producono rifiuti ex assimilati agli urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (TARI).

Articolo 14

Servizi di gestione dei rifiuti

1. All’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni”.

2. All’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti.
1-ter. L’Arera richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all’utenza finale”.
3. All’articolo 224, comma 5, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “e i gestori delle piattaforme di selezione (Css)” sono soppresse.

Legge 118/2022

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REGIONE VENETO AGGIORNAMENTO PIANO REGIONALE GESTIONE DEI RIFIUTI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 988 del 09 agosto 2022

Approvazione dell’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA). DGR n. 69/CR del 5/07/2022.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva l’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, a seguito del recepimento del parere motivato della Commissione regionale VAS n. 125/2022 e del parere della competente Commissione consiliare n. 186 del 28 luglio 2022, acquisito ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i..


L’Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

L’art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. stabilisce l’obbligo per le Regioni di predisporre e adottare i piani di gestione rifiuti, procedendo all’approvazione tramite un provvedimento amministrativo che dia conto del puntuale rispetto della procedura prevista dalla Parte II del medesimo decreto in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA).

Lo strumento di pianificazione vigente è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015, recante “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali”.

Dal punto di vista normativo, il 4 luglio 2018 sono entrate in vigore le quattro direttive europee del cosiddetto “pacchetto economia circolare” e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 giugno 2018, che modificano 6 precedenti direttive su rifiuti (2008/98/Ce), imballaggi (1994/62/Ce), discariche (1999/31/Ce), rifiuti elettrici ed elettronici (2012/19/Ue), veicoli fuori uso (2000/53/Ce) e pile (2006/66/Ce).

Le succitate direttive europee, conseguenti al Piano d’Azione dell’Unione Europea stabiliscono obiettivi stringenti, con particolare riferimento alla Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e alla Direttiva (UE) 2018/850, di modifica della direttiva discariche 1999/31/CE, rendendo opportuno l’aggiornamento della pianificazione regionale allo scopo di testarne la coerenza con le nuove indicazioni emanate e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

In tale contesto, è opportuno rilevare che i dati sui quali sono state condotte le analisi e costruiti gli scenari del vigente Piano rifiuti sono riferiti al 2010 e le previsioni hanno come orizzonte temporale il 2020.

Per tali motivi la Giunta ha ritenuto di dover valutare l’adeguatezza complessiva dello strumento di programmazione e delle misure proposte, in continuità con le finalità e gli obiettivi originariamente determinati.

A tal proposito è da sottolineare che le scelte di programmazione adottate con il vigente strumento programmatorio, specialmente nella gestione dei rifiuti urbani, sono già in linea con gli indirizzi contenuti nel “Nuovo Piano d’Azione per l’economia circolare – Per un’Europa più pulita e più competitiva” (COM/2020/98 final), ponendo la Regione in una posizione di eccellenza nel panorama europeo per gli obiettivi raggiunti nella gestione dei rifiuti urbani. Il vigente Piano approvato nel 2015 contiene pertanto dei target ad oggi già in linea con i nuovi indirizzi comunitari, nazionali e regionali, e quindi l’aggiornamento al nuovo orizzonte temporale del 2030 non può che perseguire la continuità rispetto ai contenuti e gli indirizzi precedentemente definiti, confermandone gli obiettivi principali e declinando le azioni nei settori focalizzati maggiormente caratterizzati da criticità o da nuovi requisiti normativi.

Per le motivazioni soprariportate la Giunta regionale con DGR n. 726 del 08.06.2021 ha avviato l’iter per l’aggiornamento dello strumento di pianificazione vigente in materia di rifiuti (DCR n. 30 del 29.04.2015) in cui si sono evidenziate alcune criticità per le quali il nuovo ciclo di pianificazione doveva individuare misure correttive.

Nella stesura delle misure correttive e della proposta del nuovo ciclo di programmazione si è delineata la possibilità di applicare l’art.6, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, per le modifiche minori di piani e programmi che hanno già scontato la Valutazione Ambientale Strategica, “…la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto dell’intervento”. Conseguentemente, l’Autorità competente, nel caso di specie, ha valutato necessaria la Valutazione Ambientale esclusivamente qualora, espletata la procedura di cui all’art. 12 – “Verifica di assoggettabilità” del D.Lgs. n. 152/2006, non sia possibile escludere la possibilità del verificarsi di impatti significativi sull’ambiente.

Con il supporto tecnico dell’Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale (ARPAV) è stata predisposta la revisione del “Documento di Piano” ed elaborato il “Rapporto Ambientale preliminare” e con Deliberazione n. 1458 del 25 ottobre 2021 la Giunta regionale, ha conseguentemente avviato una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, adottando l’“Aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali”, un documento contenente gli allegati dell’aggiornamento di Piano e il “Rapporto ambientale preliminare con valutazione di incidenza ambientale”.

Con nota prot. n. 509684 del 05.11.2021, la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, in qualità di Autorità Procedente, ha richiesto il parere della Commissione regionale VAS per la Verifica di Assoggettabilità a VAS dell’aggiornamento di Piano in oggetto e, considerata la rilevanza del documento in esame e la volontà di garantire un percorso partecipato, ha deciso di dare la facoltà a chiunque di presentare osservazioni entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR della DGR n. 1458/2021 (BUR n. 147 del 05.11.2021).

