PNRR: 610 milioni a Regioni e Province

Fascicolo Sanitario Elettronico

Il Governo ha stanziato oltre 610 milioni di euro per l’adozione e l’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) nelle Regioni e nelle Province Autonome.

Gli investimenti, sanciti con il Decreto Interministeriale pubblicato in Gazzetta lo scorso 4 ottobre 2022 sono il risultato della fruttuosa e positiva collaborazione tra Regioni, Province Autonome e Governo. Le risorse sono destinate al potenziamento dell’infrastruttura digitale dei sistemi e all’incremento delle competenze dei professionisti del sistema sanitario.

DECRETO

Il Decreto, firmato dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, rappresenta un tassello fondamentale per attuare gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che al Fascicolo Sanitario Elettronico dedicano 1,38 miliardi di euro.

610 milioni di euro

Dei 610 milioni di euro allocati, 311 milioni saranno destinati al rafforzamento delle competenze digitali degli operatori sanitari e quasi 300 milioni al potenziamento tecnologico dell’infrastruttura digitale. Le risorse saranno impiegate nelle attività definite nei piani operativi che saranno predisposti dalle Regioni e dalle Province Autonome e che dovranno essere approvati dal Ministero della Salute e dal Dipartimento per la trasformazione digitale.

L’erogazione dei fondi, subordinata al raggiungimento di obiettivi specifici di alimentazione del Fascicolo e formato dei documenti, avverrà su base annuale, fatta salva l’erogazione dell’anticipo previsto per l’anno 2022.

Prosegue quindi il percorso verso la digitalizzazione di servizi di alta qualità ed omogenei su tutto il territorio nazionale, reso possibile dalla condivisione di obiettivi, modelli operativi e strategie attuative tra Regioni, Province Autonome e Governo.

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Fascicolo Sanitario Elettronico

 

PNRR

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) intende rendere, attraverso la Missione 6 “Salute”, le strutture italiane più moderne, digitali e inclusive, favorendo equità di accesso ai migliori servizi sanitari del nostro Paese per tutti i cittadini.

In questo piano, la trasformazione digitale si pone come un tassello fondamentale per uniformare opportunità e standard su tutto il territorio nazionale.

Il PNRR, attraverso l’investimento “Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione”, intende arricchire e armonizzare i Fascicoli Sanitari Regionali, rendendoli interoperabili e collegando le infrastrutture tra loro. Questo passo è fondamentale per realizzare le componenti centrali necessarie alla ricerca e alle politiche sanitarie.

Fascicolo sanitario elettronico

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Fascicolo sanitario elettronico

FSE1) Che cos’è il fascicolo sanitario elettronico?

Il fascicolo sanitario elettronico (di seguito, “FSE”) è “l’insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l’assistito” (art. 12, comma 1, d.l. n. 179/2012), generati oltre che da strutture sanitarie pubbliche anche da quelle private.

2) Da cosa è regolato il FSE?

Il FSE è stato previsto dall”´art. 12, del d.l. n. 179/2012 e successivamente disciplinato dal D.P.C.M. n. 178/2015 e dall’ art. 11 d.l. 19.05.2020 n. 34. Molte utili informazioni sullo stato di realizzazione del FSE nelle diverse regioni italiane sono disponibili sul portale” www.fascicolosanitario.gov.it.

3) Quali sono le finalità  del FSE?

Il FSE persegue tre finalità :

1) finalità  di cura (prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione);

2) finalità  di ricerca (studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico);

3) finalità  di governo (programmazione sanitaria, verifica della qualità  delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria).

4) Cosa deve indicare l’informativa del FSE?

L’informativa deve essere formulata con linguaggio chiaro e indicare, oltre a tutti gli elementi richiesti dall’art. 13 del Regolamento (titolare, finalità  del trattamento, etc.), che i dati che confluiscono nel fascicolo sono relativi allo stato di salute attuale ed eventualmente pregresso dell’interessato. L’informativa deve, inoltre, indicare il diritto di conoscere quali accessi sono stati effettuati al proprio FSE.

5) L’interessato deve esprimere il suo consenso?