In data 02.12.2021 l’aggiornamento di Piano è stato presentato alla Seconda Commissione Consiliare, allargata a tutti i consiglieri regionali interessati, al fine di portare a conoscenza anzitempo i contenuti del Piano adottato e raccogliere le prime richieste di chiarimenti e osservazioni di tutti i Consiglieri presenti, ferma e impregiudicata la raccolta di osservazioni correlata alla pubblicazione del Piano adottato sul BUR, che rappresenta la vera e propria fase di consultazione espletata.

Al termine della fase di consultazione, si sono prese in esame tutte le diciannove osservazioni pervenute, anche quelle fuori termine, e si è deciso di considerarle cautelativamente tutte di valenza ambientale, valutandole, controdeducendole o recependole nel piano stesso laddove ritenute coerenti con gli obiettivi di piano.

Si evidenzia che sono state anche predisposte delle osservazioni d’ufficio ritenute necessarie per adempiere a ulteriore normativa sovraordinata nel frattempo intervenuta e per chiarire degli aspetti/concetti o errori materiali presenti sui documenti adottati con DGR. n. 1458/2021.

Come previsto dalla procedura per la Verifica di Assoggettabilità a VAS individuata con DGR n.791/2009, sono pervenuti undici pareri trasmessi dai Soggetti aventi competenza in campo ambientale in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall’attuazione dell’aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali; tra questi vi sono i Consigli di bacino della regione del Veneto, a cui è stato richiesto un formale parere nell’ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS in qualità di Soggetti aventi competenza in campo ambientale, in ottemperanza anche della procedura prevista dall’art. 13, comma 6 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 per la valutazione delle varianti di Piano.

La Commissione regionale VAS si è espressa con il parere motivato n. 125 del 30.05.2022 per la non assoggettabilità a VAS dell’aggiornamento di Piano in quanto “non determina effetti significativi sull’ambiente”. Sulla base delle indicazioni di natura prescrittiva contenuta nel succitato parere è stato pertanto consolidato un documento di Piano che integra i pareri dei Soggetti competenti in campo ambientale, le osservazioni accolte, tra quelle pervenute, in quanto ritenute pertinenti, oltre a quanto deciso dalla Commissione regionale VAS in relazione al recepimento della Legge Salvamare (Legge del 17.05.2022, n. 60).

Alla luce degli esiti della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, che si è conclusa con il non assoggettamento dell’Aggiornamento di Piano, e valutato che la variante in esame allo strumento di pianificazione vigente in materia di rifiuti (DCR n. 30 del 29.04.2015) non è incidente sui criteri informatori e sulle loro caratteristiche essenziali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 6 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (“Le varianti al piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, nonché le varianti ai piani regionali di gestione dei rifiuti che non incidono sui loro criteri informatori e sulle loro caratteristiche essenziali, così come individuate nei piani medesimi, sono approvate dalla Giunta regionale, sentiti i Consigli di bacino interessati e la competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte trascorsi i quali si prescinde dal parere”) si è proseguito con la procedura di approvazione dell’aggiornamento di Piano da parte della Giunta regionale, trasmettendolo con DGR n. 69/CR del 05.07.2022 al Consiglio regionale unitamente alla documentazione procedurale, per l’acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare.

In relazione al succitato art. 13 comma 6 della L.R. n. 3/2000, si precisa che ai Consigli di bacino della Regione del Veneto è stato richiesto un formale parere nell’ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS in qualità di Soggetti aventi competenza in campo ambientale.

La Seconda Commissione consiliare, in qualità di Commissione consiliare competente, tenuto conto della documentazione agli atti, con particolare riferimento al parere motivato della Commissione VAS n. 125 del 30 maggio 2022, nella seduta del 28 luglio 2022 si è espressa favorevolmente con parere n. 186, ai sensi dell’articolo 51, comma 7 del Regolamento, fornendo alla Giunta regionale alcune raccomandazioni.

Tali raccomandazioni riguardano puntuali emendamenti della Normativa di Piano, che sono stati tutti recepiti nei documenti che costituiscono parte integrate del presente provvedimento. Oltre alla modifica di alcune disposizioni relative ai rifiuti speciali al fine di incentivarne ulteriormente il recupero in un’ottica di economia circolare (articoli 12, 29 e 31 della Normativa di Piano, Elaborato A di cui all’Allegato A), è stato precisato che il fondo incentivante favorirà anche l’avvio a cicli di trattamento che prevedono fasi di selezione e recupero di materiali dal rifiuto secco residuo caratterizzati da elevati standard di efficienza (art. 10 della Normativa di Piano, Elaborato A).

La struttura competente ha ritenuto di recepire la raccomandazione punto 2.j relativa all’art. 30 introducendo l’incentivazione dell’utilizzo di materiali inerti recuperati nella ricomposizione di cava quale specifico comma dell’art.12 recante “Misure per favorire il recupero dei rifiuti speciali”; non si è proceduto alla modifica della declaratoria dell’art. 30 in quanto l’articolo è generico ed è applicabile a tutti i materiali recuperati previsti nei bandi di gara.

Si ritiene pertanto concluso il procedimento previsto dall’art. 13, comma 6 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e con il presente atto si propone di approvare l’“Aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali”, (Allegato A al presente provvedimento), un documento contenente gli allegati dell’aggiornamento di Piano (Allegato A1 al presente provvedimento) e un “Rapporto ambientale preliminare con valutazione di incidenza ambientale” (Allegato B al presente provvedimento).

Si propone, da ultimo, al fine di assicurare il buon andamento dell’attività amministrativa, che quanto disposto con il presente provvedimento venga applicato ai procedimenti, per i quali è necessario valutare la congruità con lo strumento pianificatorio, avviati successivamente alla pubblicazione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare l’“Aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali” – Allegato A articolato nei seguenti elaborati:
  • Elaborato A: Normativa di Piano;
  • Elaborato B: Rifiuti Urbani;
  • Elaborato C: Rifiuti Speciali;
  • Elaborato D: Programmi e linee guida;
  • Elaborato E: Aggiornamento Piano per la bonifica delle aree inquinate;
  1. di approvare, quale parte integrante e costitutiva dell’“Aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali” di cui al punto 1), l’Allegato A1 “Allegati all’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali” e l’Allegato B “Rapporto ambientale preliminare con valutazione di incidenza ambientale”;
  2. di applicare le disposizioni contenute nell’Aggiornamento di Piano di cui al punto n.1 ai procedimenti avviati successivamente alla pubblicazione del presente atto;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell’esecuzione del presente atto;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Regionale;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dgr_988_22_AllegatoA0_483320.pdf
Dgr_988_22_AllegatoA1_483320.pdf
Dgr_988_22_AllegatoB_483320.pdf


Bur n. 107 del 02 settembre 2022

Programma regionale di gestione dei rifiuti

Sul BURL (REGIONE LOMBARDIA) del 27 maggio 2022,. n. 21 è stata pubblicata la Delibera della Giunta  Regionale del 23 maggio 2022, n. XI/6408 recante: “Approvazione dell’aggiornamento del Programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), comprensivo del Programma regionale di bonifica delle aree inquinate (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione ambientale strategica (V.A.S) «Piano Verso L’economia Circolare»“.


Con delibera di Giunta regionale n° 6408 del 23/05/2022 è stato approvato l’Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione (PRGR) dei Rifiuti, comprensivo del Programma delle Aree Inquinate (PRB) .

Il Programma concorre all’attuazione delle strategie comunitarie di sviluppo sostenibile, oltre a rappresentare lo strumento di programmazione attraverso il quale Regione Lombardia definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare.

L’aggiornamento del PRGR/PRB si basa sulle indicazioni contenute nell’ Atto di Indirizzi approvato dal Consiglio Regionale della Lombardia con d.c.r. n° 980/2020 che contiene gli indirizzi e gli obiettivi che devono trovare esplicitazione nel Programma, soprattutto rispetto a quelli che sono i principi dell’Economica Circolare dettati dall’Unione Europea.

L’obiettivo sostanziale della Circular Economy è di ridurre il prelievo di risorse naturali, aumentare l’efficienza nell’uso delle risorse e, più in generale, rendere più competitivo e sostenibile lo sviluppo economico del sistema.

L’aggiornamento del Programma dei Rifiuti si allinea alle Direttive di cui al “Pacchetto per l’Economia Circolare”. Il pacchetto delle nuove Direttive fa parte di una più ampia strategia europea che mira a realizzare un profondo cambiamento dei modelli di produzione e di consumo, secondo la nuova ottica della cosiddetta “Circular Economy”.

Il programma contiene scenari evolutivi al 2027 sia per i rifiuti urbani che per i rifiuti speciali, definendo specifici obiettivi e strumenti attuativi, che puntano a favorire i processi di riciclo effettivo e a limitare la realizzazione di nuove volumetrie di discariche.

Il PRGR è corredato anche dai criteri localizzativi da applicare per i nuovi impianti e per le modifiche degli impianti esistenti ed è inoltre composto da specifici piani: . Programma di prevenzione rifiuti – Programma di gestione dei rifiuti da imballaggi- Programma di riduzione dei RUB – Programma di gestione dei fanghi – Programma di gestione dei rifiuti contenenti amianto – Programma PCB.

Il Programma regionale di Gestione dei Rifiuti include, inoltre, quale parte integrante il Programma regionale di bonifica delle aree inquinate (PRB).

A partire dall’analisi del contesto territoriale, il PRB mira a delineare un quadro aggiornato delle criticità presenti sul territorio lombardo e a proporre un organico insieme di azioni da attuare nel breve e medio termine volte a garantire e migliorare lo svolgimento dei procedimenti di bonifica e a perseguire più efficacemente l’obiettivo generale di eliminare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo da prevenire e/o limitare i rischi per la salute umana e per l’ambiente connessi alla contaminazione dei suoli, restituendo ai legittimi usi e funzioni porzioni di territorio attualmente compromesse.

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