Una volta che l’assistito abbia espresso il proprio consenso alla consultazione del fascicolo, che deve essere reso una tantum e può essere sempre revocato, il personale sanitario che lo ha in cura può accedere al suo FSE. La prestazione sanitaria è comunque garantita anche in caso di mancato consenso.

Con i recenti interventi di semplificazione, il FSE viene automaticamente alimentato in modo che lo stesso assistito possa facilmente consultare i propri documenti socio-sanitari, anche se generati da strutture sanitarie situate al di fuori della Regione di appartenenza, grazie all’interoperabilità  assicurata dal Sistema Tessera Sanitaria.

A prescindere dal consenso dell’assistito, gli organi di governo sanitario possono accedere a dati pseudonimizzati presenti nel FSE per svolgere le relative funzioni istituzionali (es. programmazione delle cure, gestione delle emergenze sanitarie).

6) Il personale amministrativo operante nella struttura sanitaria può accedere al fascicolo?

Il personale amministrativo può, in qualità  di soggetto autorizzato, consultare solo le informazioni necessarie per assolvere alle funzioni amministrative cui è preposto e strettamente correlate all’erogazione della prestazione sanitaria (ad esempio, il personale addetto alla prenotazione di esami diagnostici o visite specialistiche può consultare unicamente i dati indispensabili per la prenotazione stessa).

7) Può il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta (MMG/PLS) dell’interessato accedere al FSE?

Sì. Il fascicolo può essere consultato da tutti gli esercenti le professioni sanitarie (pubblici e privati) che a vario titolo prenderanno in cura l’interessato. Il MMG/PLS ha poi il compito specifico di redigere il profilo sanitario sintetico (il cosiddetto patient summary).

8) Che cosa è il patient summary?

Il patient summary, o profilo sanitario sintetico, è il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal MMG/PLS, che riassume la storia clinica dell’interessato, al fine di facilitare la continuità  di cura mediante il rapido inquadramento del paziente al momento di un contatto con il servizio sanitario nazionale (SSN).

9) Quali sono i soggetti che possono accedere al FSE?

L’assistito, che potrà  così consultare i propri documenti sanitari sia clinici che amministrativi, come le ricette o i certificati di malattia.

Con il consenso dell’assistito, tutti gli esercenti le professioni sanitarie (pubblici e privati) che intervengono nel processo di cura dell’assistito, compreso il medico di base, cui compete anche il compito di redigere il patient summary (profilo sanitario sintetico).

Le Regioni e il Ministero della salute per finalità  di governo e di ricerca (senza i dati identificativi diretti dell’assistito e nel rispetto dei principi di indispensabilità , necessità , pertinenza e non eccedenza).

10) Quali sono i soggetti che non possono accedere al FSE?

I periti, le compagnie di assicurazione, i datori di lavoro, le associazioni scientifiche e gli organismi amministrativi pur se operanti in ambito sanitario, e comunque i terzi non autorizzati non possono accedere al FSE.

11) L’interessato può decidere di non rendere accessibili alcuni dati nel FSE?

Sì. L’interessato ha il diritto di richiedere l’oscuramento dei dati e dei documenti sanitari e sociosanitari sia prima dell’alimentazione del FSE sia successivamente. In questi casi, i dati e i documenti oscurati potranno essere consultati esclusivamente dall’interessato e dai titolari che hanno generato i predetti documenti. L’oscuramento deve avvenire con modalità  tali da garantire che gli altri soggetti abilitati all’accesso al FSE per le finalità  di cura non possano venire automaticamente a conoscenza del fatto che l’assistito ha effettuato tale scelta e che esistano dati “oscurati”. L’assistito può decidere di revocare in ogni momento l’oscuramento.

12) L’interessato può inserire dati ulteriori nel FSE?

Sì. L’interessato può inserire informazioni personali e documenti relativi ai propri percorsi di cura nel “taccuino personale dell’assistito”, che è una sezione riservata del FSE.

13) L’interessato può accedere al proprio FSE?

Sì. L’interessato può accedere al proprio FSE in forma protetta e riservata e può anche consultare l’elenco degli accessi che sono stati eseguiti sul proprio fascicolo.

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